Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello Napoli, 30 maggio 2017


      Appello Napoli, 30 maggio 2017 – Chiappetta presidente; Chieca estensore – Nicola Di Micco De Santo e Raffaele Di Micco De Santo (avv. Bellocchio) – Aristide Salzano e Maria Teresa di Micco De Santo (avv. Pezone) La decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di una convenzione di arbitrato irrituale non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter c.p.c. nel nuovo testo risultate a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 d.lgs. n. 40/2006. La questione inerente la devoluzione della controversia ad arbitri irrituali attiene al merito della domanda; il giudice di gravame che ritenga inesistente o invalida la clausola compromissoria è tenuto a statuire nel merito, non ricorrendo alcuno dei casi di rimessione al primo giudice, tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. a garanzia del doppio grado di giudizio. La mancata riproposizione in sede di gravame della domanda di merito dichiarata improponibile, preclude al giudice del gravame di procedere alla disamina ed alla statuizione nel merito, con la conseguenza che l’appello andrà dichiarato inammissibile.  In caso di mera impugnazione della dichiarazione di improponibilità della domanda giudiziale emessa dal Tribunale di primo grado, è preclusa al giudice di gravame la decisione nel merito, pena la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo a tal fine necessaria, in base al disposto dell’art. 346 c.p.c., l’espressa riproposizione in appello della domanda non esaminata dal primo giudice perché rimasta assorbita dalla decisione di una questione di carattere logicamente preliminare, e ciò quand’anche le censure mosse con l’atto di appello risultassero fondate; di conseguenza l’impugnazione sarà improponibile, non potendo l’interesse all’impugnazione considerarsi avulso dall’esigenza di provocare (o di far mantenere) una decisione attinente al riconoscimento o disconoscimento di un bene della vita a favore di un determinato soggetto.