Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Il tribunale federale svizzero quale autorità di ricorso in materia di arbitrato sportivo internazionale (di Louis Christe)


Nel corso degli ultimi decenni, il Tribunale Arbitrale Sportivo con sede principale a Losanna, Svizzera, ha sviluppato un ruolo di primo piano quale autorità indipendente specializzata nel decidere dispute internazionali in ambito sportivo. In principio, i lodi del Tribunale Arbitrale Sportivo sono unicamente impugnabili davanti al Tribunale Federale svizzero, ciò che facilita una certa uniformità procedurale e sicurezza del diritto. Alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, gli Stati membro della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uo­mo godono di un margine di apprezzamento considerevole nello stabilire quali censure possono essere sollevate contro un lodo arbitrale. Il legislatore svizzero ha cercato di trovare un equilibrio tra gli interessi di attrattività ed efficacia dell’arbitrato internazionale in Svizzera e quelli del controllo necessario per garantire la sicurezza del diritto e l’amministrazione della giustizia. Ne risulta una procedura di ricorso in cui i lodi del Tribunale Arbitrale Sportivo sono sì soggetti a esigenze in termini di ammissibilità restrittive e a un potere di esame limitato del lodo, ma che permette al contempo alla massima autorità giurisdizionale svizzera di controllare e garantire che il tribunale arbitrale si attenga a principi legali fondamentali nell’ambito del suo processo decisionale. Il presente articolo mira a illustrare alcuni degli aspetti rilevanti della procedura di ricorso davanti al Tribunale Federale contro un lodo del Tribunale Arbitrale Sportivo alla luce della giurisprudenza federale più recente.

The swiss federal tribunal as authority of appeal in international sport arbitration

Over the past decades, the Court of Arbitration for Sport, with headquarters in Lausanne, Switzerland, has developed a leading role as independent authority specializing in resolving international disputes related to sport. Usually, the awards of the Court of Arbitration for Sport can only be challenged by appeal before the Swiss Federal Court; such proceeding ensures, to some extent, uniformity in the proceedings and legal certainty. In the light of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, the member States of the European Convention on Human Rights have considerable discretion in establishing the legal grounds on which an arbitral award can be challenged. The Swiss lawmaker has sought to strike a balance between the interests of attractiveness and effectiveness of international arbitration in Switzerland and the control necessary to ensure legal certainty and correct administration of justice. As a result, an appeal against the awards of the Court of Arbitration for Sport is subject to restrictive admissibility requirements and limited scrutiny by the Federal Tribunal; however, at the same time, the proceeding ensures that the highest Swiss judicial authority can control and guarantee the arbitral tribunal’s compliance with fundamental legal principles in its decision-making process. This article aims to illustrate some of the relevant aspects of the appeal procedure before the Federal Tribunal against an award of the Court of Arbitration for Sport in the light of the most recent federal jurisprudence.

SOMMARIO:

1. Breve introduzione sul ruolo del Tribunale Federale svizzero in materia di arbitrato sportivo internazionale - 2. Alcuni aspetti della procedura di ricorso davanti al Tribunale Federale alla luce della giurisprudenza più recente - 2.2. Rinuncia all’impugnazione - 2.3. Diritto di presentare ricorso - 2.4. Ulteriori aspetti rilevanti nell’ambito dell’ammissione del ricorso - 2.5. La cognizione del Tribunale Federale - 2.6. Alcuni esempi di motivi di ricorso tratti dalla recente giurisprudenza - 2.6.1. Violazione del diritto di essere sentiti (Art. 190 cpv. 2 lett. d) LDIP) - 2.6.2. Lodo incompatibile con l’ordine pubblico (Art. 190 cpv. 2 lett. e) - 2.7. Effetto sospensivo e misure (super)provvisionali - 2.8. Revisione - NOTE


