Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Arbitrati speciali e modalità di nomina del tribunale arbitrale (di Oreste Cagnasso)


Sono oggetto di esame le modalità di nomina degli arbitri proposte dalla Commissione presieduta dal prof. Alpa, con particolare riferimento ai contratti pubblici, ai rapporti con i consumatori e a quelli societari.

Special arbitrations and rules of arbitrators’ appointing

The paper analyzes how the arbitrators are appointed according to the proposals of the Alpa Commission, with particular reference to public contracts, consumer relations and corporate affairs.

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’arbitrato relativo ai contratti pubblici - 3. L’arbitrato e il Codice del consumo - 4. L’arbitrato societario


1. Premessa

Con riferimento alle modalità di nomina degli Arbitri i profili problematici sono sicuramente numerosi e complessi. Si tratta, è appena il caso di sottolinearlo, di un tema di fondamentale rilievo nell’ambito delle regole dedicate al­l’arbitrato e di particolare delicatezza sia sotto un profilo generale, sia soprattutto con riferimento a determinati ambiti. Occorre al proposito, in primo luogo, stabilire quale sia l’autonomia concessa alle parti nel modellare la convenzione di arbitrato e quindi le modalità di nomina ritenute ammissibili e quelle per contro vietate. È necessario, poi, stabilire le conseguenze derivanti dall’introduzione di queste ultime: nullità della clausola compromissoria oppure sostituzione automatica della modalità pre­vista dal legislatore? Ed ancora occorre introdurre regole sostitutive di nomina nel caso in cui i “meccanismi” previsti dalle parti non vengano attivati (mancata designazione ad opera di una delle parti; mancata designazione affidata all’autorità di nomina). Occorre, infine, verificare se le stesse regole valgano sia con riferimento alla clausola compromissoria, sia con riferimento a un com­promesso. È necessario ancora tener conto dei requisiti che debbono possedere gli Arbitri in qualsiasi modo siano designati. Il tema in esame è altresì fortemente connotato dalle specificità dei singoli contesti e quindi da peculiari esigenze relative alle caratteristiche dell’arbitrato nei vari ambiti ed alla particolare qualificazione degli Arbitri. Come è noto, la disciplina comune dell’arbitrato consente alle parti un’am­pia autonomia in ordine alla determinazione, nell’ambito della convenzione arbitrale, delle modalità di nomina degli Arbitri. L’art. 810 c.p.c. si limita a prevedere l’ipotesi forse più frequente nella prassi, la c.d. clausola binaria in caso di organo collegiale, per cui ciascuna parte provvede alla scelta di un Arbitro ed il terzo Arbitro in funzione di Presidente viene designato da quelli così nominati dalle parti. Ma la prassi conosce varie alternative: ad esempio la nomina del terzo Arbitro ad opera delle parti stesse oppure la previsione di un’autorità di nomina. Nel caso di Arbitro unico la designazione può essere affidata o alla comune volontà delle parti [continua ..]


2. L’arbitrato relativo ai contratti pubblici

La Commissione di studio presieduta dal prof. Guido Alpa si è occupata, nel­l’ambito delle proposte relative all’arbitrato, anche di quello concernente i con­tratti pubblici. In particolare l’art. 209 del Codice degli appalti, al comma 4, dispone che il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera Arbitrale di cui all’art. 210. Aggiunge, e si tratta di un’innovazione rispetto al testo vigente, che per i procedimenti in cui il valore della domanda risulti inferiore o pari a un milione di euro la controversia è decisa da un Arbitro unico. Nei casi di presenza del collegio, ciascuna delle parti, così come è previsto nel testo oggi vigente, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza, de­signa l’Arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto. Il presidente del collegio arbitrale, e, si aggiunge, l’Arbitro unico, è nominato e designato dalla Camera Arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 211, comma 2. La Commissione ha proposto inoltre l’aggiunta nell’art. 210 di un comma 4-bis, per cui il presidente del collegio e gli Arbitri nominati dalle parti nonché l’Arbi­tro unico e il consulente tecnico d’ufficio rivestono, in costanza dell’incarico, la qualifica di pubblici ufficiali: spetta in ogni caso alla Camera Arbitrale la verifica dell’attualità dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico. «Quanto all’arbitrato amministrato dalla Camera per i contratti pubblici pres­so l’Anac – così si legge nella Relazione alla proposta della Commissione Alpa – se ne promuove una connotazione in senso ulteriormente pubblicistico e di specialità disciplinare a cominciare dalla qualificazione attribuibile ad Arbitri e consulenti in termini diversi da quanto risulta attualmente per gli Arbitri di diritto comune, invero non astretti dallo statuto neppure dell’incaricato di pubblico servizio. L’accresciuta specialità della disciplina, il suo intimo rigore unito al monopolio nell’amministrazione del procedimento da parte del soggetto pubblico costituito entro l’Autorità di settore consentono pure di introdur­re la figura dell’Arbitro unico per le [continua ..]


3. L’arbitrato e il Codice del consumo

Si legge nella Relazione che «la tutela dei consumatori, nell’ottica di un efficiente funzionamento del mercato concorrenziale, richiede, accanto a norme protettive di diritto sostanziale, procedure di soluzione delle controversie con i professionisti che rendano agevole ed effettiva la realizzazione di tale finalità protettiva». Come è noto, l’art. 1469-bis c.c., ora art. 33, comma 2, del Codice del consumo, qualifica come vessatorie le clausole contrattuali che hanno per oggetto o per effetto di introdurre deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Tale formula è stata variamente interpretata, ora ritenendola comprensiva anche delle deroghe alla giurisdizione e quindi riferibile alla clausola arbitrale, ora collegata al solo arbitrato irrituale, ora ancora escludendo da essa il riferimento all’arbitrato. La Commissione Alpa, ritenendo che «l’arbitrato, insieme agli altri mezzi di soluzione stragiudiziale delle liti, rappresenti uno strumento di tutela rapida, agile ed efficace delle ragioni dei soggetti più deboli, anche relativamente alle controversie di minore rilevanza economica», ha proposto di modificare il testo della norma ora richiamata escludendo dalle deroghe alla competenza del­l’autorità giudiziaria (qualificate come vessatorie) le convenzioni arbitrali che presentino determinati requisiti. Deve trattarsi di arbitrati rituali di diritto, am­ministrati a norma dell’art. 832 c.p.c. e con la previsione dell’impugnazione per violazione delle regole di diritto. Pertanto viene esclusa la possibilità di ricorso all’arbitrato ad hoc dovendo la convenzione di arbitrato far riferimento ad un arbitrato amministrato e quindi ad un “regolamento arbitrale precostituito”. «Si ritiene infatti – così si legge nella Relazione – che la già matura esperienza delle Camere Arbitrali consenta al consumatore di poter contare su Arbitri imparziali e qualitativamente selezionati e controllati al fine di garantirne la neutralità, su una procedura preventivamente disciplinata, anche con riguardo alla verifica della regolarità formale del lodo, su costi calmirati specie con riguardo alle controversie di modico valore». In un ambito caratterizzato dalla presenza di un contraente qualificato come debole (il consumatore) la Commissione ritiene utile aprire [continua ..]


4. L’arbitrato societario
Fascicolo 1 - 2017