Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Contraddittorietà interna del lodo rituale: la limitata rilevanza quale motivo di impugnazione per nullità ex art 829, comma 1, n. 11), c.p.c. (di Giorgia Spallone)


Il presente scritto affronta la problematica questione riguardante la contraddittorietà interna della parte motiva del lodo rituale quale motivo rilevante o meno per impugnazione dello stesso ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 11), c.p.c.

Ritual award internal contradictory: the limited relevance as grounds for appeal ex art. 829, 1°, n. 11), c.p.c.

This writing deals with the problematic issue concerning the internal contradiction of the reasoning part of the ritual award as a relevant or not relevant reason for appealing the same pursuant to art. 829, paragraph 1, no. 11), c.p.c.

MASSIME: In tema di arbitrato, la sanzione di nullità̀ prevista dall’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall’odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà̀ deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà̀ interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità̀ del lodo, può̀ assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. (1) In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere determinata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inos­servanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa. (2) PROVVEDIMENTO (1-2): [Omissis] 2. Il giudizio avanti alla Corte d’Appello. 2.1. la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi ha impugnato il lodo per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c., deducendo i seguenti motivi: I) contraddittorietà delle disposizioni del lodo ex art. 829, co. 2, n. 11), c.p.c., in quanto il Collegio, nell’affrontare il tema della natura novativa dell’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto, avrebbe, da un lato, ritenuto che le parti avessero inteso novare le previsioni del contratto sia con riguardo al corrispettivo sia al termine di ultimazione lavori, ma poi, dall’altro lato, escluso la novazione in ordine ad aspetti che non sarebbero stati regolamentati all’interno dell’atto, quali costi previsti per le ringhiere (vi sarebbe inoltre la mancata applicazione delle norme che regolano il contratto di appalto, come previsto espressamente dalla clausola compromissoria, per tali dovendosi intendere anche le norme di autonomia privata che le parti hanno stabilito nell’originario contratto di appalto e negli atti aggiuntivi); II) violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, co. 2, n. 9) c.p.c., in quanto il [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La contraddittorietà della parte motiva del lodo - 3. Considerazioni incidentali - 4. Conclusioni - NOTE


1. Il caso

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 5 luglio 2022, ha respinto le domande di una società cooperativa volte a ottenere la declaratoria di nullità del lodo arbitrale rituale con il quale era stato accertato il credito della convenuta impresa appaltatrice per i lavori effettuati – e riscontrati dalla CTU nel corso del giudizio arbitrale – di realizzazione di numerosi fabbricati nel Comune di Rio Marina all’Isola d’Elba. In particolare, per quanto qui di interesse, la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi ha impugnato il lodo per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c., deducendo in primis la contraddittorietà delle disposizioni del lodo ex art. 829, comma 2, n. 11) c.p.c. Infatti, il Collegio nell’affrontare il tema della natura novativa dell’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto avrebbe, da un lato, ritenuto che le parti avessero inteso novare le previsioni del contratto sia con riguardo al corrispettivo sia al termine di ultimazione lavori, ma poi, dall’altro lato, escluso la novazione in ordine ad aspetti che non sarebbero stati regolamentati all’interno dell’atto, quali costi previsti per le ringhiere. Secondariamente, l’appellante deduceva la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 2, n. 9) c.p.c., in quanto il Collegio avrebbe avallato, giustificandolo, il rifiuto del CTU di acquisire un elaborato considerato imprescindibile ai fini della quantificazione del credito dell’impresa, quale il quadro economico delle sistemazioni esterne. Infine, deduceva la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 2, n. 9) c.p.c., in quanto il Collegio avrebbe considerato corretto l’ope­rato del CTU che, invece, non avrebbe svolto le opportune indagini tese a verificare l’esistenza o meno dei requisiti di acustica passiva, incorrendo altresì̀ nel vizio di contraddittorietà della motivazione ove, dopo aver affermato l’ob­bligo della Ferton di realizzare un’opera conforme alla normativa vigente in materia di acustica passiva, la esonerava poi dall’onere di provare l’esatto adempimento. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il proposto ricorso perché la contraddittorietà interna della parte motiva del lodo, quando mai fosse rinvenibile, non costituisce, comunque, motivo di impugnazione dello stesso ai sensi [continua ..]


