Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Lodo Arbitrale Torino, 17 gennaio 2015


(Martinetti presidente; Bianchin, Regis arbitri) – Mevio-Società Alfa-Tizio, Caio, Sempronio

 

Società – Società di capitali – Deliberazione assembleare – Nomina, revoca e determinazione del compenso – Nullità – Arbitrato societario – Compromettibilità

(Artt. 2378, 2379  c.c.; 34, 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)

Sono compromettibili in arbitri le controversie fra società e amministratori che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nel caso di specie, delibere su criteri di determinazione dei compensi degli amministratori e su ratifica delle dimissioni e nomina dei nuovi amministra­tori e sulle relative conseguenze). (1)

Processo civile – Arbitrato – Impugnazione deliberazioni – Soci – Legittimazione passiva – Difetto – Sussistenza

(Artt. 2378 c.c.; 100 c.p.c.; 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)

Sussiste il difetto di legittimazione passiva dei soci nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assembleari. (2)

 

[Omissis] 2. La clausola compromissoria e le conclusioni delle parti 2.1. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della società Società Alfa (cfr. doc. attore): “Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che possano insorgere fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori, sindaci (se esistenti) o liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda scritta da parte dei contendenti o di uno di loro, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, che nominerà fra loro il Presidente. L’arbitrato sarà rituale secondo diritto. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Sono fatte salve le controversie per cui non né ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all’Autorità Giudiziaria”. 2.2. Le conclusioni di parte attrice in memoria 18 settembre 2014: “– dichiarare nulle – o, in subordine, annullare o dichiarare comunque inefficaci – le decisioni dei soci di Società Alfa del 12/6/13, del 27 (ma 25)/9/13, del 30/1/14, dell’11/3/14 e del 21/3/14, per le ragioni dedotte infra, p. ti 2. e 3; – di conseguenza dichiarare tenuta e condannare Società AIA in persona del legale rappresentante pro tempore in via principale – a reintegrare Mevio nella carica di consigliere di amministrazione della società convenuta; – per le causali dedotte infra, p.to 4, al pagamento di Euro o della verior somma che risulterà dall’istruttoria; oltre interessi e rivalutazione – in subordine, oltre risarcimento del maggior danno ex art. 1244, cpv, c.c.; al risarcimento del danno non patrimoniale, che si rimette alla determinazione equitativa del collegio; oltre interessi e rivalutazione; – all’accantonamento a titolo di TFR del maggior importo di Euro – al versamento dei relativi contributi previdenziali in via subordinata per le causali dedotte infra p.to 5, al pagamento di Euro, o della verior somma che risulterà dall’istruttoria, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale che si rimette alla determinazione equitativa del Collegio; oltre interessi e rivalutazione – in subordine, oltre risarcimento del maggior danno ex art. 1224, cpv., c.c. in ogni caso porre interamente a carico della controparte le spese del presente giudizio oltre accessori di legge”. Le conclusioni di parte convenuta Società Alfa in memoria 20 ottobre 2014 [1]: “Voglia il Collegio Arbitrale adito, 1. in via pregiudiziale e [continua..]
Fascicolo 2 - 2016