Lo scritto esamina le nuove Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, emanate dalla Banca d’Italia il 12 agosto 2020 e in vigore dal 1° ottobre 2020, evidenziando le principali innovazioni rispetto alla precedente versione delle Disposizioni
The paper examines the new Provisions governing the functioning of the Financial Banking Arbitrator, issued by the Bank of Italy on 12 August 2020 and in force from 1 October 2020, highlighting the main innovations compared to the previous version of the Provisions.
1. Premessa - 2. L’ambito di applicazione oggettivo: le modifiche della competenza temporale e della competenza per valore dell’ABF - 3. I nuovi profili organizzativi: i Vicepresidenti, la Conferenza dei Collegi e la possibilità di intervenire sull’articolazione territoriale dall’Arbitro - 4. I nuovi profili procedimentali - 5. Le modifiche al meccanismo di contribuzione degli intermediari al funzionamento del sistema - NOTE
Il 1° ottobre 2020 sono entrate in vigore le nuove Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, emanate dalla Banca d’Italia il 12 agosto 2020 [1] a conclusione di un lungo iter iniziato nel dicembre 2018 con l’apertura della procedura di pubblica consultazione. Si segnalano, qui di seguito, le principali innovazioni rispetto alla precedente versione delle Disposizioni.
La prima significativa modifica riguarda la competenza temporale. In sede di istituzione dell’ABF (2009) si era stabilito che potessero essere sottoposte all’Arbitro soltanto le controversie insorte nei due anni precedenti (il limite di competenza temporale era fissato al 1° gennaio 2007), valorizzando le esigenze di rapidità e snellezza di un procedimento nato per risolvere controversie e contestazioni relative a rapporti contrattuali spesso in corso di svolgimento. In occasione delle modifiche alle Disposizioni introdotte nel 2011, tale termine era stato fatto scorrere “in avanti” di due anni al 1° gennaio 2009, in considerazione del fatto che la funzionalità della procedura di risoluzione delle liti, caratterizzata da un procedimento su base esclusivamente documentale, rischiava di essere minata dalla sottoposizione all’Arbitro di controversie molto datate, per le quali poteva risultare difficile reperire tutta la documentazione rilevante. Confermando le scelte compiute nel 2011, le nuove Disposizioni stabiliscono ora che “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni e comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso” [2]. La disposizione non è tuttavia destinata ad entrare in vigore immediatamente, ma si applicherà solo a partire dal 1° ottobre 2022; fino a tale data potranno dunque continuare ad essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009, ossia al limite di competenza temporale sinora vigente. Si è intervenuti anche sulla competenza per valore, innalzando da 100.000 a 200.000 euro l’importo massimo che può essere chiesto in restituzione dal ricorrente. Nelle intenzioni dell’organo di vigilanza tale modifica, valevole sia per i ricorrenti consumatori sia per i ricorrenti non consumatori, dovrebbe ampliare la tutela offerta dall’ABF, in modo da consentire a tutti i clienti di banche e intermediari finanziari di ricorrere all’ABF per importi superiori a quelli attualmente previsti. Vero è, tuttavia, che l’innalzamento della soglia di competenza per valore non dovrebbe avere un’incidenza significativa sul numero di ricorsi futuri, posto che l’importo medio delle somme restituite in caso di accoglimento del ricorso si è attestato, [continua ..]
Dal punto di vista della struttura organizzativa dell’organo, viene istituita la figura dei Vicepresidenti (coincidenti per ogni Collegio con i due membri effettivi nominati dalla Banca d’Italia), ai quali sono attribuiti compiti sostitutivi del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o astensione nonché la possibilità di presiedere riunioni supplementari, rese eventualmente necessarie da esigenze di funzionalità del sistema. Viene inoltre istituzionalizzata la Conferenza dei Collegi, sede informale di confronto e di raccordo informativo, cui partecipano per ciascun Collegio il Presidente e un componente da lui designato, quale organo chiamato ad approfondire le tematiche, sostanziali e procedurali di particolare attualità o novità ovvero di interesse complessivo per il sistema. Strettamente connesso ai profili organizzativi è altresì l’intervento sulla articolazione territoriale dell’Arbitro. Confermata la presenza di sette Collegi territoriali [4] e la conseguente individuazione di quello competente in base al domicilio indicato dal cliente nel proprio ricorso, le nuove Disposizioni introducono due modificazioni “eventuali”, attribuendo alla Banca d’Italia da un lato la possibilità di istituire con proprio provvedimento Collegi aggiuntivi rispetto a quelli oggi operanti, fino ad un massimo di dieci, e dall’altro la possibilità di derogare, “in presenza di esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema” e previo accordo con i Presidenti, alla competenza territoriale dei singoli Collegi, accentrando presso uno o più di essi, per un periodo non superiori ai diciotto mesi, la trattazione di ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee in relazione alle quali esistano orientamenti consolidati.