1. Breve introduzione sul ruolo del Tribunale Federale svizzero in materia di arbitrato sportivo internazionale

Il Tribunale Federale [1] rappresenta l’ultima istanza giudiziaria svizzera in pressoché tutti i settori giuridici. L’attività principale del Tribunale Federale consiste nel vigilare sul rispetto e sull’applicazione uniforme del diritto. A questo scopo, il Tribunale Federale non procede, salvo casi eccezionali, a un accertamento dei fatti, bensì esamina unicamente le questioni di diritto fondandosi sui fatti accertati dall’autorità precedente. Senza avere carattere di legge, la giurisprudenza federale rappresenta un’importante autorità per lo sviluppo e adeguamento del diritto. Il Tribunale Federale funge da giudice anche in ambito arbitrale. Di regola, il lodo emanato da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera può venire impugnato davanti al Tribunale Federale con ricorso. Le disposizioni generali applicabili al ricorso davanti al Tribunale Federale sono regolate nella Legge sul Tribunale Federale (LTF). In materia di arbitrato internazionale sono inoltre applicabili le disposizioni del capitolo 12 della Legge sul Diritto Internazionale Privato (LDIP) se, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una delle parti non era domiciliata né dimorava abitualmente in Svizzera e se le parti non hanno escluso l’applicabilità di dette disposizioni mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo, convenendo di applicare, al posto di esse, le disposizioni del Codice di Procedura Civile svizzero (CPC). Il Tribunale Federale svolge un ruolo importante in materia di arbitrato sportivo internazionale, segnatamente quale unica autorità che decide sui ricorsi promossi avverso i lodi emanati dal Tribunale Arbitrale Sportivo (TAS), con sede a Losanna. Più in generale, il diritto svizzero ha una rilevanza particolare in materia, segnatamente per la sua applicazione in varie dispute quale diritto suppletivo, in quanto un importante numero di associazioni sportive internazionali ha sede sul territorio elvetico (come segnatamente il comitato internazionale olimpico, le federazioni internazionali di calcio, basket, hockey su ghiaccio, sci, o ancora le unioni delle associazioni calcistiche europee e l’associazione ciclistica internazionale). Nel corso degli anni, il Tribunale Federale ha quindi avuto modo di creare una ricca giurisprudenza in materia di arbitrato sportivo, la quale ha permesso di [continua ..]


2. Alcuni aspetti della procedura di ricorso davanti al Tribunale Federale alla luce della giurisprudenza più recente

2.1. Definizione di lodo Ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 lit. a LTF in combinato disposto con gli artt. 190 – 192 LDIP un ricorso al Tribunale Federale è ricevibile unicamente se ha come oggetto una “decisione arbitrale”. Secondo la giurisprudenza costante (si veda ad esempio la sentenza 4A_287/2019 del 6 gennaio 2020), la definizione di decisione arbitrale comprende i lodi finali (ossia i lodi che pongono fine al procedimento arbitrale tramite una decisione nel merito o per motivi procedurali), i lodi parziali (intesi come i lodi che pongono fine al procedimento per una parte limitata delle pretese o per una delle parti al procedimento arbitrale), e le decisioni pregiudiziali o incidentali che permettono di dirimere in modo definitivo la disputa in merito a una questione pregiudiziale di merito o di procedura. Al contrario, le disposizioni ordinatorie non sono impugnabili. Per comprendere a quale categoria la decisione presa dal tribunale arbitrale corrisponda, la denominazione utilizzata non è determinante; lo è invece il suo contenuto. La sentenza 4A_287/2019 del 6 gennaio 2020 riassume alcune chiarificazioni rilevanti sviluppate nella giurisprudenza in merito alle decisioni del tribunale arbitrale sulla sua competenza [2]. Tramite rinvio all’art. 186 LDIP, il Tribunale Federale ricorda innanzitutto che l’eccezione d’incompetenza deve essere sollevata prima di qualsiasi atto difensivo nel merito (art. 186 cpv. 2 LDIP) e che il tribunale arbitrale decide di regola sulla propria competenza in via pregiudiziale (art. 186 cpv. 3 LDIP), cosa che può avvenire tramite decisione finale o incidentale e in modo esplicito o implicito. È pertanto possibile che il tribunale arbitrale emani una decisione pregiudiziale o incidentale tramite la quale risolve in modo definitivo una questione procedurale che non concerne direttamente la sua competenza ma che, tuttavia, il tribunale arbitrale non poteva prendere senza ammettere, perlomeno implicitamente, la sua competenza per farlo. Se, tuttavia, il tribunale arbitrale procede unicamente a un esame prima facie della sua competenza, un ricorso fondato sulla censura della mancata competenza non sarà ricevibile poiché il tribunale arbitrale non ha deciso in maniera definitiva su tale questione. Siccome la decisione sulla com­petenza deve essere impugnata tramite ricorso immediato, senza attendere il lodo finale, le parti e i [continua ..]


