Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

L'arbitrato irrituale tra violazione del contraddittorio ed errore degli Arbitri (di Riccardo Russo)


Il contributo esamina la decisione resa dal Tribunale di Cagliari in data 26 ottobre 2016 in materia di arbitrato irrituale; il Tribunale, in particolare, si è soffermato sui profili della violazione del contraddittorio e dell'impugnazione del lodo per errore degli Arbitri.

Arbitration irrituale between violation of the contradictory and Arbitrators'error

The papers examines the decision of Tribunal of Cagliari of October 26th 2016 relating to arbitration irrituale; in particular Tribunal focused on the violation of the contradictory and the procedural remedies for Arbitrators error.

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Tribunale Cagliari, 26 ottobre 2016 (Corso estensore) – M. Pittau (avv. Abbozzi) – E. Pittau (avv. Biggio) Nell’arbitrato irrituale, ancorché possano difettare scansioni procedimentali tipiche del rito ordinario, i termini eventualmente concessi dagli arbitri devono essere osservati, a pena di decadenza, dalle parti. (4) Al fine della dichiarazione di invalidità del lodo emesso all’esito dell’arbitrato irrituale non rileva l’errore di diritto degli arbitri, bensì l’errore essenziale e riconoscibile che investe la percezione che essi hanno degli elementi di fatto offerti in giudizio dalle parti. (5)   [Omissis] Pittau Mario ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1870/12 provvisoriamente esecutivo, pronunciato da questo Tribunale in data 17 agosto 2012 e notificato all’ingiunto il 19 novembre 2012 unitamente a pedissequo precetto, per il pagamento della complessiva somma di euro 18.036,73. In sintesi l’op­ponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che è pacifico in giurisprudenza che il lodo arbitrale irrituale sia per sua natura un atto volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti. Nel caso di specie l’opponente ha peraltro sostenuto che, poiché la volontà negoziale è viziata per errore grave nella rappresentazione dei fatti (...), detto lodo sia nullo o annullabile. L’errore – ha soggiunto l’opponente – consiste in una falsa rappresentazione della realtà fattuale e si trasmette alla decisione arbitrale che determina un atto ab­norme, perché ritiene operante una determinazione di apposizione di termini assunta da un precedente arbitro che aveva rinunciato all’incarico per incompatibilità. L’opponente ha inoltre evidenziato che in detto lodo la determinazione dei diritti e degli onorari è stata effettuata con riferimento al D.M. 127/2004, abrogato dall’art. 9 del D.L. n. 1/2012, e che pertanto tale determinazione è nulla perché effettuata contra legem ed altresì in contrasto con gli stessi criteri di determinazione dei compensi posti nell’art. 15 dell’atto di transazione del 1° giugno 2007. Esposte le ragioni di doglianza del decreto ingiuntivo, Pittau Mario ha richiamato il contenuto dell’atto introduttivo relativo al separato giudizio pendente davanti a questo Tribunale (...) avente ad oggetto l’annullamento del lodo arbitrale in data 20 marzo 2012. [Omissis] Deve essere esaminata l’istanza dell’opponente, che ha pregiudizialmente do­mandato ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia definito il processo per impugnazione del lodo pendente davanti all’intestato Tribunale tra le stesse [continua..]
SOMMARIO:

1. Aspetti di interesse del provvedimento - 2. L’arbitrato irrituale. Una premessa - 3. La dichiarazione di inammissibilità del deposito tardivo: una lesione del contraddittorio? - 4. L’errore di diritto degli arbitri non giustifica l’impugnazione del lodo: una regola consolidata - 5. Conclusioni - NOTE


