Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello Napoli, 7 maggio 2015


      Appello Napoli, 7 maggio 2015 - Lopiano presidente, Candia estensore – Regione Campania (avv. Dell´Isola) – Casa di Cura Trusso s.r.l. (avv. Velotti) Le convenzioni di arbitrato stipulate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 sono valide, con la conseguenza che l’impugnazione del lodo emesso in forza di tali convenzioni è ammessa qualora gli arbitri non abbiano osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.  Il divieto di compromettibilità in arbitri permane per le materie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo che rientrino nell’ambito di applicazione della l. 1034 del 1971 (artt. 5 e 7 nel testo ratione temporis applicabile).  La previsione di cui all’art. 6 l. 205/2000 non ha portata retroattiva, non potendo spiegare effetti sananti dell’originaria invalidità della clausola stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore.  La nullità della clausola compromissoria, precludendo ex tunc agli arbitri di conoscere della controversia loro deferita, determina in sede di gravame l’assorbimento di ogni ulteriore questione su cui si fonda la decisione impugnata e con essa dei corrispondenti motivi di impugnazione.