Appello Cagliari, 5 settembre 2018 Mura presidente; Cugusi relatore – G. srl in liquidazione (avv.ti Gentile e Demuro) – A. s.p.a. (avv.ti Valentino e Marcialis)
In caso di arbitrato irrituale, non è proponibile l’impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 828 c.p.c., essendo legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, che deve essere proposta nel rispetto delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
Nell’accertamento della natura del lodo in concreto emesso, la qualificazione di lodo rituale non può essere presunta dalla rigidità procedurale con cui il giudizio è stato portato avanti né dalla statuizione di esplicita ed inequivoca condanna dell’attrice contenuta nel dispositivo.