Secondo le statistiche più recenti, la Svizzera continua a occupare un posto di primo piano nell’ambito dell’arbitrato internazionale. Ginevra e Zurigo sono scelte con frequenza come sedi di arbitrato per dispute in ambito commerciale; la Svizzera deve il suo successo anche alla presenza diverse entità e organismi internazionali, che spesso prevedono meccanismi di risoluzione delle dispute all’interno dei confini elvetici. Segnatamente, una moltitudine di controversie in materia sportiva è decisa davanti al Tribunale Arbitrato Sportivo con sede a Losanna. Inoltre, non di rado, controversie tra investitori e Stati sono risolte tramite procedure arbitrali in Svizzera. In questo contesto, il Tribunale Federale svizzero, nel suo ruolo di giudice chiamato a pronunciarsi sui ricorsi promossi nei confronti dei lodi arbitrali, ha l’onere di controllare che i tribunali arbitrali con sede in Svizzera si attengano a principi legali procedurali e materiali ritenuti di fondamentale importanza.
Dopo una breve presentazione di alcune statistiche in merito ai ricorsi davanti al Tribunale Federale, la presente rassegna riassume alcune delle sentenze più recenti che mostrano vari aspetti salienti della giurisprudenza in materia di arbitrato sportivo e degli investimenti.
Parole chiave: Arbitrato internazionale, Tribunale Federale svizzero, Ricorso.
According to the most recent statistics, