Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 vs art. 838-ter, comma 4, c.p.c. (di Oreste Cagnasso)


Lo scritto pone a confronto la norma che attribuisce agli arbitri il potere cautelare di sospendere l’efficacia delle deliberazioni dell’assemblea nella sua originaria formulazione e in quella adottata dalla riforma del processo civile.

Parole chiave: Arbitrato, Misure cautelari, Sospensione dell’efficacia delle deliberazioni dell’assemblea.

Article 35 5 of Legislative Decree no. 5/2003 v. Article 838-ter 4 c.p.c.

This article compares the rule that gives arbitrators the power to suspend the effectiveness of shareholders’ meeting resolutions in its original formulation and in the one envisaged by the civil proceedings reform.

Keywords: Arbitration, Interim measures, Suspension of the effectiveness of shareholders’meeting resolutions.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Codice di procedura civile e d.lgs. n. 5/2003 - 3. La riforma del processo civile - 4. La sospensione delle deliberazioni assembleari


1. Premessa

La previsione del potere degli arbitri di concedere misure cautelari costituisce una delle innovazioni più significative concernenti l’arbitrato introdotte dalla riforma del processo civile. Occorre quindi prendere le mosse dalle regole prima vigenti per esaminare poi quelle contenute nel d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 149, pubblicato nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.


2. Codice di procedura civile e d.lgs. n. 5/2003

Come è noto, il codice di procedura civile, nella versione anteriore alla riforma, poneva il divieto per gli arbitri di concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Parallelamente e conseguentemente stabiliva la competenza esclusiva del giudice ordinario. Infatti, l’art. 818 c.p.c., rubricato Provvedimenti cautelari, disponeva che gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari. Tuttavia, la stessa norma introduceva la salvezza di una diversa disposizione di legge. A sua volta l’art. 669-quinquies c.p.c., che si occupava della competenza ad emettere provvedimenti cautelari in caso di clausola compromissoria, di compromesso e di pendenza del giudizio arbitrale, stabiliva che, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Il divieto rappresentava, nel panorama internazionale, una soluzione isolata. In altri ordinamenti viene attribuita tale facoltà agli arbitri sia pure in concorrenza con il giudice ordinario ed analoga soluzione è adottata dalla model law dell’Uncitral. Ma nello stesso ordinamento interno erano numerosi i regolamenti che prevedono la possibilità per gli arbitri di emettere provvedimenti cautelari. Lo stesso legislatore, come si è osservato, faceva salva una diversa disposizione di legge. A parte altre ipotesi che implicitamente possono ricavarsi dal sistema, era espressamente prevista la deroga in caso di arbitrato societario. Infatti, l’art. 35, al comma 5, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che conteneva la disciplina inderogabile del procedimento arbitrale, disponeva: «la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669-quinquies c.p.c., ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera». A sua volta il comma 5-bis recitava: «i dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel Registro [continua ..]


3. La riforma del processo civile

La legge 26 novembre 2021, n. 206, che delega il governo a emanare la riforma del processo civile, all’art. 1, quindicesimo comma, lett. c), stabilisce che il legislatore delegato deve prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso; di affidare al giudice ordinario tale compito solo se la domanda è anteriore rispetto l’accettazione degli arbitri; di introdurre la reclamabilità dell’ordinanza arbitrale dinanzi al giudice ordinario; di individuare le sue modalità di attuazione. Inoltre, in conformità alla lett. f) del comma citato, il legislatore delegato dovrà inserire nel codice di procedura civile le norme relative all’arbitrato societario, prevedendo la reclamabilità dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari. La legge delega ha avuto attuazione con il d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 149. La previsione del potere degli arbitri di concedere misure cautelari costituisce una delle innovazioni più significative concernenti l’arbitrato introdotte dalla riforma del processo civile. A seguito della riforma del processo civile l’art. 818 c.p.c. è stato riscritto: è attribuito agli arbitri il potere di concedere misure cautelari. Tuttavia, que­st’ultimo presuppone la volontà delle parti espressa in tal senso o nella convenzione di arbitrato, o in un atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, o, ancora, un rinvio ad un regolamento arbitrale che preveda tale potere. Si tratta poi di una competenza esclusiva. L’art. 818 c.p.c., al comma 1, nella nuova versione, dispone infatti che: «le parti, anche mediante il rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con un atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva». Tuttavia, prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice ordinario (art. 818, comma 2, c.p.c.). Il provvedimento che concede o nega una misura cautelare emesso dagli arbitri può essere reclamato davanti alla Corte di Appello, nel cui distretto è la sede [continua ..]


4. La sospensione delle deliberazioni assembleari