Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Lodi resi in base a clausole non modificate di statuti revisionati dopo il 2006 e retroattività dell´art. 829, comma 3, c.p.c. * (di Emmanuele Serlenga)


Il presente scritto esamina la sentenza 22 marzo 2019, n. 1279 emessa dalla Corte d’Appello di Milano dove, oltre a ribadire il principio della applicabilità dell’art. 829 c.p.c. nel testo vigente al tempo in cui è stipulata la clausola, stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 9 maggio 2016, n. 9341 e ribadito dalla sentenza n. 13/2018 della Corte costituzionale, ne estende la portata anche alle clausole compromissorie non modificate inserite in statuti oggetto di revisione dopo il 2006.

Awards issued on the basis of unamended clauses of statutes revised after 2006 and the retroactivity of article 829 (3) of the italian code of civil procedure

This work examines Judgment no. 1279/2019 of 22/3/2019 issued by the Court of Appeal of Milan where, in addition to reiterating the rule of law concerning the applicability of Art. 829 of the Code of Civil Procedure in the version in force at the time when the clause is concluded ruled by the United Sections of the Italian Supreme Court with Sentence 9/5/2016 n. 9341 and confirmed by the Constitutional Court Judgment 13/2018, extends its scope also to the unchanged clauses of statutes subject to revision after 2006.

È impugnabile per violazione di legge attinente il merito della controversia il lodo arbitrale reso in forza di clausola arbitrale stipulata anteriormente alla riforma dell’arbitrato del 2006. (33) È inconferente, in riferimento alla impugnabilità del lodo per violazione di legge attinente il merito della controversia, che lo statuto sociale sia stato modificato dopo la riforma dell’ar­bitrato del 2006 se la modifica non ha riguardato la clausola compromissoria. (34)  [Omissis] Oggetto del giudizio La presente impugnazione ha ad oggetto un lodo arbitrale, intercorso tra Alstom Ferroviaria Spa e Consorzio Saturno, nonché gli altri consorziati del Consorzio Saturno, Ansaldo STS Spa, Alpiq Enertrans Spa, e Sirti Spa, deciso sulla base della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 del Consorzio Saturno. Il Consorzio è stato costituito tra le parti in data 24 luglio 1986 per la realizzazione di opere ferroviarie ad alto contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad alta velocità / capacità. Alstom Ferroviaria, consorziata di Saturno, ha promosso tre distinti giudizi arbitrali (poi riuniti in un unico procedimento che si è concluso con il Lodo oggetto del presente giudizio di impugnazione) impugnando tre delibere assembleari del Consorzio Saturno: – Delibera dell’assemblea straordinaria del 10 settembre 2014 (prima delibera) con la quale il Consorzio ha approvato la proroga della durata dello stesso fino al 31 dicembre 2024; – Delibera dell’assemblea ordinaria del 26 settembre 2014 (seconda delibera) nel corso del quale sono state approvate le linee programmatiche di Saturno, deliberando nel senso che il Consorzio prosegua nell’acquisizione delle commesse di futuro affidamento relativamente alla progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici inerenti a linee AV/AC della rete ferroviaria italiana, tra cui in particolare l’adeguamento degli impianti tecnologici inerenti alle linee AV/AC della rete ferroviaria italiana, tra cui in particolare l’adegua­mento degli impianti tecnologici della direttissima Roma – Firenze; – Delibera dell’assemblea straordinaria del 4 novembre 2014 (terza delibera) con la quale il Consorzio ha escluso l’Alstom Ferroviaria S.p.a. dallo stesso, per gravi inadempienze. Le domande di impugnativa erano accompagnate anche da domande di risarcimento dei danni subiti da Alstom a causa delle delibere impugnate, in particolare a causa dell’esclusione disposta. Resistendo alle impugnative di Alstom, Saturno e gli altri consorziati (ASTS, AET e SIRTI) contestavano le allegazioni in ordine all’invalidità delle delibere impugnate e spiegavano a loro volta domanda di condanna di Alstom al pagamento di quanto dovuto al Consorzio a chiusura del rapporto, e al risarcimento dei danni in conseguenza degli inadempimenti e dei [continua..]
SOMMARIO:

