Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Cassazione, Sezioni Unite, 9 maggio 2016, n. 9284 - 9285 - 9341


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I. Cassazione, Sezioni Unite, 9 maggio 2016, n. 9284

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(Rordorf presidente, Nappi estensore) – Comune di Taormina (avv. Lo Schiavo) – Centro assistenziale e di riabilitazione per anziani Villa Regina (avv. Vermiglio)

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Processo civile – Impugnazione lodo – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Applicabilità – Criteri

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 del d.lgs.n. 40 del 2006, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40/2006,, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione. (1)

 

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II. Cassazione, Sezioni Unite, 9 maggio 2016, n. 9285

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(Rordorf presidente, Nappi estensore) – MP Gas Controls s.p.a. e altri (avv.ti Guadagnini, Mina, Bitti) – Ceciliato e altri (avv.ti Gorlani, Scafa)

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Processo civile – Impugnazione lodo – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Applicabilità – Criteri

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato. (2)

 

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III. Cassazione, Sezioni Unite, 9 maggio 2016, n. 9341

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(Rordorf presidente, Nappi estensore) – Bertucci (avv.ti G. Iannotta, F. Iannotta) – Tironi s.p.a. (avv.ti Crisci, Benedetti)

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Processo civile – Impugnazione lodo – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Applicabilità – Criteri

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato. (3)

 

< I [Omissis] Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina rigettò l’impu­gnazione proposta dal Comune di Taormina per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato nella controversia insorta con il Centro assistenziale e di riabilitazione per anziani Villa Regina in relazione alla convenzione stipulata tra le parti il 22 dicembre 2004. Il comune aveva lamentato che, pur avendo dichiarato risolta la convenzione per inadempimento del Centro assistenziale, gli arbitri avevano rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni e accolto invece la domanda riconvenzionale del Centro assistenziale di pagamento di corrispettivi per complessivi Euro 590.980,11, violando altresì il principio del contraddittorio. La corte d’appello, dichiarate infondate le altre censure, ritenne inammissibile la deduzione di violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia, in quanto la richiesta di arbitrato, pur fondata su una clausola compromissoria stipulata nel 2004, era stata proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, il cui art. 24 ha modificato l’art. 829 c.p.c. nel senso che «l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge», mentre una tale previsione delle parti non era contenuta nella clausola compromissoria stipulata dalle parti il 22 dicembre 2004. Il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 prevede infatti che anche l’art. 829 c.p.c. si applichi nella nuova formulazione ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina (2 marzo 2006), così escludendo l’applicabilità della sua precedente formulazione, che ammetteva l’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, quando le parti non avessero autorizzato decisioni secondo equità né dichiarato il lodo non impugnabile. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Taormina sulla base di tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Centro assistenziale, che ha poi depositato memoria. La Prima sezione civile di questa corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni unite, avendo rilevato che è controverso in giurisprudenza se la nuova formulazione dell’art. 829 c.p.c. debba applicarsi anche quando la convenzione arbitrale sia stata stipulata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il comune ricorrente lamenta sia un’erronea interpretazione della clausola compromissoria, che nella sua genericità includerebbe anche l’impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto, sia un’erronea applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, che [continua..]
Fascicolo 2 - 2016