Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Le future novità in materia di arbitrato. Un primo commento all'emendamento governativo al D.d.l. d. AS/1662 e qualche proposta (di Carlo Rasia, Stefano A. Cerrato)


Il 30 aprile 2021 il Governo ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), articolato in sei Missioni, suddivise in sedici Componenti, a loro volta articolate in quarantatré ambiti di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Alle Missioni, che realizzano interventi verticali, si affiancano gli interventi orizzontali che hanno natura intersettoriale.

Fra questi, uno dei più significativi riguarda il sistema della giustizia civile e in particolare il rafforzamento delle forme di risoluzione alternativa delle controversie e dell’arbitrato, già oggetto del disegno di legge AS/1662 presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020 e intitolato «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie».

Il cronoprogramma del Governo dovrebbe condurre all’approvazione del disegno di legge delega entro l’autunno e quindi alla sua attuazione con il primo semestre del 2022.

Al fine di favorire il dibattito scientifico e fra gli operatori, Giurisprudenza arbitrale pubblica qui – con commento a firma del prof. Carlo Rasia – il testo dell’emendamento governativo presentato all’art. 11 del disegno di legge che riguarda l’arbitrato, evidenziando in colore neretto sottolineato le parti innovative rispetto al testo originario dell’art. 11.

Al testo seguono alcune proposte di articolato elaborate dal prof. Stefano A. Cerrato attuative di due dei principi di delega, quello di cui alla lettera f), relativo all’arbitrato societario (che verrebbe assorbito nel codice di procedura civile sanando finalmente una frattura sistematica da tempo denunciata) e quello della lettera c) che – allineando il nostro ordinamento alle principali esperienze straniere – riconoscerebbe agli arbitri una generale potestà cautelare.

 

TESTO DELL’EMENDAMENTO GOVERNATIVO «Art. 11. (Arbitrato) Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione; b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario; d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile; f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera; g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio [continua..]