Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo estero parzialmente annullato nel paese d'origine (di Martina Morfeo)


Il presente scritto, suggerito dalla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste in data 7 agosto 2023, affronta il tema del riconoscimento del lodo estero parzialmente annullato nel paese d’origine, ai sensi dell’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c.

Recognition and Enforcement of the foreign award partially annulled in the State of origin

This paper, based on the ruling issued by the Court of Appeal of Trieste on 7 August 2023, addresses the issue of the recognition and the enforceability of the foreign award partially annulled in the country of origin, ex Art. 840, paragraph 3, n. 5 c.p.c.

MASSIMA: In caso di annullamento parziale del lodo da parte dell’Autorità straniera, non è prevista la possibi1ità di riconoscimento dell’efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c., che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione.  Riconoscimento del lodo estero – Fase di opposizione ex art. 840 c.p.c. – Annullamento parziale del lodo estero nel paese d’origine – Parti scindibili. PROVVEDIMENTO: [Omissis]. Con decreto del 9 giugno 2020 il Presidente Delegato di questa Corte accoglieva il ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto da (…) dichiarando efficace nel territorio della Repubblica Italiana i1 lodo arbitrale emesso i1 28 novembre 2019 (“Lodo”) all’esito dell’arbitrato estero amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC) e contraddistinto dal numero di procedimento 22174/CYK/PTA (c. 2223 3/CYK/PTA), dalla società (…) e dalla sua controllata malese (…) contro la stessa (…). Il Lodo disponeva l’annullamento del Contratto e dell’Accordo di Servizio intercorsi tra le parti, aventi a oggetto la realizzazione di un impianto siderurgico per la produzione di bobine laminate a caldo da installarsi in Malesia, condannando la società (…) a restituire a (…) la somma percepita a titolo di corrispettivo, diminuita tenuto conto dei benefici economici trattati da (…) e della perdita di valore dell’Impianto per il suo utilizzo, e, in cambio, (…) a trasferire alla società (…) la titolarità dell’Impianto e le attrezzature supplementari installate; condannando, inoltre, la società (…) al pagamento di circa 38 milioni di euro a titolo risarcitorio. Con atto di citazione del 15 luglio 2020 la società (…) proponeva opposizione avverso il decreto, chiedendone la revoca perché il Lodo non rispettava le condizioni per avere efficacia in Italia e la sospensione ex art. 840 c. 4 c.p.c. fino alla definizione del procedimento di impugnazione del Lodo instaurato dalla società (…) dinanzi all’Alta Corte di Singapore. La società opponente lamentava che il Lodo avesse disposto la restituzione alla società (…) del “titolo all’Impianto” oggetto della controversia senza che la questione fosse mai comparsa nell’”Atto di Missione” o nella “Lista delle Questioni da Decidere” formata dal Tribunale Arbitrale e senza che le parti avessero potuto svolgere le proprie argomentazioni e dedurre prove sul punto, integrandosi per tali ragioni i motivi di diniego al riconoscimento e all’esecuzione del lodo straniero di cui, rispettivamente, all’art. 840 [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Il riconoscimento del lodo estero nel nostro ordinamento - 3. I motivi della decisione: riflessioni sull’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c. - 3.1. Il riconoscimento del lodo straniero in altri sistemi giuridici: un’analisi comparativa - 4. Considerazioni finali - NOTE


1. Il caso

La sentenza della Corte di appello di Trieste, oggetto di queste note, è il frutto dell’opposizione proposta avverso il decreto presidenziale del 9 giugno 2020 che riconosceva e dichiarava efficace un lodo straniero ai sensi dell’art. 839 c.p.c. Il ricorrente aveva esperito la procedura sancita dall’art. 839 c.p.c. per il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale ICC di Singapore, conclusasi con la dichiarazione di efficacia da parte del Presidente della Corte d’appello triestina. Tuttavia, con atto di citazione il resistente proponeva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca, in quanto il lodo non rispettava le prescrizioni previste dall’art. 839 c.p.c., nonché la sospensione ex art. 840, comma 4, c.p.c. fino alla definizione del procedimento di impugnazione del lodo dinanzi all’Alta Corte di Singapore [1]. In sede di opposizione, la parte opponente lamentava che la pronuncia arbitrale fosse stata resa fuori dai limiti della clausola compromissoria, motivo ostativo al riconoscimento previsto dall’art. 840, comma 3, n. 3, c.p.c., nonché contro l’ordine pubblico processuale, stante il principio dell’equo processo ed in particolare del diritto di difesa, di fatto negato nel corso del procedimento arbitrale, circostanza prescritta dall’art. 840, comma 3, n. 2 e comma 5, n. 2, c.p.c. Nel frattempo, l’Alta Corte di Singapore respingeva integralmente l’impu­gnazione promossa dall’opponente e confermava integralmente il lodo. La sentenza veniva, poi, impugnata dal soccombente dinanzi alla Corte d’appello di Singapore. Dal canto suo, la Corte d’appello di Trieste, ai sensi dell’art. 840, comma 4, c.p.c., provvedeva alla sospensione del procedimento pendente dinanzi a sé sino all’esito del procedimento di impugnazione e ordinava all’opponente la prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per l’importo di € 6.500.000. La Corte d’appello di Singapore accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta, annullando il capo del lodo relativo alla condanna di risarcimento, confermando per il resto le altre statuizioni. A seguito della decisione della Corte di Singapore, in data 29 settembre 2022, l’opposto riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d’appello chiedendo di confermare il riconoscimento dell’efficacia del lodo [continua ..]