1. Aspetti di interesse del provvedimento

La sentenza pubblicata [1] ha guardato all’arbitrato irrituale [2] sotto una duplice angolazione: essa si è soffermata sulle modalità di attuazione del contraddittorio [3] e sull’attitudine dell’errore di diritto degli arbitri a elidere la validità del lodo [4]. Ci si trova di fronte a un provvedimento, è bene evidenziarlo subito, reso nell’ambito dell’opposizione a un decreto ingiuntivo; quest’ultimo era statoemesso nei confronti della parte soccombente in un giudizio arbitrale, a cui si era ordinato il pagamento delle spese legali. La parte opponente domandava, quindi, la revoca del decreto – respinta, peraltro, dal Tribunale di Cagliari – asserendo che esso era affetto da nullità per due ragioni. La prima, a valle: gli arbitri avevano dichiarato inammissibile, perché successivo allo spirare del termine, il deposito di una memoria, non assicurando così il diritto di difesa. La seconda, invece, si poneva a monte: la stessa opzione di ritenere cogente il termine sarebbe stata erronea, in quanto si trattava di una scadenza fissata originariamente da un arbitro che, nella pendenza del procedimento, aveva rinunciato al proprio incarico.


2. L’arbitrato irrituale. Una premessa

Il riconoscimento dell’arbitrato irrituale sul piano positivo è stato preceduto da una consolidata sperimentazione [5]: in assenza di una regolamentazione organica [6], il vuoto normativo ne ha agevolato la diffusione tra gli operatori, dai quali era ricercato per la spiccata adattabilità alle peculiarità del caso concreto [7]. È da rilevare che, ancorché le Sezioni Unite avessero messo in luce che al procedimento arbitrale era sottesa «una giustizia cognitiva privata che si estrin­seca in un dictum di uno o più privati, che non siano giudici, reso su richiesta di entrambe le parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in con­flitto» [8], non mancavano spinte, provenienti anche dalla giurisprudenza costituzionale, ad estendere all’arbitrato regole tipiche della giurisdizione togata: si stabilì, ad esempio, che gli arbitri potessero sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto muniti di «funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge» e soggetti che, se «pure estranei all’organizzazione della giurisdizione», sono «posti in posizione super partes» [9]. È noto che la riforma del Codice di rito del 2006 ha definito la decisione assunta all’esito dell’arbitrato irrituale quale «determinazione contrattuale» (art. 808-ter c.p.c.). Come si è osservato in dottrina [10], tale scelta lessicale «di per sé legittima l’interprete a ritenere che l’accordo abbia natura contrattuale». Del resto, nell’arbitrato irrituale si ravvisa «una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà» [11]; si è evidenziato altresì che «la natura sostanziale del lodo irrituale non è di sentenza, ma di negozio, e precisamente di negozio transattivo posto in essere dagli arbitri ma vincolante per le parti» [12]. Il provvedimento cagliaritano ribadisce quindi l’assimilazione dell’arbitra­to irrituale alla fattispecie negoziale; il Giudice ha sottolineato, [continua ..]


3. La dichiarazione di inammissibilità del deposito tardivo: una lesione del contraddittorio?

Nell’arbitrato irrituale, in quanto caratterizzato da una natura contrattuale, le scansioni procedimentali tipiche del rito ordinario possono essere pretermesse; tuttavia, se gli arbitri concedono un termine alle parti, esse, per non incorrere in decadenza, sono tenute alla sua stretta osservanza. Così può essere fissato uno tra i punti cardinali della sentenza. Vi sono, tuttavia, due aspetti che devono essere sottolineati. Nella prassi, l’arbitrato irrituale tende ad avvicinarsi, sotto l’aspetto procedimentale, all’ar­bitrato rituale e al rito ordinario, svolgendosi lungo fasi delineate; inoltre, in presenza di un termine che non sia stato esplicitamente dichiarato perentorio dagli arbitri, le parti possono formulare istanze e richiedere l’autorizzazione a produrre ulteriori documenti. Il Tribunale, rigettata la prospettazione dell’attore, ha escluso recisamente che la dichiarazione di inammissibilità del tardivo deposito della memoria costituisse una compromissione del diritto di difesa. Secondo la ricostruzione del Giudice, proprio la concessione di quel termine aveva consentito alle parti di esporre le proprie posizioni e replicare. Del resto, sebbene le regole in tema di contraddittorio possano essere individuate, in via pattizia dalle parti [14], il principio è dotato di un contenuto minimo, ritenuto sussistente dal Tribunale nella fattispecie: ai contendenti deve essere consentito di svolgere «attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità» [15], «in qualsiasi modo e tempo, sulle questioni oggetto del contendere» [16] e di conoscere i risultati dell’istruttoria [17]. Tra le righe del provvedimento traspare, tuttavia, il convincimento che l’essenza negoziale dell’arbitrato irrituale non erode la portata del diritto di difesa; la soluzione interpretativa sembra, del resto, una via obbligata atteso che la riforma del 2006 ha situato tra i motivi di impugnazione del lodo irrituale la violazione del contraddittorio (art. 808-ter, comma 2, n. 5, c.p.c.). Il tenore letterale del Codice di rito consente, oggi, di affermare con nettezza che il lodo irrituale è «l’esito di un procedimento che non può mancare delle caratteristiche essenziali del giusto processo» [18]; del resto, vi è chi [19] ha evidenziato che il contraddittorio [continua ..]