2. La contraddittorietà della parte motiva del lodo

In primo luogo, la Corte ha sottolineato la natura di giudizio a critica vincolata dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti dal­l’art. 829, comma 1, c.p.c. nonché́ per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dal comma 3 [1]. In sostanza, il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è strutturato come giudizio di unico grado davanti alla corte d’appello, salvo il successivo ricorso per cassazione, e non come giudizio di appello [2]. Quanto, poi, al motivo di ricorso che qui ci interessa, con cui l’appellante deduce la contraddittorietà̀ del lodo, ossia del percorso logico argomentativo posto a fondamento del lodo – il quale avrebbe attribuito all’Atto Aggiuntivo n. 2 dell’agosto 2014 una portata novativa solo con riguardo ad alcune disposizioni ma non ad altre – la Corte rileva che, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, «in tema di arbitrato, la sanzione di nullità̀ prevista dall’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta con­traddittorietà̀ deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ov­vero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità̀ del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impos­si­bilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale» [3]. Si ritiene opportuno ripercorrere le fasi di quest’evoluzione normativa. La disposizione di cui all’art. 829, n. 4 c.p.c. ante riforma – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – richiedeva una contraddittorietà emergente tra le diverse componenti del dispositivo [4], e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro. Quest’ultima ipotesi, non prevista “nominatim” tra i vizi che comportano la nullità del [continua ..]


3. Considerazioni incidentali

Altro profilo non di poco conto rinvenibile nella sentenza d’appello oggetto delle presenti note è il mancato accoglimento dell’altra censura della ricorrente, che lamentava la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. dedotta dal ricorrente, per avere l’arbitro unico, dopo il deposito della CTU, disposto immediatamente la rimessione della causa in decisione, senza consentire alle parti di dedurre e argomentare in ordine alle risultanze della CTU. Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere determinata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiu­dizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa» [14]. Si richiama, altresì, il principio secondo cui «il limite inderogabile del rispetto del principio del contradditorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale», con la conseguenza che «gli arbitri possono regolare l’assunzione delle prove nel modo più ritenuto opportuno, salvo l’obbligo, dopo il compimento del­l’istruttoria e prima di emettere la pronuncia, di far conoscere alle parti i risultati dell’istruttoria medesima e di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese, incluso il deposito di una relazione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga risultanze e rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d’uf­ficio» [15]. Ne consegue che, nel caso specifico, nessuna violazione del principio del contraddittorio potesse ravvisarsi, posto che dopo il deposito della CTU nella sua versione definitiva, le parti hanno potuto precisare le conclusioni e presentare comparse conclusionali e, in quella sede, dedurre sulle conclusioni del CTU, in ossequio anche a [continua ..]


4. Conclusioni

L’asserita limitata rilevanza, quale motivo di impugnazione del lodo, della contraddittorietà di affermazioni contenute nella parte motiva dello stesso pone non pochi dubbi dal punto di vista della convenienza, efficacia e legittimità del medesimo. Infatti, se è al di là di ogni dubbio che la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione sia sicuramente grave vizio del lodo – poiché che rende evidente un macroscopico contrasto tra l’iter logico argomentativo dell’arbitro e la decisione che da quell’iter deriva [17] – il ritenere che la contraddittorietà, invece, fra parti interne a quello stesso iter logico argomentativo non possa (o non possa sempre, o non possa quasi mai) giustificare l’impugnazione per nullità del lodo sembra, tuttavia, dichiarare “inutile”, “ininfluente” [18] il sindacato sul procedimento mentale seguìto dall’arbitro per arrivare alla decisione: tutto all’opposto, colui che chiede giustizia ha necessità di capire quali ragionamenti l’arbitro abbia seguito nel corso della sintesi decisionale [19]. E se fra quegli stessi ragionamenti si evince contraddittorietà o incoerenza, è diritto della parte poter impugnare il lodo che da quei ragionamenti contraddittori ha deciso sulla propria vertenza [20]. A ciò aggiungasi che l’espressione utilizzata dalla giurisprudenza – “iter logico e giuridico” – non è autoesplicativa e può prestarsi a interpretazioni diverse, nonché applicarsi sia a ipotesi di scuola, in cui la motivazione è così carente da impedire l’individuazione del ragionamento operato dal giudice per addivenire alla propria decisione (di fatto, una motivazione del tutto arbitraria o assente), sia a fattispecie meno gravi, in cui si riscontra un difetto di chiarezza espositiva che impedisce di ricostruire perfettamente, in modo del tutto chiaro e lineare, il ragionamento svolto. Inoltre, non si può trascurare il fatto che la tripartizione sistematica del vizio effettuata dalla giurisprudenza sembra far propria una distinzione dogmatica dei concetti di motivazione e dispositivo che non pare fondata: è infatti pacifico che la portata precettiva della sentenza non è limitata a quanto risulta dal mero dispositivo. Al contrario, tale portata precettiva [continua ..]


NOTE