2. Il riconoscimento del lodo estero nel nostro ordinamento

La sentenza della Corte d’appello di Trieste assume notevole importanza in quanto si occupa di uno dei rari casi afferenti al riconoscimento in Italia di un lodo estero parzialmente annullato nel paese d’origine. Si ritiene opportuno partire dall’analisi del procedimento di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali esteri all’interno del nostro ordinamento. Difatti, diversamente da quanto si verifica per le sentenze, il riconoscimento del lodo estero non avviene in modo automatico [6], ma deve seguire un procedimento giudiziale ad hoc di natura costitutiva. Questo procedimento nel nostro ordinamento è disciplinato agli artt. 839 e 840 c.p.c. [7], entrambi introdotti dall’art. 24 legge n. 25/1994 [8], il quale ha recepito le disposizioni contenute nell’art. V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 [9], relativo al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali estere [10]. Precedentemente, il procedimento era quello previsto per le sentenze straniere dagli artt. 796 ss., all’epoca applicato ai lodi stranieri tramite il rinvio espresso dell’art. 800 c.p.c. [11]. Tale sistema, ormai abrogato, si poneva in netto contrasto con l’art. III della Convenzione di New York poiché riservava al riconoscimento e all’esecu­zione dei lodi stranieri un trattamento fortemente “discriminatorio” rispetto allo snello procedimento delibatorio di cui all’art. 825 c.p.c. per i lodi interni [12]. Gli artt. 839 e 840 c.p.c., invece, prevedono un sistema di riconoscimento ed esecuzione [13] dei lodi esteri fondato su di un procedimento unitario, eventualmente bifasico e a contraddittorio differito, decisamente ispirato da un lato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e dall’altro al procedimento di ingiunzione [14]. La fase necessaria, descritta dall’art. 839 c.p.c., si svolge inaudita altera parte dinanzi al Presidente della Corte d’appello competente; mentre la fase eventuale, si atteggia come un giudizio a cognizione piena, promosso con citazione in opposizione avverso il decreto presidenziale entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento [15], destinato a concludersi con una sentenza impugnabile con ricorso per cassazione. Le circostanze, eccepibili in sede di opposizione si presentano, eterogenee, riferendosi sia ad aspetti [continua ..]


3. I motivi della decisione: riflessioni sull’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c.

La circostanza impeditiva del riconoscimento del lodo estero esaminata dalla sentenza de qua è quella prevista al comma 3, n. 5, dell’art. 840 c.p.c., il quale riproduce fedelmente la lett. e) dell’art. V della Convenzione di New York [16]. Tale motivo ostativo è quello che più di tutti evidenzia il collegamento fra il lodo estero e un determinato ordinamento. Infatti, non può essere attribuita efficacia ad un lodo che non sia ancora divenuto vincolante fra le parti ovvero sia stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale o secondo la legge del quale è stato reso [17]. Vengono in tal modo delineati due sistemi di controllo: il primo svolto dalla giurisdizione del luogo in cui le parti hanno fissato la sede dell’arbitrato; il secondo svolto dalla giurisdizione del paese in cui le parti vogliono eseguirlo. Nonostante l’arbitrato sia il risultato della volontà delle parti, e per sua natura non assume un legame esclusivo con l’ordinamento della sede, le parti devono incardinare il proprio procedimento arbitrale in un determinato ordinamento, sottoponendosi in questo modo al regime di controlli che quell’ordi­namento stesso prevede, senza eluderli e richiedere direttamente l’esecuzione nell’ordinamento di destinazione dei relativi effetti [18]. La sede dell’arbitrato svolge, difatti, una funzione centrale nella disciplina dell’arbitrato in quanto in alcuni casi viene considerata l’equivalente del “foro” nella soluzione statale, a tal punto da determinare la stessa nazionalità dell’arbitrato [19]. Secondo l’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c., invero, è sufficiente che nello Stato di origine il lodo sia vincolante nel suo contenuto di accertamento, non assumendo quindi rilevanza che il lodo estero sia ancora soggetto ai mezzi di impugnazione interni o che non sia ancora munito di exequatur in tale ordinamento [20]. Nel caso in cui l’efficacia vincolante del lodo straniero originariamente esistente venga meno a causa dell’annullamento (totale o parziale) o della sospensione del lodo disposti dalla competente autorità dello Stato nel quale è stato reso, la Corte d’appello dovrà, innanzitutto, accertare se l’autorità che ha pronunciato l’annullamento o la sospensione fosse [continua ..]


