Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Lodo Milano, 20 maggio 2016 (di (Spolidoro arbitro unico) – Trust Lorymar (avv.ti Partesotti e Carretta) – Trivella (avv.ti Fratus e Gritti) – Marazzi Ettore (avv. Zucconi) – IME S.a.s. di Trivella e C. in liquid. (avv. Mantovani) – Marrazzi Emanuele (avv.ti Ardizzone, Corielli, Monteverde))


È compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c., a meno che la censura della condotta dell’amministratore revocando abbia ad oggetto esclusivamente la violazione di norme preordinate alla tutela di interessi posti a tutela non solo dei soci, ma anche dei terzi, quali le disposizioni che prescrivono i criteri di predisposizione dei bilanci oppure le disposizioni che impongono l’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale. (1)

 

Costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore ex art. 2259, III comma c.c. qualsiasi evento che renda impossibile il naturale rapporto di gestione e sia tale da integrare la violazione degli obblighi propri dell’amministratore ai sensi dell’art. 2260 c.c., quale la modifica/svuo­tamento dell’oggetto sociale attraverso atti di cessione del ramo d’azienda e la devoluzione a terzi dei poteri gestori in contrasto con le previsioni statutarie. (2)

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[Omissis] Sull’eccezione di carenza di giurisdizione/competenza dell’arbitro Ritiene l’arbitro di doversi preliminarmente pronunciare sull’eccezione di cui sopra. La difesa della signora Trivella ha precisato, in corso di causa, che l’ec­cezione ha ad oggetto le domande di cognizione incidenter tantum dei profili attinenti l’invalidità del bilancio di IME S.a.s., poiché tali controversie sarebbero sottratte alla disponibilità delle parti. Anche la difesa di Ettore Marazzi ha precisato, in corso di causa, che l’eccezione riguarda esclusivamente le domande di cognizione incidenter tantum dei profili attinenti l’invalidità del bilancio di IME, salvo poi riproporre tale eccezione in comparsa conclusionale eccependo la non arbitrabilità tout court della domanda di revoca ex art. 2259, terzo comma c.c. per indisponibilità dei diritti contesi. A fronte di tali eccezioni (ed in particolare dell’ultima, più ampia, frapposta dalla difesa di Ettore Marazzi), l’Arbitro prende atto dell’orientamento della Suprema Corte, già citato dalla difesa di Ettore Marazzi (cfr. Cassazione n. 18600 del 12 settembre 2011), che ha osservato che “non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in relazione all’art. 2315 e 2293 c.c. fondata sulla violazione da parte dell’amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e chiarezza dei bilanci nonché l’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri” (sentenza che trova il suo antecedente in termini in altra pronuncia della Cassazione n. 1739 del 18 febbraio 1988). Di tale orientamento l’arbitro dà, però, una lettura diversa da quella della difesa di Ettore Marazzi, atteso che, dal tenore della motivazione della sentenza emerge che per la Corte di legittimità non vi è una generale preclusione alla devoluzione in arbitrato dell’azione di revoca per giusta causa dell’amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., bensì semmai (vi è) una preclusione della via arbitrale (in favore del Giudice Ordinario) solo quando la censura della condotta dell’amministratore revocando abbia ad oggetto la violazione di norme preordinate alla tutela di interessi posti a tutela non solo dei soci, ma anche dei terzi. Tali essendo, secondo la Suprema Corte, le disposizioni che prescrivono i criteri di predisposizione dei bilanci, oppure le disposizioni che impongono l’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale. Ritornando al caso di specie, [continua..]