Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Le proposte della Commissione Alpa in materia di arbitrato: brevi osservazioni (di Piero Bernardini)


Il contributo esamina le proposte della Commissione Alpa per la riforma dell’arbitrato.

The proposal of the Alpa Committee regarding arbitration: short remarks

The essay examines the proposals of the Alpa Commettee for the reform of arbitration rules.

SOMMARIO:

Introduzione - 1. Arbitrato in materia societaria - 2. Arbitrato in generale: (i) l’eccessivo numero di motivi di nullità del lodo; (ii) la “permanente” esclusione del potere cautelare dell’arbitro, salvo una limitata eccezione. Conseguente non competitività del sistema arbitrale italiano rispetto ad altri sistemi giuridici


Introduzione

Le proposte della Commissione Alpa si articolano in una serie di interventi normativi su diversi strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. L’elaborato della Commissione accoglie buona parte delle “Proposte di riforma in materia di arbitrato” trasmesse dall’Associazione Italiana per l’Arbitrato in data 13 giugno 2016, il che costituisce per l’AIA (ed il suo Presidente all’e­poca) motivo di soddisfazione. Si formulano di seguito brevi osservazioni su aspetti ritenuti di particolare rilevanza.


1. Arbitrato in materia societaria

Con riguardo all’arbitrato societario, è certamente condivisibile la proposta di inserire la relativa disciplina nell’ambito di quella relativa all’arbitrato in generale. Due le riflessioni critiche. (i) La prima ha riguardo al permanere dell’esclusione delle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, motivata all’epoca, presumibilmente, dal timore di una non facile gestione di un procedimento arbitrale con pluralità di parti. Questo timore, ammesso che fosse fondato, non ha ragione di essere dopo l’introduzione con la riforma del 2006 dell’arbitrato con pluralità di parti (art. 816-quater c.p.c.). (ii) Manca nelle proposte un tentativo di definire l’ambito delle controversie societarie compromettibili in arbitrato al fine di ricomprendere (o eventualmente escludere) quelle su cui sono maggiormente emersi i contrasti giurisprudenziali, in primo luogo la compromettibilità delle impugnazioni di deliberazioni assembleari.


2. Arbitrato in generale: (i) l’eccessivo numero di motivi di nullità del lodo; (ii) la “permanente” esclusione del potere cautelare dell’arbitro, salvo una limitata eccezione. Conseguente non competitività del sistema arbitrale italiano rispetto ad altri sistemi giuridici
Fascicolo 1 - 2017