3.1. Il riconoscimento del lodo straniero in altri sistemi giuridici: un’analisi comparativa

In altri ordinamenti, tale tema risulta ancora ad oggi controverso, discutendosi se, in forza della lettura congiunta dell’art. V e dell’art. VII della Convenzione di New York del 1958, il rifiuto del giudice competente possa essere o meno discrezionale [27]. L’ordinamento francese manifesta una tendenza positiva al riconoscimento del lodo estero, nonostante l’annullamento nel paese d’origine. Secondo giurisprudenza del caso Hilmarton la questione della ricezione in Francia di un lodo straniero deve essere risolta in base alle sole esigenze poste dal diritto francese, essendo irrilevante l’esito del giudizio di impugnazione svoltosi nei confronti dell’atto dinanzi ai giudici dello Stato sede dell’arbi­trato [28]. La possibilità di accordare l’exequatur in Francia ad una decisione arbitrale straniera annullata nel paese d’origine [29] era già stata adottata dalla Corte di cassazione nel 1984 con l’arrêt Norsolor [30] e, successivamente, riaffermata nei casi Polish Ocean Line [31] e Hilmarton [32]. In queste decisioni la Corte ha motivato la soluzione della ricezione di un lodo straniero annullato nel paese d’origine fondandosi sulla tesi puramente negativa della non integrazione della decisione arbitrale nell’ordinamento dello Stato in cui è stata emanata; mentre nel caso Putrabali [33] la suprema Corte definisce in positivo la sentenza resa in materia di arbitrato internazionale come una «decisione di giustizia internazionale», «che non è collegata a nessun ordinamento giuridico statale, la cui regolarità è analizzata secondo le regole applicabili nel paese in cui se ne chiede il riconoscimento e l’esecuzione». Sulla scia delle motivazioni della corte francese nel caso Hilmarton, vi è un’altra innovativa pronuncia del Tribunale del distretto della Columbia: il caso Chromalloy [34]. Nel caso Chromalloy, la giurisprudenza statunitense rafforza la tesi favorevole alla reale «internazionalità» dell’arbitrato internazionale, il quale finisce ad essere completamente sganciato dagli ordinamenti statali. Invero, in dottrina [35] si evidenzia come quest’ultimo orientamento sia in contrasto con lo spirito generale della Convenzione di New [continua ..]


4. Considerazioni finali

Delineata la disciplina internazionale e nazionale del riconoscimento del lodo estero in presenza di annullamento parziale o totale nel paese d’origine, merita una considerazione finale la decisione sostenuta dalla sentenza oggetto della presente trattazione. La Corte d’appello triestina ha deciso di accogliere l’orientamento più restrittivo in materia e di conformarsi alla giurisprudenza di legittimità, non concedendo il riconoscimento e l’eseguibilità del lodo. Secondo tale orientamento, non vi è distinzione se il prodotto arbitrale sia stato annullato totalmente o parzialmente, in quanto non è consentito entrare nel merito delle decisioni delle giurisdizioni straniere. Tuttavia, prendendo in considerazione le soluzioni adottate dagli altri ordinamenti, si potrebbe giungere ad una differente soluzione, almeno per il caso del parziale annullamento del lodo. Come sostenuto dall’opposto, la parte annullata del lodo dalla Corte d’ap­pello di Singapore, era una parte del tutto scindibile e autonoma rispetto alle rimanenti parti del lodo. Orbene, in questa circostanza, sussistendo un lodo efficace e vincolante fra le parti, seppure parzialmente annullato, poteva, a parere di chi scrive, adottarsi una decisione di accoglimento. Non volendo, per forza, sposare la decisione della giurisprudenza francese, che prevede una completa “a-nazionalità” del lodo, si potrebbe prevedere una soluzione intermedia che bilanci da un lato il principio della libera circolazione dei lodi e dall’altro il collegamento con il “foro” del procedimento arbitrale. Se si ritenesse ammissibile il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi esteri annullati solo in parti scindibili e secondarie rispetto al contenuto principale dello stesso, vi rimarrebbe comunque un controllo da parte dell’autorità competente, e si darebbe attuazione all’effettiva circolazione del lodo estero, almeno nei casi in cui, a seguito dell’esperimento dei mezzi di impugnazione nel paese d’o­rigine, resti “in piedi” una decisione autonoma e vincolante fra le parti. Difatti, non può neanche sostenersi la tesi tedesca della “non esistenza del lodo”, dal momento che, nel caso di specie, il lodo è esistente, indipendente, vincolante e dunque in grado di poter circolare. Non potendo però, secondo l’interpretazione [continua ..]


NOTE