4. L’errore di diritto degli arbitri non giustifica l’impugnazione del lodo: una regola consolidata

Secondo l’attore, gli arbitri, anziché dichiarare inammissibile il deposito tar­divo della memoria, avrebbero dovuto concedere alle parti un nuovo termine, sul rilievo che quello originario era stato concesso da altro arbitro; di contro, ri­tenendo che la scadenza fosse in realtà operante, essi avrebbero commesso un errore di diritto, come tale suscettibile di inficiare la validità del lodo. La censura è stata tuttavia respinta dal Giudice di Cagliari. Egli ha rilevato, in primo luogo, che l’indicazione di un termine da parte dell’arbitro si sostanzia in un’attività strumentale all’attuazione del contraddittorio: essa non aveva quindi inciso sulla successiva determinazione contrattuale, assunta dall’organo decidente in diversa composizione. Secondariamente, la sentenza ha ribadito che l’errore di diritto non compromette la validità del lodo irrituale. L’oggetto dell’errore viene così astretto entro limiti piuttosto angusti: rilevano in via esclusiva gli errori che viziano la manifestazione di volontà degli arbitri; manifestazione che, nell’arbi­trato irrituale, si sostituisce a quella delle parti. Si è deciso, infatti, che l’im­pugnazione è ammissibile se si prova che gli arbitri sono incorsi nella «falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa» [26]: una formulazione che richiama da vicino l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. [27]. La soluzione accolta nella sentenza ha origini lontane. Già anteriormente alla riforma del 2006, era insegnamento della giurisprudenza che il lodo, risolvendosi in un atto di volontà con valore contrattuale, era impugnabile soltanto in presenza di una causa di nullità o annullamento del negozio, quali la violenza, il dolo, l’incapacità delle parti o dell’arbitro e l’errore [28]; in relazione a que­st’ultimo, altre decisioni – nella cui scia si è inserito il provvedimento in rassegna – precisavano espressamente che esso dovesse essere essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.) [29]. Se pure in presenza di tale granitico orientamento di legittimità, in [continua ..]


5. Conclusioni

I motivi di impugnazione del lodo, formulati dall’attore, intersecano alcuni tra i profili dell’arbitrato irrituale che più soventemente sono stati affrontati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Si tratta di censure che, a ben guardare, han­no offerto lo spunto al Tribunale per riproporre soluzioni sedimentate. In chiusura di questi brevi appunti, si può aggiungere che la sentenza presenta il pregio di aver ribadito che striderebbe con la natura negoziale del lodo irrituale consentirne l’impugnazione in presenza di errori che, ai sensi del Codice civile, non comporterebbero l’invalidità del contratto. Diversamente, si sottostimerebbe che, nell’ambito di tale declinazione di arbitrato, le parti conferiscono all’arbitro un mandato dall’oggetto piuttosto circoscritto, cioè di esprimere una volontà che terrà luogo a quella delle parti. Un ultimo spunto. Il Tribunale ha correttamente escluso che dalla dichiarazione di inammissibilità del deposito tardivo discenda, in via automatica, una lesione del contraddittorio. Ancorché possa sembrare un paradosso, la tesi opposta, se accolta, avrebbe sacrificato quell’idea di parità tra i contendenti che, almeno apparentemente, essa mira ad attuare; tale soluzione si esporrebbe al rischio, infatti, di rendere l’impugnazione della decisione sfavorevole assai più agevole per la parte incorsa in decadenza.


NOTE
Fascicolo 1 - 2017