Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello Venezia, 8 marzo 2018


      Bazzo presidente; Morsiani relatore) – G.G., G.A., G. S.A.S. DI G.G., C.F. e P.I. (avv.ti Tolentinati e Sartori) – T.C. (avv.ti Grani e Carponi-Schittar) In materia societaria, gli arbitri, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili oppure l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, devono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c., nonostante la clausola compromissoria li autorizzi a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.  In una società in accomandita semplice composta da due soci, è nullo per illiceità della causa l’atto di frazionamento e trasferimento di quota del socio accomandante quando sia realizzato per aggirare le previsioni di cui all’art. 2287, comma 3, c.c.