App. Bari, 5 novembre 2020 (Mitola, presidente; Papa, relatore) – T.E.S. s.r.l. (avv. Bottalico) – O.I. s.r.l. (avv.ti Navarra, Lucarini e Di Tommaso)
Il difetto di motivazione del lodo è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto oppure sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o sia tale da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. (37)