Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Cassazione


I.Cassazione (ord.), 21 dicembre 2015, n. 25662 (Forte presidente, Di Virgilio estensore) – Bertucci-Tironi s.p.a. Processo civile – Lodo – Impugnazione – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Applicabilità – Rimessione alle Sezioni Unite Sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto va rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se all’impugnazione di un lodo reso in un arbitrato rituale iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in base ad una clausola compromissoria stipulata sotto l’impero della disciplina previgente si applichi l’attuale o il precedente testo dell’art. 829 cod. proc. civ. (nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in quanto la clausola compromissoria non prevedeva – conformemente al vigente art. 829, comma 3, cod. proc. civ. – questa possibilità). (1)       II.Cassazione (ord.), 11 dicembre 2015, n. 25040 (Forte presidente, Genovese estensore) – MP Gas Controls s.p.a. e altri (avv.ti Guadagnini, Mina, Bitti) – Ceciliato e altri (avv.ti Gorlani, Scafa) Processo civile – Lodo societario – Impugnazione – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Applicabilità – Rimessione alle Sezioni Unite Sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto va rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se all’impugnazione di un lodo societario reso in un arbitrato rituale iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in base ad una clausola compromissoria stipulata sotto l’impero della disciplina previgente si applichi – anche in connessione con il richiamo contenuto nell’art. 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – l’attuale o il precedente testo dell’art. 829 cod. proc. civ. (nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in quanto l’art. 36, d.lgs. n. 5/2003 doveva ritenersi implicitamente abrogato e la clausola compromissoria non prevedeva – conformemente al vigente art. 829, comma 3, cod. proc. civ. – questa possibilità). (2)                 III.Appello Torino, 21 febbraio 2012 (Prat presidente, Salvetti estensore) – MP Gas Controls s.p.a. e altri (avv.ti Guadagnini, Mina) – Ceciliato V. e altri (avv.ti Gorlani, Franzoso) – M2Z s.r.l. (contumace) – Ceciliato I. (contumace) Processo [continua..]