Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Cassazione (ord.), 31 luglio 2020


      Cassazione (ord.), 31 luglio 2020, n. 16556 (Giancola, presidente; Lamorgese, relatore) – A.D.A. (avv. Pesciaroli) – M.S.C. e altri (avv. Ceccarelli) La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che prevede modalità di nomina degli arbitri divergenti dall’art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile d’ufficio ove non sia fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d’azione. (38) Le controversie che sorgono tra società o soci e gli eredi sono implicitamente incluse in quelle compromettibili per legge, in via intrinsecamente consequenziale a quanto dispone l’art. 34, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. (39) Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest’ultima è legittimata passiva, ma l’unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. (40)