Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenza ISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla qualificazione della cd. perizia contrattuale in termini autonomi ovvero quale “species” dell´arbitrato libero (di Erika Forlini)


Un’impresa individuale presenta ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che conferma l’inoperatività della polizza assicurativa firmata dalla ricorrente, anche alla luce della intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo. I motivi di ricorso vertono, principalmente, sulla corretta individuazione dei criteri ermeneutici applicabili al contratto di assicurazione al cui interno le parti abbiano inteso inserire un patto di perizia contrattuale. Si impone a tal fine la necessità di un approfondito inquadramento della c.d. perizia contrattuale, con particolare riferimento alla sua eventuale autonomia sistematica rispetto all’istituto dell’arbitrato, nonché alle implicazioni, sotto i profili sostanziale e processuale, derivanti dalla previsione di un siffatto patto all’interno di un contratto di assicurazione.

Con l’ordinanza interlocutoria si dà atto della esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura e alla disciplina applicabile alla figura c.d. della perizia contrattuale, istituto non espressamente disciplinato traente origine dalla prassi assicurativa e inquadrabile tra gli atti negoziali atipici. Due le soluzioni ermeneutiche contrapposte affidate al vaglio della Prima Presidente per l’assegnazione alle sez. un.: i. da un lato il consolidato orientamento della giurisprudenza che ravvisa, tra i due istituti, una netta linea di demarcazione: mentre la perizia contrattuale non decide la controversia, limitandosi a fissare contrattualmente ed in base a criteri meramente tecnici un elemento della stessa, l’arbitrato irrituale è sovrapponibile, nella sostanza, a quello rituale, posto che gli arbitri liberi decidono sull’intera controversia non diversamente dagli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze; ii. dall’altro, il diverso orientamento allineato all’autorevole dottrina processual civilistica che ravvisa profili di affinità funzionale ed effettuale tra le due figure, con conseguente riconducibilità della perizia contrattuale nel genus dell’arbitrato. Quanto al profilo funzionale, anche la perizia contrattuale si caratterizzerebbe per una finalità di risoluzione di una controversia secondo lo schema del mandato conferito a un terzo per la composizione di una lite, distinguendosi unicamente in ragione dell’oggetto della cognizione degli arbitri, rappresentato da una questione esclusivamente tecnica. In questa prospettiva, la linea di demarcazione tra i due istituti sarebbe costituita dal contenuto dell’accertamento demandato ai periti: una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica per la perizia contrattuale; il rapporto preesistente nel suo complesso e di natura giuridica per l’arbitrato libero. Di qui la riconducibilità della perizia contrattuale alla categoria dell’arbitrato tecnico. Quanto agli effetti, l’equiparazione tra i due istituti discenderebbe dal dato comune della creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo che le parti si impegnano, preventivamente, a rispettare. Secondo questa ricostruzione, le rilevate discrepanze tra le due figure rileverebbero unicamente sul piano concettuale e definitorio, non comportando alcuna ricaduta sul piano della disciplina applicabile da individuare, in ogni caso, in quella dell’arbitrato libero. Cass. civ., sez. III, ord., 24 marzo 2025, n. 7795 www.cortedicassazione.it.
Fascicolo 1 - 2025