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale - 2. La Sentenza in esame - NOTE


1. Il quadro normativo e giurisprudenziale

Come noto, l’art. 829, comma 3, c.p.c. nella versione modificata dal d.lgs. n. 40/2006 preclude la sindacabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in assenza di previsione normativa o di esplicito accordo in tal senso nella convenzione, mentre la precedente versione della norma, al comma II, lo permetteva, salvo patto contrario. Dal canto suo, l’art. 27 del d.lgs. n. 40/2006 dispone che le nuove regole si applichino: «Nei procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». L’applicabilità di tale novella ai giudizi attuali che però derivino da clausole compromissorie stipulate ante 2006 è stata oggetto di vexata quaestio nella giurisprudenza di legittimità, fino all’intervento dalla composizione più autorevole della nostra Corte Suprema, intervenuta a risolvere la questione della retroattività della novella dell’art. 829 c.p.c. operata dall’art. 27 del d.lgs. n. 40/2006: «In applicazione della disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato» [1]. Questo in quanto, secondo la Corte: In ordine alla efficacia del d.lgs. n. 40/2006 che ha escluso, quale causa di impugnativa del lodo arbitrale, la violazione di norme di diritto ex art. 829, 3° comma, c.p.c., ne va confermata la retroattività in base alla norma transitoria recata dall’art. 27 predetto decreto. La nuova disciplina tuttavia risulta inapplicabile, non essendo prospettabile che norma sopravvenuta abbia ad ascrivere al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. In dottrina, i contributi maggiormente significativi a questo canone interpretativo sono stati sostanzialmente due. Il primo Autore [2] critica [continua ..]


2. La Sentenza in esame

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano è stata investita di un’im­pugnazione avverso un lodo arbitrale che aveva deciso circa tre delibere adottate dal Consorzio Saturno, il quale progetta e realizza in maniera integrata le tecnologie ed i sistemi che occorrono per il progetto Alta Velocità / Alta Capacità delle Ferrovie dello Stato ed impugnate da Alstom, una delle consorziate. Questa, nel proprio atto di gravame aveva dedotto preliminarmente l’impu­gnabilità del lodo anche ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto la clausola arbitrale contenuta nello statuto consortile risaliva ad epoca antecedente al 2006 per cui, in base ai summenzionati insegnamenti giurisprudenziali, in mancanza di espressa disposizione contraria, la legge alla quale far riferimento era, per l’appunto, quella ante 2006 che consentiva la sindacabilità del lodo anche per ragioni di merito della controversia. Si costituivano ritualmente sia il Consorzio Saturno sia le altre società consorziate, le quali eccepivano preliminarmente l’inammissibilità dell’impugna­zione ai sensi dell’art. 829 c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito, in quanto lo statuto consortile era stato oggetto di revisione, pertanto la clausola compromissoria rilevante doveva ritenersi quella stipulata con la revisione stessa. Al riguardo il Tribunale accoglieva le argomentazioni di parte ricorrente: «Nel presente giudizio di impugnazione possono essere fatte questioni di nullità del Lodo ai sensi dell’art. 829 c. 3 per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, in base all’interpretazione data di tale norma data dalla Cass SU 9341/16 confermata dalla Corte Cost. 13/2018, dato che la clausola arbitrale è stata stipulata anteriormente alla modifica legislativa dell’arbi­trato del 2006». L’aliquid novi è costituito dal periodo che seguente: «Né in senso contrario può valere il fatto che lo Statuto del Consorzio sia stato soggetto a revisione nel corso del 2009, dato che la clausola compromissoria non è stata cambiata, in quanto la modifica ha riguardato altre parti dello Statuto consortile». Per indagare circa l’esattezza o meno di tale canone ermeneutico, merita prendere le [continua ..]


NOTE