Come sottolineato anche da Banca d’Italia nel Documento di Consultazione che ha dato avvio alla procedura di modifica delle Disposizioni [5], l’esperienza maturata dall’Arbitro ha mostrato come, specialmente per alcuni filoni di contenzioso (primo fra tutti quello attinente ai contratti di finanziamento caratterizzati dalla c.d. cessione del quinto dello stipendio) [6], i ricorsi sono contraddistinti da una sostanziale ripetitività: i presupposti fondamentali di diritto e di fatto che sorreggono la domanda sono molto simili e la procedura si risolve in accoglimenti “seriali”; su queste fattispecie ricorrenti si sono inoltre, nel tempo, formati orientamenti consolidati dell’Arbitro, di cui i Collegi fanno sistematica applicazione. Proprio partendo da questo dato di esperienza può essere letta una delle novità più significative delle nuove Disposizioni che riguarda i poteri e le prerogative del Presidente del Collegio. Nel caso in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un orientamento consolidato che determinerebbe l’accoglimento integrale della domanda del ricorrente, il Presidente, ferma restando la scelta di rimettere la decisione al Collegio, può infatti decidere il ricorso con proprio provvedimento monocratico. L’intermediario resistente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, ha tuttavia la possibilità di chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, precisando le ragioni per cui non condivide la decisione del Presidente. Se invece l’orientamento consolidato comporterebbe un accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente, il Presidente, se non intende investire della questione il Collegio, può proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta nel termine perentorio di trenta giorni: se vi aderiscono si determinerà la cessazione della materia del contendere; in caso contrario la trattazione del ricorso proseguirà davanti al Collegio, presieduto, per l’assunzione della decisione, da uno dei due Vicepresidenti. Le altre modifiche procedimentali riguardano l’introduzione di una serie di termini perentori, destinati a scandire la fase di avvio del procedimento. Oltre all’allungamento da trenta a sessanta giorni del termine minimo che deve decorrere dalla presentazione del [continua ..]
I nuovi poteri presidenziali si riflettono anche sulle modifiche alle spese di procedura. Invariato il contributo posto a carico del ricorrente (venti euro), il contributo a carico dell’intermediario, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, è ora così articolato: – duecento euro, oltre al rimborso dei venti euro al ricorrente, in caso di decisione del Collegio, senza che il Presidente abbia esercitato i poteri descritti nel paragrafo precedente, ovvero quando nessuna delle due parti abbia aderito o abbia risposto alla proposta conciliativa del Presidente; – cento euro se l’intermediario aderisce e adempie al provvedimento monocratico del Presidente di integrale accoglimento della domanda del ricorrente, oltre al rimborso a quest’ultimo dei venti euro; – quattrocento euro nel caso in cui l’intermediario chieda che il ricorso deciso dal Presidente con provvedimento monocratico venga rimesso per la decisione al Collegio e quest’ultimo confermi la soluzione adottata nel provvedimento del Presidente; – cento euro se il solo intermediario aderisce alla proposta conciliativa del Presidente e il Collegio accolga il ricorso nei termini di cui alla proposta; in questo caso il ricorrente perde il diritto alla restituzione del contributo dei venti euro; – quattrocento euro se il Collegio accerta che il fallimento della soluzione anticipata della lite è imputabile al solo intermediario e la decisione accoglie il ricorso nei termini di cui alla proposta del Presidente.