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Responsabilità degli amministratori ed arbitrabilità della controversia societaria: quid iuris per l'azione promossa dal socio o dal terzo per chiedere il risarcimento del danno direttamente patito?
Daniele D’Antonio
Traendo spunto da una sentenza che sancisce la compromissione in arbitrato della controversia societaria relativa alla responsabilità degli amministratori in applicazione della relativa clausola statutaria, il contributo analizza l’ambito oggettivo di arbitrabilità posto dalla normativa sull’arbitrato societario, soffermandosi sulla possibilità di ricomprendere nella competenza dell’arbitro anche l’azione del socio o del terzo ex artt. 2395 o 2476, comma 7 – già comma 6 –, c.c.
Liability of directors and arbitrability of the corporate dispute: quid iuris for the action brought by the shareholder or by the third party to seek compensation for the damage directly suffered? Inspired by a judgment stating that the corporate dispute relating to directors’ liability must be submitted to an arbitrator pursuant to the relevant statutory clause, the paper analyzes the objective scope of arbitrability established by the legislation on corporate arbitration, focusing on the possibility of including the action brought by the shareholder or by the third party pursuant to articles 2395 or 2476 paragraph 7 – yet paragraph 6 – of the Italian Civil Code.
Keywords: Limited Liability Company, Directors’ Liability, Arbitration Clause, Damage Directly Suffered by the Shareholder or by the Third Party.
MASSIMA:
L’azione di responsabilità esercitata dal socio nei confronti di un amministratore di s.r.l. ex art. 2476 commi 1, 3 e 6 c.c. è improcedibile, laddove nello statuto sociale sia presente una clausola compromissoria che preveda la devoluzione ad un arbitro irrituale di qualunque controversia – sia essa sorta tra soci, tra soci e società ovvero da e nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori – avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
PROVVEDIMENTO:
[Omissis]
Deve preliminarmente rilevarsi che Francesco De Luca pur comparendo come attore in proprio, come ha precisato nella intestazione della citazione, in concreto non ha proposto alcuna domanda contro Binelli, atteso che nelle conclusioni rassegnate in citazione si chiede la condanna di Binelli a risarcire “tutti i danni patiti in via diretta dal socio e dalla società”, dove per socio deve intendersi H.D.T. srl, socia di Techa srl, di cui, invece non è socio De Luca. A fronte di tale formulazione delle conclusioni in prima udienza è stato chiesto dal GI all’avvocato degli attori una interpretazione autentica circa l’identificazione esatta del soggetto cui va riferita la parola “socio” impiegata nelle conclusioni della citazione e l’avvocato ha reso la seguente dichiarazione: “l’avv. Rugiano precisa che nelle conclusioni di merito della citazione quando si parla di responsabilità dell’amministratore verso il socio” ci si riferisce ad HDT socia di minoranza di Techa, però in citazione ha agito anche De Luca come terzo”.
La convinzione che le uniche domande proposte in citazione contro Binelli quanto al danno diretto ex art. 2476 comma 6 c.c. siano della socia di Techa srl H.D.T. srl trova per altro autonomo fondamento anche considerando il quinto allinea delle conclusioni della citazione dove si specifica che il danno per il socio deve essere pari quanto meno per il socio “all’importo della perdita economica in termini di perdita dei corrispettivi di consulenza (doc.3) e del valore della quota (doc. 21) e del marchio (doc. 19) …”. Ebbene i documenti richiamati si riferiscono tutti esclusivamente a H.D.T. srl e non al suo socio De Luca. Il documento 3 è un contratto di consulenza concluso da Techa srl con H.D.T. srl, il documento 21 è la bozza di un [continua ..]
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