Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente, ampiezza dei poteri degli Arbitri nell'ammissione delle prove e rilievo dell'ordine pubblico in materia di arbitrato * (di Eva Desana)


La Corte d’Appello di Milano nella pronuncia in oggetto statuisce che la notificazione del lodo effettuata direttamente alla parte non è idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione e precisa i confini del vizio di motivazione rilevante quale motivo di nullità del lodo arbitrale; esclude altresì che il mancato accoglimento di alcune istanze istruttorie possa comportare nullità del lodo e che integri una violazione dell’ordine pubblico l’eventuale errata interpretazione di norme di ordine pubblico.

Notification of the arbitral award to the party personally, Arbitrators’powers in admitting evidence and the influence of public policy on arbitration

The Milan Court of Appeals ruled that the notification of the decision made directly to the party is not suitable to start the short time limit for the relevant appeal and specified the limits of the relevant reasoning defect as a reason for the invalidity of the arbitration decision; it also ruled out that the rejection of some preliminary applications could lead to the invalidity of the decision and that any misinterpretation of rules of public order could be considered a violation of public order.

È inidonea – in virtù della natura giurisdizionale del lodo arbitrale – a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione del lodo effettuata personalmente alla parte nel caso di mandato conferito ai difensori sufficientemente ampio da comprendere anche l’impugnazione del lodo. (29) Costituisce vizio di motivazione, rilevante quale motivo di nullità del lodo arbitrale, soltanto l’ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter argomentativo seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione arbitrale. (30) L’attuazione del principio del contraddittorio esige che sia reso possibile per ciascuna delle parti il concreto esercizio del diritto alla prova, ma non contempla la necessità dell’ammis­sio­ne di tutti i mezzi di prova formulati dalle parti, spettando agli Arbitri selezionare le prove, attraverso un giudizio preventivo della loro ammissibilità e rilevanza. (31) L’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge e quella per contrarietà all’ordine pubblico è consentita unicamente nel caso in cui il contenuto stesso della pronuncia arbitrale sia contrastante con l’ordine pubblico. (32)  [Omissis] Svolgimento del processo Carcomauto s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo proponeva domanda di arbitrato nei confronti di Volkswagen Group Italia s.p.a. (di seguito VGI) e di Volkswagen Bank Gmbk (d’ora in avanti VWB) deducendo che: → il 12 gennaio 2009 Carcomauto s.r.l., storica concessionaria automobilistica milanese, aveva sottoscritto un piano attestato ex art. 67 L. Fall., per il rientro dell’esposizione debitoria con VGI e VWB, ammontante a circa 21 milioni di euro; → Il piano veniva attestato dal Dottor Andrea Tarlazzi ex art. 67 3° co. lett. d) Legge Fallimentare in data 9 giugno 2009 e aveva normale esecuzione nel corso degli anni 2009 e 2010, conducendo ad una rilevante riduzione dell’in­debitamento della società; → all’inizio del 2011 le parti, in considerazione della generale crisi economica, e del settore automobilistico in particolare, ravvisavano la necessità di modificare e integrare il Piano del 2009. In data 30 marzo 2011, sottoscrivevano, quindi, un Addendum al Piano nel quale VGI e VWB espressamente riconoscevano l’avvenuta esecuzione da parte di Carcomauto e dei suoi soci delle operazioni di finanza straordinaria previste dal Piano e la riduzione del­l’inde­bi­ta­mento della società per oltre 15 milioni. L’Addendum prorogava, inoltre, l’ob­bligo di VGI di mantenere inalterati i rapporti commerciali sino al 31 dicembre 2013; → inaspettatamente dal mese di [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La notificazione effettuata direttamente alla parte - 3. La motivazione del lodo - 4. Diritto alla prova e violazione del contraddittorio - 5. Nullità del lodo per violazione dell’ordine pubblico - NOTE


1. Il caso

La vicenda giunta all’attenzione della Corte ambrosiana in sede di impugnazione del lodo pronunciato a maggioranza da un Collegio arbitrale riguardava il recesso di due creditori da un piano attestato ex art. 67 legge fall.: tale piano era stato sottoscritto nel gennaio 2009 fra i predetti creditori e la Carcomauto s.r.l., concessionaria di auto ed era stato successivamente rinegoziato con la firma di un Addendum nel marzo 2011. I due creditori – si trattava della casa automobilistica VGI s.p.a. che forniva le vetture alla concessionaria Carcomauto e della banca gmbh appartenente allo stesso gruppo – avevano esercitato il recesso dal piano attestato e da ogni accordo commerciale con la concessionaria, che era successivamente fallita. A quanto si evince dalla sentenza, la ragione del recesso era il peggioramento della capacità della società Carcomauto di fare fronte alle obbligazioni previste nel piano. Senonché la concessionaria, prima di fallire, aveva avviato la procedura arbitrale adducendo l’illegittimità del recesso e aveva domandato al Collegio arbitrale la condanna dei due creditori recedenti al risarcimento dei danni. Nell’arbitrato era poi intervenuta Mayrig s.r.l. quale cessionaria dei diritti litigiosi del Fallimento. Il collegio arbitrale aveva però respinto le domande dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio e la cessionaria dei diritti litigiosi del Fallimento aveva quindi impugnato la pronuncia di fronte alla Corte d’Appello di Milano.