2.2. Rinuncia all’impugnazione

Ciascuna delle parti di una disputa davanti a un’autorità giudiziaria o arbitrale con sede in Svizzera è in principio libera di scegliere se intende presentare o meno ricorso davanti al Tribunale Federale. Tuttavia, a determinate condizioni, le parti possono decidere in anticipo di rinunciare al loro diritto di presentare il ricorso. L’art. 192 LDIP prevede in effetti che, qualora le parti non abbiano domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione in Svizzera, esse possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l’impugnabilità delle decisioni arbitrali. Le parti possono anche decidere di rinunciare solamente a determinate impugnative. La sentenza 4A_248/2019 e 4A_398/2019 del 25 agosto 2020 riassume alcune considerazioni importanti in merito all’esclusione del ricorso. Il Tribunale Federale ricorda innanzitutto che il punto di partenza per l’analisi della validità di una dichiarazione di rinuncia consiste nel determinare se vi è stata una rinuncia indiretta o diretta all’impugnazione. Una rinuncia indiretta – ossia non risultante dal patto di arbitrato o da un successivo accordo scritto, bensì da un documento distinto e preesistente al quale le parti hanno rinviato – non adempie le condizioni poste dall’art. 192 LDIP. Pertanto, il rinvio a un regolamento di arbitrato che prevede una tale rinuncia non è ritenuto valido. Diversa è invece la situazione ove il patto di arbitrato e la rinuncia all’impugna­zione del lodo siano regolati in due clausole distinte che si trovano però nello stesso documento. Per quanto concerne la rinuncia diretta, essa è ritenuta valida se le parti hanno espressamente manifestato in maniera sufficientemente chiara la loro volontà reciproca e concordante di rinunciare al ricorso, ciò che sarà stabilito tramite interpretazione del patto. A questo scopo, non è necessario che le parti abbiano esplicitamente rinviato alle disposizioni pertinenti (ossia gli art. 190 e 192 LDIP). La libertà di contrattare, quale elemento costitutivo dell’autono­mia della volontà, richiede invece che la manifestazione di volontà di entrambe le parti non venga limitata in alcun modo al momento della stipulazione. Nella fattispecie, il Tribunale Federale ha ritenuto che la clausola di [continua ..]


2.3. Diritto di presentare ricorso

Altra questione preliminare fondamentale al fine di valutare l’ammissibilità di un ricorso davanti al Tribunale Federale è il diritto delle parti di presentare ricorso. In materia di arbitrato internazionale, come peraltro più in generale in materia civile, tale diritto è riservato a chi ha partecipato al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale (o è stato privato della possibilità di farlo), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e, in aggiunta, ha un interesse meritevole di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (Art. 76 cpv. 1 LTF). Se il diritto di presentare ricorso non risulta evidente nella fattispecie, incombe alla parte ricorrente dimostrare che le condizioni sono adempiute e, a tale scopo, fornire tutte le informazioni necessarie (sentenza 4A_560/2018 del 16 novembre 2018). Per quanto concerne in particolare l’interesse meritevole di protezione al­l’annullamento del lodo, esso consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe dall’ammissione del ricorso, ossia nel suo interesse a evitare di subire un pregiudizio provocato dal lodo di natura economica, morale, materiale o di altra natura. Da un punto di vista temporale, l’interesse deve essere attuale, ossia deve esistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma anche al momento della pronuncia della sentenza. Nella sentenza 4A_548/2019 e 4A_550/2019 del 29 aprile 2020, il Tribunale Federale ha ricordato che, di regola, l’interesse meritevole di protezione non è considerato attuale se il lodo arbitrale verte sull’esclusione del ricorrente (tipicamente atleta o squadra sportiva) a una precisa competizione che, nel frattempo, è già stata disputata. La situazione è tuttavia diversa se l’esclusione influisce sulla partecipazione del ricorrente a competizioni future oppure se il lodo arbitrale conferma anche sanzioni pecuniarie e disciplinari i cui effetti persistono nel tempo. Inoltre, come confermato dalla sentenza 4A_56/2018 del 30 gennaio 2019, è possibile rinunciare in via eccezionale all’esigenza di un interesse attuale qualora la fattispecie alla base della decisione impugnata sia suscettibile di ripetersi in qualsiasi momento e in circostanze identiche o simili, la natura della causa non permetta di prendere una decisione prima che l’interesse perda il suo carattere di [continua ..]


