Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Operatività e opponibilità della clausola compromissoria nei confronti del terzo (di Giuseppina Satta)


La decisione annotata distingue il contratto a favore del terzo da quello con effetti protettivi nei confronti del terzo, con specifico riguardo alla posizione del terzo rispetto alla clausola compromissoria in essi contenuta. Ad avviso della Corte di Appello di Firenze nel contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, quest’ultimo non acquista il diritto a pretendere la prestazione, ma soltanto quello alla sua esecuzione con diligenza, tale da evitargli dei danni, con la conseguenza che l’eventuale clausola compromissoria contenuta nel contratto non potrà essergli opposta, né lo stesso potrà avvalersene.

Operation and enforceability of the arbitration clause against the third party

The annotated decision distinguishes between the contract in favor of a third party and the one with protective effects towards the third party, with specific attention to the position of the third party within the arbitration clause contained therein. According to the Court of Appeal of Florence, in the contract with protective effects towards the third party, the latter does not gain the right to demand the performance, but only the right to its execution with diligence, such as to avoid damages, with the consequence that any arbitration clause contained in the contract cannot be used against them, nor can they take any advantage of it.

MASSIMA: Contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo – Clausola compromissoria – Estensione al terzo – Esclusione. Nel contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, questo non è legittimato a pretendere la prestazione principale e, pertanto, neppure ad avvalersi della clausola compromissoria ivi contenuta. (1) PROVVEDIMENTO: [Omissis]. Il Collegio Arbitrale ha ritenuto la insussistenza del diritto della soc. GL di avvalersi della clausola compromissoria di cui all’art. 8 della richiamata scrittura privata autenticata del 23 giugno 2017 in ragione dell’attribuzione della legittimazione ad agire in sede arbitrale alle sole parti stipulanti la clausola compromissoria ovvero anche ai soggetti terzi nella distinta ipotesi del contratto previsto dal­l’art. 1411 c.c. (esclusa nella fattispecie per la stessa configurazione delle condizioni contrattuali, integranti la diversa figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cui è attribuito il diritto non al conseguimento della prestazione principale ma alla sua esecuzione con diligenza, tale da evitargli danni). Sulla scorta di quanto sopra, e rilevato il difetto di legittimazione attiva della soc. attrice a norma dell’art. 5 della citata scrittura privata, il Collegio Arbitrale dichiarava di non essere competente in ordine a tutti i quesiti posti. Tanto premesso, si osserva che le censure mosse dall’impugnante si incentrano nella critica alla interpretazione formulata dal Collegio Arbitrale laddove si limita l’operatività delle clausole contrattuali alla sola “parte acquirente” delle quote sociali, trascurando la volontà negoziale delle parti, volta a tutelare nel suo complesso il gruppo societario facente capo alla GL S.r.l. e non già le sole parti formali del contratto di cessione (come desumibile dall’inciso dell’art. 5 del contratto citato ove il patto di non concorrenza è espressamente previsto “a beneficio della parte cessionaria e anche della stessa società GL S.r.l. e delle sue partecipate […]” Sulla scorta di tali elementi assume che essa attrice, instaurando la procedura arbitrale, abbia inteso avvalersi tanto della clausola contenuta nell’art. 5 del contratto, tanto della clausola compromissoria prevista dall’art. 8, coerentemente con i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nelle pronunce pure richiamate nel Lodo [trattasi del richiamo all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in relazione agli effetti propri del patto compromissorio nei confronti del terzo formalmente estraneo alla sua stipula, nell’ipotesi di contratto a favore del terzo, ex art. 1411 c.c.]. Tali censure non risultano fondate. Si osserva preliminarmente che la parte impugnante non deduce, nella fattispecie, la sussistenza di una ipotesi di contratto a favore di terzo, [continua..]
SOMMARIO:

1. La vicenda dibattuta - 2. Inquadramento del problema - 3. I limiti soggettivi della clausola compromissoria - 4. Disgiunzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale destinataria degli effetti del contratto: il contratto a favore del terzo - 5. Il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo - NOTE