2. La notificazione effettuata direttamente alla parte

La prima questione, di carattere preliminare, affrontata dai Giudici milanesi riguarda la validità della notificazione del lodo effettuata direttamente alla parte e non al suo difensore. Le due società convenute avanti alla Corte chiedevano che venisse dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo in quanto proposta tardivamente, oltre il termine breve di novanta giorni fissato dall’art. 828, comma 1, c.p.c. Tale termine, a loro avviso, avrebbe dovuto essere computato a partire dalla notifica del lodo indirizzata alla parte personalmente. La ritualità della notifica alla parte e non al difensore al fine di far decorrere il termine breve di novanta giorni per proporre l’impugnazione e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione del lodo era sostenuta alla luce della natura privatistica dell’arbitrato: secondo tale ricostruzione, una volta conclusosi il procedimento arbitrale, tutti gli atti ad esso successivi esulerebbero dall’oggetto del mandato conferito al difensore, con la conseguenza che la notificazione alla parte ben varrebbe a far decorrere il termine breve per l’im­pugnazione, non trovando invece applicazione gli artt. 170 e 285 c.p.c. ai sensi delle quali «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti» e «la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170». I Giudici milanesi respingono però la domanda volta ad accertare il passaggio in giudicato del lodo, affermando la tempestività dell’impugnazione. Per giungere a tale conclusione muovono dalla natura giurisdizionale dell’ar­bitrato [1], conformandosi così alle statuizioni espresse dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 25045/16 [2] e adducono il disposto dell’art. 816-bis c.p.c. in forza del quale «[…] Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della [continua ..]


3. La motivazione del lodo

Sgomberato il campo dalla dedotta inammissibilità dell’appello, i Giudici affrontano le domande volte ad ottenere la dichiarazione di nullità del lodo. In primo luogo la richiesta si basa sulla tesi della assenza di motivazione del lodo, ovvero dell’esistenza di una motivazione che gli impugnanti ritengono “meramente apparente” e “talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico seguito per giungere alla decisione, della quale non è nemmeno possibile identificare la ratio”; le norme invocate a fondamento sono quindi l’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. e l’art. 823, comma 1, n. 5 che richiede “l’esposizione sommaria dei motivi”. La Corte respinge però le censure giudicandole infondate: sulla scorta di alcuni precedenti della Suprema Corte – Cass., S.U., 21 marzo 1987, n. 2807 [4] e in termini analoghi, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3768 [5] – i Giudici di Milano escludono che nel caso di specie la motivazione resa dal collegio arbitrale sia assente, illogica o meramente apparente. L’esame dell’iter argomentativo seguito dal collegio arbitrale dimostra infatti che gli arbitri hanno esposto, con ampia e logica motivazione, insindacabile in sede di impugnazione, tutte le circostanze di fatto, a cominciare dalla natura del piano attestato, volto a consentire il rientro del debitore, nonché la successiva emersione della sua compromessa situazione economico finanziaria, comprovata anche dalle risultanze della CTU che aveva registrato «un peggioramento della capacità di far fronte alle obbligazioni».


4. Diritto alla prova e violazione del contraddittorio

La seconda ragione di nullità del lodo, ad avviso dell’impugnante sarebbe costituita dalla violazione del principio del contraddittorio, rilevante ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. in quanto il Collegio avrebbe respinto alcune richieste di ordine di esibizione che ove disposte avrebbero invece consentito, a loro avviso, di comprendere le vere ragioni del recesso dal piano attestato. Tale decisione avrebbe quindi integrato una violazione del contraddittorio. La Corte giudica le censure inammissibili perché la garanzia dell’effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità del­l’ammissione di tutti i mezzi di prova formulati dalle parti, spettando agli arbitri selezionare le prove, attraverso un giudizio preventivo della loro ammissibilità e rilevanza. Trattandosi di valutazione discrezionale, rimessa all’apprez­zamento del collegio arbitrale, la valutazione compiuta dagli arbitri non è sindacabile, allorché sia sorretta da congrua e logica motivazione [6].


5. Nullità del lodo per violazione dell’ordine pubblico

L’ultima censura proposta avanti alla Corte d’Appello concerne la violazione dell’ordine pubblico che sarebbe integrata, ad avviso dell’impugnante, dal fatto che gli arbitri avrebbero ignorato il principio di buona fede contrattuale e i principi in tema di par condicio creditorum nell’interpretare la clausola di recesso dal piano. Il parametro invocato è costituito quindi dall’art. 829, comma 3, c.p.c. che, nella formulazione introdotta dall’art. 24 del d.lgs. n. 40/2006 dispone che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico [7]. La Corte respinge la domanda di nullità anche sotto questo profilo, precisando, sulla scia della prevalente dottrina [8] e giurisprudenza, che l’art. 829, comma 3, c.p.c. non commina la nullità del lodo nel caso di errata interpretazione di norme di ordine pubblico, ma nella sola ipotesi in cui il contenuto del lodo stesso contrasti con l’ordine pubblico [9].


NOTE