2.4. Ulteriori aspetti rilevanti nell’ambito dell’ammissione del ricorso

L’ammissibilità del ricorso dipende ovviamente da svariate altre condizioni, si pensi ad esempio alle questioni dei termini o della lingua del ricorso. Alle condizioni principali applicabili a qualsiasi procedura davanti al Tribunale Federale, possono oltretutto aggiungersi altre particolarità procedurali dovute alla dimensione internazionale del ricorso in materia di arbitrato sportivo. Due casi semplici della giurisprudenza recente offrono un esempio lampante in merito a tali aspetti. Ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 LTF, le parti che sono domiciliate all’estero, devono indicare un recapito in Svizzera. In caso di mancata ottemperanza di questa incombenza, le notificazioni a loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione in uno dei fogli ufficiali riconosciuti in Svizzera o addirittura venire omesse. La sentenza 4A_202/2020 del 5 agosto 2020 illustra bene le possibili conseguenze alle quali il ricorrente può andare incontro nel caso ometta di indicare un recapito. Nella fattispecie, il ricorrente non ha indicato un recapito in Svizzera. Dopo aver richiamato, senza successo, il ricorrente alle sue incombenze, il Tribunale Federale ha deciso di conservare presso la propria cancelleria le notificazioni indirizzate al ricorrente, tra cui in particolare l’ordine di versamento dell’anticipo per le spese giudiziarie e, in assenza di esecuzione da parte del ricorrente, la decisione di concedere un termine suppletorio per eseguire il versamento. Siccome il ricorrente non ha versato l’an­ti­cipo nemmeno entro il termine suppletorio concesso, il Tribunale Federale non è entrato nel merito del ricorso. Nella procedura 4A_70/2020 il Tribunale Federale ha invece dovuto ricordare al ricorrente il fatto che nelle cause civili sono ammessi come difensori soltanto gli avvocati che la Legge svizzera sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (Art. 40 cpv. 1 LTF) e che il suo difensore non era autorizzato a ciò. Nella fattispecie, il Tribunale Federale ha in seguito ammesso il nuovo ricorso presentato entro il termine stabilito e questa volta sottoscritto dal ricorrente stesso (sentenza 4A_70/2020 del 18 giugno 2020).


2.5. La cognizione del Tribunale Federale

Il compito del Tribunale Federale quale autorità di ricorso in materia arbitrale non consiste nel decidere sulla fattispecie con piena cognizione di causa, come potrebbe essere il caso di una corte d’appello, bensì unicamente di esaminare se il lodo arbitrale è conforme a determinate condizioni legali ritenute come fondamentali. Di conseguenza, l’estensione della cognizione del Tribunale Federale è limitata sia per quanto concerne l’accertamento dei fatti sia da un punto di vista dell’esame del diritto. Il Tribunale Federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dal tribunale arbitrale (art. 105 LTF). Sono quindi vincolanti per il Tribunale Federale gli accertamenti inerenti i fatti sui quali si fonda la disputa come pure i cosiddetti “fatti procedurali”, vale a dire le conclusioni delle parti, i fatti allegati e le spiegazioni giuridiche addotte dalle parti, le dichiarazioni rese durante il procedimento, le richieste di prove e il contenuto di testimonianze, perizie e di informazioni raccolte durante un’ispezione. Salvo casi eccezionali, consentire alle parti di addurre fatti diversi da quelli accertati dal tribunale arbitrale non è quindi ritenuto compatibile con la funzione del Tribunale Federale e ciò vale anche se i fatti addotti possono essere stabiliti sulla base di elementi di prova che figurano nell’incarto arbitrale. Pertanto, l’analisi della fattispecie presentata da una delle parti nell’ambito della procedura di ricorso non sarà presa in considerazione dal Tribunale Federale nella misura in cui si scosti o tenti di completare quanto accertato dal tribunale arbitrale, salvo il caso in cui la parte sollevi validamente una delle eccezioni riservate dalla giurisprudenza (sentenza 4A_486/2019 del 17 agosto 2020). In linea di principio, il Tribunale Federale non può quindi rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti dell’autorità inferiore, anche se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (sentenza 4A_248/2019 e 4A_398/2019 del 25 agosto 2020). Per quanto concerne i motivi di diritto, la cognizione del Tribunale Federale è limitata alle censure che la parte ricorrente solleva a sostegno del ricorso. Il capitolo 12 della LDIP (nel caso di arbitrato internazionale e salvo rinuncia a favore delle disposizioni del CPC) e il titolo settimo del [continua ..]


