Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

La costituzione on-line delle società secondo la direttiva ue 2019/1151; le start up innovative e la clausola compromissoria (di Oreste Cagnasso)


La recente direttiva UE 2019/1151 prevede la costituzione on line delle società, imponendola, come forma alternativa, per le s.r.l., così come già previsto nell’ordinamento italiano per le start up. Conseguentemente dovranno essere predisposti statuti standard, che sarebbe opportuno prevedessero, come clausola opzionale, quella compromissoria.

The on-line company establishment according to directive 2019/1151/eu; the innovative start ups and the arbitration clause

The recent Directive 2019/1151/EU has introduced the online company establishment, which has been set as an alternative way of company establishment for the “s.r.l.”. So doing, the Directive has introduced a rule alredy established by the Italian legal system for the start up companies. As a consequence, it will be necessary to draft standard company statutes and it would be appropriate that such statutes included the option of the arbitration clause.

Keywords: Company, On-line establishment, Arbitration Clause

SOMMARIO:

1. La direttiva UE 2019/1151 - 2. La costituzione on line delle start up innovative - 3. Costituzione on line, statuti standard e clausola compromissoria - NOTE


1. La direttiva UE 2019/1151

La direttiva UE 2019/1151 del 20 giugno 2019 ha introdotto modifiche alla precedente direttiva 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Così come si legge nel secondo considerando, “l’uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l’affidabilità delle società”. E ancora, così il considerando n. 15, “dovrebbe essere possibile costituire le società interamente online; tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la costituzione online a determinati tipi di società di capitali, come specificati nella presente Direttiva, in ragione della complessità della costituzione di altri tipi di società nel diritto nazionale. In ogni caso, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano dettagliatamente le modalità di costituzione online”. “Per assistere le imprese, in particolare le PMI, nella loro costituzione” – così recita il considerando n. 18 – “dovrebbe essere possibile costituire una società a responsabilità limitata usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online”. L’art. 13-octies della Direttiva, dedicato alla costituzione on-line delle società prevede: “gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell’atto costitutivo”; “tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all’allegato II bis”; per [continua ..]


2. La costituzione on line delle start up innovative

La modalità di costituzione on-line era già prevista nel nostro Ordinamento ma esclusivamente per le start up innovative in forma di s.r.l. Quindi deve trattarsi di società di nuova o recente costituzione, che abbiano un “fatturato” non superiore a cinque milioni di euro e che presentino i caratteri di innovatività costituiti dall’avere per oggetto la produzione di beni o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico, in conformità a determinati indici. Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 ha previsto infatti, modificando la precedente normativa del 2012, che “al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriali e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative ed incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese”. Così recita l’art. 3, comma 10-bis del d.l. n. 3/2015. Con decreto ministeriale dell’8 marzo 2016 è stato predisposto il modello uniforme dell’atto costitutivo/statuto per le start up innovative in forma di s.r.l. Quest’ultimo contiene sia l’atto costitutivo, sia lo statuto che disciplina i vari profili della s.r.l. (denominazione, sede, oggetto, durata, capitale sociale, aumento di capitale, titoli di debito e strumenti finanziari, quote di partecipazione al capitale sociale, trasferimento delle quote di partecipazione, quota di partecipazione del socio receduto, recesso del socio, esclusione del socio, decisioni del socio, modalità di adozione delle decisioni dei soci, convocazione dell’assemblea dei soci, presidenza dell’assemblea dei soci, decisioni dei soci/quorum, assemblea dei soci – verbalizzazione, amministrazione della società, amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente, adunanza del consiglio di amministrazione, trascrizione delle decisioni degli amministratori, [continua ..]


3. Costituzione on line, statuti standard e clausola compromissoria

A parte tali profili, entro pochi anni, applicando la direttiva dell’Unione Europea, almeno per la s.r.l. darà possibile la costituzione on-line. Prescindendo dalle modalità più opportune per disciplinarla evitando per quanto possibile i rischi connessi, mi sembra evidente l’importanza e la delicatezza nella redazione dei modelli standardizzati. Come è noto, non solo la s.r.l. presenta ampi margini di autonomia, ma può assumere, se si tratta di PMI, almeno due versioni profondamente differenti, la società chiusa e quella aperta, che offre al pubblico le proprie partecipazioni, in particolare tramite il crowdfunding. In questo secondo caso, la disciplina comune per alcuni aspetti non può trovare applicazione e mancano regole ad hoc. Le difficoltà sono oggi ancora maggiori, tenendo conto che il Codice della crisi parrebbe, almeno stando alla lettera della nuova disciplina già entrata in vigore, aver “ingessato” la competenza degli amministratori non consentendo la possibilità di attribuire settori della gestione ai soci o ai singoli soci. Si tratta, invero, di una conclusione contrastata da larga parte della dottrina, da uno studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato e da una Circolare del­l’Assonime. Lo schema del Decreto correttivo prevede che la competenza esclusiva degli amministratori sia circoscritta alla predisposizione degli assetti adeguati. Come risulta dall’elenco delle singole clausole oggetto dello statuto standard delle start up innovative non è stata presa in considerazione, come clausola opzionale (così come è stato fatto per altre), quella compromissoria. Mi pare che, come si è prevista una clausola qualificata come opzionale per i titoli di debito e strumenti finanziari, per la quota di partecipazione di un socio receduto, per l’esclusione del socio, sarebbe opportuna la previsione di una clausola opzionale contenente il deferimento agli arbitri delle controversie. Naturalmente si tratta di una clausola da costruire con molta attenzione, cercando di prospettare le possibili varianti e magari di risolvere alcuni problemi interpretativi. Occorre ovviamente affidare la soluzione della controversia ad un soggetto estraneo (arbitro unico o collegio) magari individuando possibili esempi. È necessario altresì proporre le opzioni tra arbitrato amministrato e non, rituale o [continua ..]


NOTE