1. La vicenda dibattuta

I fatti di causa sottoposti alla cognizione della Corte fiorentina possono essere riassunti nei seguenti termini. I Signori SG, FG e MG cedevano a SS s.r.l. le loro quote di partecipazione detenute in GL s.r.l. Nell’atto di compravendita i cedenti si impegnavano ad astenersi, per un periodo di tre anni, dall’eser­citare attività in concorrenza con la società cessionaria, anche a beneficio della ceduta e delle altre società del suo gruppo, con previsione del diritto della cessionaria al risarcimento del danno in ipotesi di violazione del patto di non concorrenza. Detto atto contemplava una clausola compromissoria con devoluzione al collegio arbitrale di qualsiasi controversia tra le parti contraenti. GL s.r.l., contestando la violazione, da parte dei cedenti, del patto di non concorrenza assunto nei confronti della cessionaria, avviava il procedimento arbitrale per ottenere il risarcimento del danno subìto. Il collegio arbitrale dichiarava il difetto di legittimazione attiva della società ceduta non essendo la stessa parte del contratto di cessione delle quote contenente la clausola compromissoria. Seguiva l’impugnazione del lodo. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui annotata, ha confermato la decisione del collegio arbitrale.


2. Inquadramento del problema

Il profilo d’indagine affrontato dalla Corte nella pronuncia in commento concerne la definizione dell’ambito soggettivo del patto compromissorio. L’interrogativo cui viene fornita risposta è il seguente: il terzo rispetto alla convenzione arbitrale può avvalersene? La Corte territoriale, nel confermare il lodo, ha ritenuto legittimate ad agire in sede arbitrale le parti stipulanti la clausola compromissoria e i terzi beneficiari degli effetti del contratto ai sensi dell’art. 1411 c.c. Nella fattispecie, è stato quindi escluso il diritto della società ceduta ad avvalersi della clausola compromissoria ascrivendosi la cessione di quote nella figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo.


3. I limiti soggettivi della clausola compromissoria

Per meglio comprendere il tema in esame è utile muovere la riflessione dalla seguente distinzione: a) la capacità di un soggetto a stipulare una convenzione arbitrale e a ricevere gli effetti che ne derivano; b) la legittimazione sostanziale di quel medesimo soggetto a essere parte della convenzione e a compiere gli atti nell’ambito del procedimento arbitrale. Il primo concetto concerne l’idoneità astratta del soggetto a stipulare una convenzione arbitrale, ovvero la sua capacità d’agire. Il secondo concetto riguarda, invece, il potere concreto di vincolare un diritto soggettivo alla soluzione arbitrale: è legittimato a compromettere solo colui che si affermi titolare di un diritto, posto che nessuno può essere vincolato all’arbitrato su un proprio diritto per altrui iniziativa [1]. In linea generale vi è coincidenza tra colui che è legittimato a compromettere e colui che è legittimato a partecipare al giudizio arbitrale: coloro che hanno stipulato il patto compromissorio ne sono vincolati e sono potenzialmente legittimati ad agire e resistere nelle controversie rientranti nel perimetro del patto. In altri termini, in ragione del fondamento consensuale della competenza arbitrale si configura una tendenziale identità tra coloro che stipulano la clausola compromissoria e coloro fra i quali insorgeranno le controversie [2]. È stato tuttavia osservato che ove si assista a una disgiunzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale — ove cioè la parte legittimata a stipulare sia diversa da quella destinataria degli effetti dell’atto — il vincolo derivante dalla convenzione arbitrale potrà anche investire la parte in senso sostanziale; quest’ultima, titolare della situazione giuridica soggettiva che forma oggetto della convenzione arbitrale, sarà legittimata a risentirne degli effetti [3]. Secondo tale impostazione è possibile individuare, da un lato, un soggetto legittimato ordinario a compromettere quale titolare della situazione sostanziale dedotta come presupposto del patto compromissorio; dall’altro lato, un soggetto legittimato straordinario a compromettere che, pur non essendo titolare della situazione sostanziale dedotta come presupposto della convenzione d’arbitrato, è [continua ..]


4. Disgiunzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale destinataria degli effetti del contratto: il contratto a favore del terzo

Come anticipato, lo schema dell’art. 1411 c.c. contempla un contratto nel cui ambito la prestazione dovuta (dal promittente) per iniziativa della controparte (lo stipulante) viene deviata in favore di un terzo. Da un punto di vista tecnico-giuridico si presenta l’eventualità che un effetto del contratto vada a beneficio non di una delle parti, ma di un soggetto che, tuttavia, è (e rimane) terzo rispetto al contratto medesimo [9]; ciò in deroga al soprarichiamato principio di cui all’art. 1372, comma 2, c.c. Il terzo diviene possibile destinatario, ossia creditore della prestazione che gli sarà dovuta dal promittente. La limitazione agli effetti favorevoli appare rispettosa del principio che si oppone alla privazione di diritti in assenza del consenso del titolare [10].  Il terzo non è parte, né in senso formale né in senso sostanziale, del contratto concluso a suo beneficio; tuttavia egli può esercitare il diritto che acquista per effetto della pattuizione in suo favore nei confronti del promittente per ottenerne l’esatto adempimento, utilizzando, se del caso, i mezzi di coazione consentiti dalla legge. In ragione del diritto acquistato dal terzo e in considerazione che lo stesso non è autore del contratto, né è altrimenti vincolato al contratto, in sede di legittimità [11] è stata opportunamente distinta la titolarità del diritto che il terzo acquista per effetto della stipulazione a suo favore dalla titolarità del rapporto contrattuale che fa capo ai contraenti (i.e.: promittente e stipulante). Con il corollario che, considerata la sola titolarità del diritto attribuito al terzo, le eventuali azioni contrattuali (anche di risoluzione del contratto) sono esperibili dalle sole parti contrattuali (stipulante o promittente) e non anche dal terzo [12]. Il terzo, in quanto titolare di un diritto, potrà comunque esperire l’azione di adempimento nei confronti del promittente [13]. Ne deriva che, nell’ipotesi in cui un soggetto costituisca una situazione vantaggiosa a favore di un terzo, quest’ultimo dovrà anche rispettare la scelta arbitrale eventualmente inserita nel contratto. Il terzo potrà quindi decidere di non profittare del vantaggio, ma, se ne profitti, dovrà rivolgersi agli arbitri [14]. D’altronde, poiché il [continua ..]


5. Il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo

Ricorre la fattispecie del contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. allorché la prestazione derivi al terzo direttamente quale effetto della stipulazione, ossia quando le parti del contratto abbiano inteso attribuirgliela, non qualora gli pervenga per via laterale [18]. Al fine di configurare questo istituto non è sufficiente ricavare un vantaggio da un contratto stipulato da altri ma occorre che i contraenti abbiano previsto e voluto una prestazione a favore del terzo estraneo al contratto. Su piano distinto si colloca il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale a quest’ultimo è attribuito il diritto non al conseguimento della prestazione principale, ma alla sua esecuzione con diligenza, tale da evitargli dei danni [19]. Questo istituto di origine tedesca nasce come strumento per superare il problema della tipicità degli illeciti extracontrattuali ed è stato accolto nel nostro ordinamento per tutelare quei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel contratto. Si tratta di una creazione del diritto vivente – spesso ricorrente in giurisprudenza [20] (soprattutto in materia di responsabilità medica) e in dottrina [21] – che si pone in deroga al dogma classico della relatività degli effetti del contratto. La figura in esame poggia su una differente visione del contratto incentrata sulla sua polivalenza espansiva di effetti verso i terzi, che da esso sono coinvolti pur non essendone parti, la cui base normativa di principio viene rinvenuta nell’art. 2 della Carta costituzionale e nella logica solidaristica [22]. Quest’ultima giustifica una lettura estensiva dei principi generali di buona fede e correttezza che presiedono il diritto delle obbligazioni, anche al di fuori dal ristretto ambito soggettivo delle parti contraenti. Il presupposto dell’estensione ai terzi della tutela è che essi si trovino esposti al rischio di danni in occasione dell’esecuzione del contratto in ragione della loro particolare posizione rispetto a una delle parti. A differenza del contratto a favore di terzi in cui la produzione di effetti verso soggetti diversi dalle parti è tipica, il contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi si caratterizza per l’estensione dei doveri di protezione a quei terzi che si trovino esposti, per la loro [continua ..]


NOTE