2.6. Alcuni esempi di motivi di ricorso tratti dalla recente giurisprudenza

Nonostante la limitazione delle censure ammesse, l’approccio restrittivo in termini di allegazione e di prova, e il potere cognitivo limitato del Tribunale Federale, la giurisprudenza ha permesso di sviluppare e chiarire il contenuto dei motivi di ricorso previsti all’art. 190 cpv. 2 LDIP come pure le condizioni alle quali possono essere fatti valere. Di seguito vengono elencati alcuni dei principi confermati o sviluppati nella giurisprudenza più recente.


2.6.1. Violazione del diritto di essere sentiti (Art. 190 cpv. 2 lett. d) LDIP)

La violazione del diritto di essere sentiti ritorna spesso quale motivo d’impugnazione di un lodo del TAS (e più in generale di un lodo arbitrale). In diverse sentenze recenti, il Tribunale Federale ha quindi avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza in merito. La sentenza 4A_422/2019 del 21 aprile 2020 ricorda che il diritto di essere sentiti non richiede che un lodo emanato da un tribunale arbitrale internazionale indichi le motivazioni della decisione. Il tribunale arbitrale ha tuttavia un dovere minimo di esaminare e trattare i problemi pertinenti della fattispecie. Esso viene meno a tale dovere se, per inavvertenza o incomprensione, non prende in considerazione allegati, argomenti o prove presentati da una delle parti che risultano importanti per la pronuncia del lodo. Incombe alla parte che si avvale di una tale violazione dimostrare nel suo ricorso come la presunta inavvertenza del tribunale arbitrale abbia ostacolato il suo diritto di essere sentita su un elemento importante. Essa deve quindi dimostrare che, da un lato, il tribunale arbitrale non ha esaminato determinati elementi di fatto, di prova o di diritto che essa aveva regolarmente allegato alle sue conclusioni e che, dal­l’altro, questi elementi erano di natura a influire sulla risoluzione della disputa. Tuttavia, come ricordano le sentenze 4A_536/2018 del 16 marzo 2020 e 4A_248/2019 e 4A_398/2019 del 25 agosto 2020, se il lodo non fa alcun riferimento ad elementi apparentemente importanti per la risoluzione della disputa, spetta agli arbitri e agli opponenti l’onere di giustificare tale omissione nelle loro osservazioni al ricorso. Essi potranno segnatamente dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, gli elementi omessi non erano rilevanti o, se lo erano, sono stati implicitamente respinti dal tribunale arbitrale. La sentenza 4A_462/2019 del 29 luglio 2020 conferma invece la giurisprudenza secondo cui il tribunale arbitrale può rifiutarsi di procedere al­l’as­sun­zio­ne di prove senza violare il diritto di essere sentiti se il mezzo di prova risulta inadatto ad apportare tale prova, se la fattispecie è già stata comprovata, se il mezzo di prova risulta ininfluente o, ancora, se il tribunale, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, decide di aver già raggiunto il convinci­mento necessario e che l’assunzione di altri mezzi di prova non [continua ..]


2.6.2. Lodo incompatibile con l’ordine pubblico (Art. 190 cpv. 2 lett. e)

In generale, un lodo è ritenuto incompatibile con l’ordine pubblico se viola principi fondamentali e ampiamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico. La nozione di ordine pubblico è più restrittiva di quella di arbitrio: in principio, la riserva dell’ordine pubblico interviene solo in presenza di situazioni che urtano in maniera scioccante con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (sentenza 4A_70/2020 del 18 giugno 2020). La prassi giurisprudenziale ha contribuito in modo rilevante a definire i contorni della censura della violazione dell’ordine pubblico, e distingue ormai in modo sistematico due componenti: l’ordine pubblico materiale e l’ordine pubblico procedurale. L’ordine pubblico procedurale mira a garantire alle parti il diritto a una decisione indipendente sulle conclusioni e sulla fattispecie sottoposte al tribunale arbitrale in maniera conforme al diritto di procedura applicabile. Si è in presenza di una violazione dell’ordine pubblico procedurale nel caso in cui principi fondamentali e generalmente riconosciuti non vengono rispettati, creando in tal modo una contraddizione insopportabile con il sentimento di giustizia, di modo che la decisione appare incompatibile con i valori riconosciuti in uno Stato di diritto (sentenza 4A_486/2019 del 17 agosto 2020). Di seguito vengono riassunte alcune concretizzazioni del principio che sono state oggetto di analisi nella recente giurisprudenza: Sentenza 4A_536/2018 del 16 marzo 2020 – Res iudicata. Un tribunale arbitrale viola l’ordine pubblico procedurale quando decide senza tener conto della forza di cosa giudicata di una precedente decisione oppure quando si discosta, nel lodo finale, di un parere espresso in via pregiudiziale su una questione di merito. L’identità delle decisioni è determinata sulla base dell’identi­tà delle parti e di quella dell’oggetto delle cause. L’identità delle cause va intesa in senso materiale; non è necessario, o decisivo, che le pretese siano formulate allo stesso modo in entrambe i procedimenti. Al contrario, è sufficiente che la nuova pretesa sia contenuta nella pretesa già oggetto di decisione, o che la questione principale della prima causa abbia le [continua ..]


