Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Proposte trasmesse alle 5a commissione permanente (bilancio) e 6a commissione permanente (finanze e tesoro) del senato della repubblica per la modifica dell´art. 23, comma 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (di Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) e Camera Arbitrale di Milano (CAM))


Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) prevede all’art. 23, comma 10, l’estensione all’arbitrato rituale, in quanto compatibile, sia del medesimo art. 23, sia dell’art. 221 del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che contengono talune disposizioni di disciplina del processo civile “a distanza”.

L’estensione di queste regole all’arbitrato rituale rischia tuttavia di creare grave pregiudizio alle procedure arbitrali in quanto – invece che agevolarne lo svolgimento – appesantisce o ingessa l’operato degli arbitri che godono già di molte delle facoltà che il decreto concede oggi al giudice civile [1].

Allo scopo di sollecitare interventi correttivi nell’iter di conversione del Decreto Ristori, sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica due note scritte che qui si ritiene utile pubblicare.

Per dovere di completezza, si segnala che il Parlamento non ha raccolto le suggestioni formulate e ha convertito il Decreto Ristori (unitamente ai tre successivi Decreti Ristori nel frattempo emanati) con la l. xx dicembre 2020, n. xx, senza modificare, sul punto, l’art. 23.

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SOMMARIO:

Proposta congiunta di AIA – Associazione Italiana per l’Arbitrato e CAM – Camera Arbitrale di Milano dell’11 novembre 2020 - Proposta del prof. avv. Stefano A. Cerrato


Proposta congiunta di AIA – Associazione Italiana per l’Arbitrato e CAM – Camera Arbitrale di Milano dell’11 novembre 2020

Proposte di emendamento all’art. 23, comma 10, Decreto-Legge n. 137/2020 Illustri Senatori, Con la disposizione dell’art. 23, co. 10, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il Governo ha esteso all’arbitrato l’ambito di applicazione dell’art. 221 del d.l. 19 marzo 2020, n. 34, come modificato dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Si estende pertanto all’arbitrato, in quanto applicabile, la norma del comma 7 dell’art. 221 testé menzionato, relativa alla celebrazione delle udienze nel processo civile tramite collegamento da remoto. In particolare, con quest’ultima norma si autorizza espressamente il giudice a ordinare che l’udienza si svolga tramite videoconferenza, purché le parti abbiano preventivamente dato il loro consenso a tale forma e l’udienza non veda la partecipazione di alcun soggetto al di fuori del giudice, delle parti e dei loro difensori, nonché degli ausiliari del giudice. Sono pertanto escluse da questa normativa le udienze al cui svolgimento da remoto una parte si sia opposta, nonché quelle destinate all’escussione dei testi. Alla luce di tali rilevanti esclusioni, l’estensione dell’applicabilità dell’art. 221, co. 7, summenzionato all’arbitrato ha l’effetto di restringere significativamente, anziché ampliare, gli strumenti che un tribunale arbitrale ha a sua disposizione per limitare l’impatto negativo della crisi pandemica sulla spedita ed efficiente prosecuzione del procedimento arbitrale. Se si considera che proprio il secondo era stato l’esplicito obiettivo della normativa con cui si è prevista la facoltà per i giudici di tenere udienze da remoto, appare evidente come l’art. 23, co. 10, del recente decreto legge produca delle conseguenze paradossali rispetto ai condivisibili fini per i quali è stato introdotto. Ciò è di particolare significato se si considera che in forza della disciplina codicistica una espressa autorizzazione a tenere l’udienza tramite collegamento da remoto non si rende necessaria nell’arbitrato rituale, essendo questo informato dal principio dell’assoluta libertà delle forme (a partire dalle modalità di assunzione dei testi, come espressamente statuisce l’art 816-ter, comma 2). In particolare, non vi è nel Titolo del codice di rito ad esso dedicato alcuna disposizione che imponga lo [continua ..]


Proposta del prof. avv. Stefano A. Cerrato