Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello Napoli, 9 maggio 2017


      Appello Napoli, 9 maggio 2017 – Cultrera presidente; Candia estensore – Banco di Napoli s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) – Immobiliare Neapolis s.p.a. (avv.ti Picone, Paparella) In caso di controversie nascenti da convenzioni di arbitrato stipulate in data anteriore al 2 marzo 2006, è ammessa – in mancanza di contraria previsione delle parti – l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.  La violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva e comunque prima della deliberazione.  Al procedimento arbitrale non si applica, neanche in via indiretta, il sistema delle preclusioni stabilito dall’art. 183 c.p.c.    È precluso, nella fase rescindente, il riesame delle questioni di merito sottoposte e decise dagli arbitri, il cui giudizio è censurabile nei soli casi in cui la motivazione sia del tutto assente o talmente carente da poter ritenere del tutto insussistente il requisito della sommaria esposizione dei motivi. (28)