Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Problemi attuali in tema di exequatur del lodo rituale e delibazione del lodo straniero (di Maria Teresa Bonavia)


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SOMMARIO:

1. L’evoluzione normativa - 2. Ambito oggettuale del procedimento di esecutività ai sensi dell’art. 825, comma 1, c.p.c.: l’accertamento della regolarità formale del lodo in primo grado e in sede di reclamo - 3. Il regime di impugnabilità del decreto di esecutività del lodo oltre al reclamo - 4. Il problema fondamentale per la declaratoria di efficacia in Italia del lodo arbitrale straniero - ALLEGATO


1. L’evoluzione normativa

L’Istituto dell’esecutività del lodo – che si colloca in una posizione marginale rispetto alle problematiche poste dall’impugnazione per nullità, approfonditamente esaminate nell’o­pera di straordinario pregio, oggi presentata – è disciplinato esclusivamente dall’art. 825 c.p.c., referente normativo il cui testo è stato oggetto di interventi legislativi, non solo in con­comitanza con le riforme dell’arbitrato, succedutesi con cadenza pressoché decennale dal 1983 al 2006, ma anche nel 1998, allorquando le modifiche ai commi primo e secondo sono state rese necessarie dall’istituzione del giudice unico di primo grado e dalla contestuale soppressione dell’ufficio del Pretore e sono state introdotte dal­l’art. 116 dello stesso d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51: nell’occasione il legislatore è anche intervenuto sostituendo il com­ma 5 dell’art. 825. L’interesse manifestato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità per l’analisi delle modifiche di volta in volta apportate al regime della esecutività del lodo non rinviene la propria ragion d’essere in una mera dimensione di ricostruzione storica, quanto piuttosto nell’esigenza di inferirne la compiuta individuazione dell’effettiva portata e delle concrete, significative implicazioni insite nelle riforme, via via avvicendatesi (segnatamente, in tale prospettiva si collocano, in motivazione, Cass. n. 24552/2013; Cass. n. 17114/2010; Cass. n. 3933/2008; Cass. n. 10035/2002; Cass., S.U., n. 9289/2002; Cass. n. 7533/2001; Cass. n. 1403/2001; Cass. n. 9082/1997; Cass. n. 4474/1997; Cass. n. 7134/1995). In proposito, merita di essere sottolineato che alla sintetica norma in esame le più recenti pronunce della Suprema Corte tendono a riconnettere una sorta di valenza discriminante tra l’arbitrato rituale e quello irrituale, espressa nei seguenti termini: «Nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’ar­bitrato irrituale esse intendono affidare all’Arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di [continua ..]


2. Ambito oggettuale del procedimento di esecutività ai sensi dell’art. 825, comma 1, c.p.c.: l’accertamento della regolarità formale del lodo in primo grado e in sede di reclamo

Ancora una volta il legislatore consegna all’interprete un referente normativo estremamente ellittico: l’attribuzione di significato alla proposizione “accertata la regolarità formale del lodo” è stata opera dell’elaborazione interpretativa dottrinale e giurisprudenziale. Il primo elemento che viene in rilievo riguardo all’accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni normativamente previste ai fini dell’ese­cutività del lodo è la natura del­l’arbitrato, poiché l’art. 808-ter n. 5) ultima parte, c.p.c. dispone inequivocabilmente che: «Al lodo contrattuale non si applica l’art. 825». Occorre in proposito rammentare che da tempo dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che, qualora nel lodo, come di regola accade, gli Arbitri abbiano provveduto alla qualificazione circa la natura dell’arbitrato in esito all’er­meneutica della clausola compromissoria, le censure al riguardo sollevate dalle parti esulano radicalmente dall’ambito oggettuale del procedimento di reclamo ex art. 825, ult. comma, c.p.c. Tale conclusione costituisce il momento di emergenza di un aspetto di coerenza del sistema, in particolare, sotto il profilo dei mezzi di impugnazione del lodo. Infatti, ove gli Arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato e abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli art. 816 ss. c.p.c., l’impu­gnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli Arbitri, va proposta davanti alla Corte di Appello ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli Arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; «pertanto, se è stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c.» (così Cass. n. 6842/2011; Cass. n. 19129/2006). Come parimenti noto, per contro, «l’impugnazione per [continua ..]


3. Il regime di impugnabilità del decreto di esecutività del lodo oltre al reclamo

a) Ricorso per cassazione avverso il provvedimento sul reclamo Anche la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10450/2014) ha ribadito che: «In tema di arbitrato è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietà del lodo; invero, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo», così confermando quanto in precedenza già affermato (cfr. Cass. n. 19182/2013, in motivazione) seppure in altro contesto, ossia che: «in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo» (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986). In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 21894/2011, cit.), si è espressa in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione concernente la nullità ovvero l’invalidità dell’exe­quatur, in quanto concesso da un giudice onorario del Tribunale, affermando che deve escludersi che il decreto di esecutività sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia, quanto a quest’ultimo requisito, osservando: «che da un [continua ..]


4. Il problema fondamentale per la declaratoria di efficacia in Italia del lodo arbitrale straniero

L’art. 839 c.p.c. (introdotto unitamente all’intero Capo VII del Titolo VIII del Libro IV del Codice di rito dedicato ai lodi stranieri, con la testé citata legge 5 gennaio 1994, n. 25), al comma 2, richiede la produzione del lodo in originale o in copia conforme, mentre la Convenzione sul riconoscimento e l’e­secuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, dopo avere, all’art. 3, stabilito che «Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità di una sentenza arbitrale ed accorderà l’esecuzione di tale sentenza in conformità delle norme di procedura vigenti nel territorio in cui la sentenza è invocata, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti», prevede al successivo art. 4, comma 1, che, «Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di cui al precedente articolo, la parte che richiede il riconoscimento e l’esecu­zione deve produrre, unitamente alla domanda: a) l’originale debitamente autenticato della sentenza (l’original dument authentifie de la sentence, nella lingua francese originale) o una copia dell’originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità». A proposito di tale difformità la giurisprudenza di legittimità non ha esitato ad affermare la prevalenza delle disposizioni precettive della Convenzione, del genere di quella riportata da ultimo, vuoi in ragione della prevalenza della disciplina convenzionale (relativa tanto alle condizioni per la recezione del lodo estero quanto ai motivi ostativi al riconoscimento) su quella del Codice di rito, vuoi in ragione del carattere di completezza e autosufficienza della Convenzione stessa, osservando che dette disposizioni precettive danno luogo a un microsistema del tutto autonomo, non solo in ordine ai presupposti sostanziali dell’exequatur di un lodo straniero da parte degli Stati aderenti, ma altresì in ordine a quelli processuali, limitando la potestà dei medesimi Stati alla mera determinazione del tipo di procedimento strumentale al provvedimento di esecuzione del lodo (cfr. Cass. n. 17291/2009; Cass. n. 9980/1995; Cass. n. 6426/1995; Cass. n. 12093/1992; Cass. n. 405/1992; Cass. n. 1526/1987). La citata giurisprudenza di legittimità, esprimendo un orientamento [continua ..]


ALLEGATO
Fascicolo 2 - 2016