2.7. Effetto sospensivo e misure (super)provvisionali

Un ricorso davanti al Tribunale Federale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo (Art. 103 cpv. 1 LTF). Tuttavia, il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o su istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo (Art. 103 cpv. 3 LTF). Il giudice può inoltre ordinare misure cautelari al fine di conservare lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi minacciati (Art. 104 LTF). Nell’ambito della procedura 4A_248/2019, sulla quale si fonda la sentenza 4A_248/2019 e 4A_398/2019 del 25 agosto 2020, la parte ricorrente ha richiesto sia l’effetto sospensivo che misure (super)provvisionali. Il Tribunale Federale ha applicato la sua prassi restrittiva per quanto riguarda i requisiti per la concessione dell’effetto sospensivo (e, rispettivamente, per la concessione di misure provvisorie) in ambito di arbitrato internazionale, secondo la quale, di norma, l’effetto sospensivo viene concesso (rispettivamente, vengono ordinati provvedimenti provvisori) solo se da un primo esame sommario del fascicolo il ricorso risulta molto probabilmente fondato. Pertanto, dopo aver concesso le misure superprovvisionali, volte a ordinare all’associazione e opponente di sospendere immediatamente l’esecuzione del nuovo regolamento DSD nei confronti della parte istante la Presidente del Tribunale Federale ha, con ordinanza 29 luglio 2019, respinto la richiesta di misure provvisionali e di effetto sospensivo.


2.8. Revisione

Il ricorso davanti al Tribunale Federale rappresenta il mezzo principale, ma non l’unico mezzo a disposizione delle parti per impugnare il lodo di un tribunale arbitrale con sede in Svizzera. Nella sentenza 4A_597/2019 del 17 marzo 2020 il Tribunale Federale ha ricordato che la giurisprudenza, colmando una lacuna legislativa, ha confermato che anche le parti di un arbitrato internazionale possono prevalersi del rimedio di diritto straordinario della revisione dinnanzi al Tribunale Federale. Una revisione può essere domandata se dopo la pronuncia del lodo la parte istante viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Sono invece esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Alla luce di quest’ultimo principio, il Tribunale Federale ha considerato priva di fondamento la tesi dell’istante secondo cui l’esclusione di mezzi di prova posteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione sarebbe dovuta a una svista del legislatore. Il fatto invocato dev’essere inoltre rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie che è stata posta alla base del lodo attaccato e condurre con un apprezzamento giuridico corretto a una soluzione differente da quella adottata nel lodo. I nuovi mezzi di prova devono servire a provare i nuovi fatti rilevanti o fatti che erano conosciuti nella precedente procedura, ma che l’istante non era riuscito a dimostrare. Il Tribunale Federale ha ricordato che una presunta impossibilità di addurre fatti e mezzi di prova nella procedura davanti al TAS va ammessa con riserbo e spetta in particolare al­l’istante dimostrare nella domanda di revisione di non aver potuto apportare prima le relative prove, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta. In particolare, la scelta di adottare una procedura con rito breve dinnanzi al TAS non è stata ritenuta un motivo sufficiente, visto che una tale procedura ha potuto essere adottata unicamente con l’accordo delle parti e la procedura di revisione non può essere utilizzata per ovviare posteriormente a eventuali limitazioni causate dalla procedura scelta dalle parti davanti al tribunale arbitrale o a ottenere una perizia effettuata da un preciso perito.


NOTE