Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenza ISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Tribunale Catania, 4 marzo 2020


      Tribunale Catania, 4 marzo 2020 - (Marino, giudice) – C.C. soc. coop. (avv.ti Fiume e Collina) – I. s.c.a.r.l. (avv. Rigoli) Ai fini della determinazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato, sono significativi e rilevanti gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell’attività demandata all’arbitro, che possono essere rinvenuti nelle espressioni terminologiche congruenti all’esercizio del “giudicare”, e al risultato di un “giudizio”, in ordine ad una “controversia”, mentre non sono decisivi al fine di escludere la natura rituale dell’arbitrato, né il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, né la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura. Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l’irritualità dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura eccezionale. (16)