Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Arbitrabilità dell'impugnativa della delibera sul bilancio, nel rinnovato sistema giurisprudenziale delle nullità negoziali (di Elena Zucconi Galli Fonseca)


L’Autrice affronta il tema della compromettibilità delle impugnazioni di delibere assembleari sul bilancio, ritenendo che l’arbitrato sia ammesso non soltanto nei casi in cui viene denunciato un vizio procedimentale, ma anche quando siano in discussione la verità, chiarezza e correttezza del bilancio.

Arbitrability of shareholder’s resolution on financial statements in the new case-law system of contractual invalidity

The author addresses the issue of arbitrability of shareholders’resolutions on financial statements, believing that arbitration is admissible not only in cases in which it is reported a procedural defect, but also when truth, clarity and fairness of the financial statements are questioned.

SOMMARIO:

1. Il fatto - 2. L’annullamento da irregolare procedimento di approvazione della deliberazione è compromettibile - 3. La nullità del bilancio non veritiero è compromettibile - 4. Le inopinabili conseguenze che deriverebbero dall’applicazione della tesi che distingue fra nullità ed annullamento, alla luce di recenti decisioni delle Sezioni Unite - NOTE


1. Il fatto

Alcuni soci di una società per azioni impugnano la delibera di approvazione del bilancio, lamentando che a) non è stata regolarmente adottata per mancato previo deposito della relazione sindacale e che b) sono stati violati i principi di fedeltà, verità, chiarezza ed esaustività dell’informazione; ne invocano, pertanto, l’invalidità. Data la presenza di una clausola compromissoria nello statuto, viene instaurato un procedimento arbitrale, nel quale la società eccepisce l’incompro­mettibilità della lite. Gli Arbitri decidono che, mentre il profilo sub a) derivante dall’irregolarità formale del procedimento di approvazione è pacificamente compromettibile, non altrettanto vale per il profilo sub b). Conviene proseguire la trattazione distinguendo fra i due citati profili.


2. L’annullamento da irregolare procedimento di approvazione della deliberazione è compromettibile

La ritenuta compromettibilità della domanda di annullamento della delibera, per non esser stati previamente depositati i documenti previsti dalla legge, va approvata. Il Collegio arbitrale scioglie il nodo attraverso il richiamo ad un precedente giurisprudenziale [1] che ammette l’arbitrabilità in quanto il socio non disporrebbe «della disciplina inderogabile, ma del proprio concreto interesse alla sua osservanza». Che la presenza di norme inderogabili non dia luogo, di per sé, ad incompromettibilità è senz’altro condivisibile; altrettanto condivisibile è il fatto che il regime di annullamento, soggetto a decadenza temporale breve, dimostra la volontà normativa di favorire la stabilizzazione dell’atto, subordinata alla sola iniziativa individuale. Non è invece, a mio avviso, possibile utilizzare l’argomento per contrapporre le ipotesi di annullabilità, ritenute disponibili, a quelle di nullità, sulle quali l’arbitrato sarebbe vietato. È quanto sostenuto, appunto, dal lodo annotato, sulla base di alcune considerazioni che si vedranno subito appresso.


3. La nullità del bilancio non veritiero è compromettibile

Gli Arbitri ritengono che la nullità della delibera per violazione delle norme sul bilancio non rientri nell’ambito dell’arbitrabilità, perché la regolarità «del bilancio costituisce un requisito del più generale buon funzionamento dell’organizzazione societaria, che, in quanto tale, trascende la “sfera” meramente individuale e soggettiva dei diritti del socio, investendo interessi e aspettative di una ben più ampia platea di stakeholders». La decisione riecheggia un saldo e noto orientamento della giurisprudenza [2], fondato sulla natura superindividuale degli interessi in gioco. Detto orientamento non mi convince sia perché è troppo sfuggente, sia perché prova troppo: la stragrande maggioranza delle deliberazioni assembleari è in grado di coinvolgere terzi od interessi che vanno al di là di quello del socio impugnante [3]. Così, il diritto del socio impugnante si colloca in una situazione ibrida, fra Sozialrecht e Individualerecht [4], ma conserva la sua individualità. Né è possibile argomentare su un piano più tecnico, ritenendo, come fanno gli Arbitri, che «il rispetto dell’obbligo di procedere ad una rappresentazione veritiera e corretta» del bilancio atterrebbe «ad un ambito e a un piano diversi da quello del “rapporto” interindividuale tra il socio e la società», poiché investirebbe anche i diritti dei terzi che si affidano al bilancio: sicché la lite non sarebbe compresa nell’ambito oggettivo della clausola statutaria, limitata unicamente al “rapporto sociale”. Obietto che l’oggetto del processo arbitrale (che a mio avviso è il diritto di impugnazione e non la delibera, v. § 4) non riguarda direttamente diritti dei terzi e che l’argomento prova troppo, per la stessa ragione già vista sopra. Non credo, insomma, che il socio sia legittimato straordinario rispetto al diritto di impugnazione, come pure è stato autorevolmente prospettato [5]. Al fondo degli orientamenti restrittivi testé citati vi è, probabilmente, un disagio verso la gestione “privatistica” di conflitti che toccano i gangli centrali della vita economica, qual è la gestione patrimoniale delle società commerciali. Il Collegio, [continua ..]


4. Le inopinabili conseguenze che deriverebbero dall’applicazione della tesi che distingue fra nullità ed annullamento, alla luce di recenti decisioni delle Sezioni Unite

Vi è una domanda alla quale occorre ora rispondere: quali sarebbero le conseguenze applicative della tesi sostenuta dal lodo in esame? L’attore si troverebbe a dover continuare l’arbitrato per il solo motivo di annullamento e, ad un tempo, sarebbe costretto ad iniziare un processo davanti al giudice per il profilo di nullità. È noto, peraltro, che la contemporanea pendenza di diverse impugnazioni contro la stessa delibera è fortemente osteggiata dalla legge: l’art. 2378, comma 5, c.c. stabilisce all’uopo che «tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte […] devono essere istruite congiuntamente e decise con un’unica sentenza»; la norma, per la sua genericità (“impugnazioni”), deve a mio parere ritenersi estesa anche ai casi di nullità di cui al successivo art. 2379 c.c. Ebbene, i rapporti fra giudizio arbitrale e giudizio statuale non tollerano alcun coordinamento, come chiaramente afferma il combinato disposto degli artt. 817 e 819-ter c.p.c.: sicché potrà accadere che la delibera venga invalidata dagli Arbitri per il profilo di annullamento e invece dichiarata valida nella sede giudiziale per insussistenza del motivo di nullità, o, al contrario, venga dichiarata valida dagli Arbitri ed invalida dal giudice. Si dirà che, trattandosi di diverse specie di invalidità (e sempre che si sia d’accordo sul fatto che dette diverse specie diano luogo a diversi oggetti del processo), è possibile una lettura coordinata dei due provvedimenti, che porti all’invalidità della delibera nel suo complesso. Tuttavia, un recente orientamento delle Sezioni Unite, finalizzato a concentrare in un solo processo tutte le questioni attinenti alla validità del contratto, riducendo così le iniziative processuali e perseguendo, ad un tempo, la massima armonizzazione del diritto sostanziale [20],complica notevolmente l’assetto interpretativo. È opportuna una brevissima (e come tale assai semplicistica) digressione. Secondo le Sezioni Unite, nelle c.d. sentenze “gemelle” del 2014 [21], oggetto del processo è la fattispecie sostanziale negoziale e non il diritto all’impu­gnativa [22], sicché l’esercizio di quest’ultimo dà luogo all’obbligo, per il giudice, di [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016