Tribunale Napoli, 15 febbraio 2022
(Graziano, presidente relatore) – M.R. e G. – A. s.r.l. e B. s.p.a.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di società ha un rilievo organizzativo ed è efficace nei confronti dei soci sottoscrittori dell’atto costitutivo, della società, di tutti i soci e degli ulteriori soggetti terzi, che in qualsiasi modo entrano a far parte o in contatto con l’organizzazione societaria. (1)
La vincolatività della clausola compromissoria statutaria nei confronti del creditore pignoratizio è giustificata dal suo subentro nelle medesime posizioni di carattere sostanziale appartenute al socio. (2)
Cassazione (ord.), 16 maggio 2022, n. 15612
(Campanile, presidente; Reggiani, relatrice) – Comune di A. (avv. Ruffolo) – T.I. s.p.a. in a.s. e A. s.r.l. in a.s. (intimate)
È onere del commissario straordinario proseguire il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale pronunciato sull’accertamento di un credito anteriormente all’ammissione del creditore alla procedura di amministrazione straordinaria. (3)
Tribunale Roma, 30 giugno 2022
(Nardone, giudice) – Ditta individuale V. di A.F. (avv. Ruggeri) – F. s.r.l. (avv. Gervasi)
Qualora la controversia relativa alla cessazione o risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine o per morosità sia stata oggetto di clausola compromissoria o di compromesso, il locatore rinuncia a servirsi del procedimento per la convalida dello sfratto – salvo espressa deroga ad opera delle parti – dovendosi riconoscere la devoluzione della controversia agli arbitri, i quali non potranno pronunciare i provvedimenti previsti dagli artt. 663 e 665 c.p.c. (4)
Appello Messina, 3 agosto 2022
(Lazzara, presidente; Salvo, relatrice) – C. (avv. Cuscinà) – P.D. (avv. Pantano)
L’impugnativa del lodo per nullità si sostanzia in un gravame rigorosamente limitato e vincolato, con la conseguenza che la parte che promuove l’impugnazione del lodo è tenuta ad osservare la regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente del giudizio instaurato dall’impugnazione e della circostanza che soltanto il rispetto di tale regola permette al giudice ed alla parte convenuta di verificare se vi sia un’esatta corrispondenza tra le contestazioni formulate e i casi di impugnabilità stabiliti ai sensi dell’art. 829 c.p.c. (5)
Cassazione (ord.), 21 settembre 2022, n. 27615
(Valitutti, presidente; Reggiani, relatrice) – I. s.r.l. (avv.ti Caponnetto, Triolo) – C.V. s.p.a. (avv. Tagliareni) – B.C. e S.C. (avv. Patti)
L’art. 2744 c.c., nel vietare il patto commissorio, esprime un divieto di risultato, perseguendo lo scopo di impedire che il debitore sia sottoposto a illecite [continua..]