Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello Napoli, 6 giugno 2017


      Appello Napoli, 6 giugno 2017 – Chiappetta presidente; Chieca relatore – Gnosis Architettura soc. coop. (avv.ti Rocco di Torrepadula, Romano) – Riccardo Cuccaro (avv.ti Cuccaro, Verde) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in violazione di una clausola arbitrale, che devolve alla cognizione degli arbitri anche le pretese monitorie, il giudice dovrà dichiarare la propria incompetenza, revocando conseguentemente l’opposto decreto ingiuntivo.  Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nonostante la devoluzione della controversia alla cognizione degli arbitri dichiara con sentenza l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale che ha emesso il decreto opposto.   La sentenza di primo grado che statuisca sulla competenza, senza decidere il merito della causa, può essere impugnata esclusivamente con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. e ciò anche quando la decisione contempli anche la decisione in punto alle spese del giudizio, atteso il carattere accessorio della statuizione sulle spese.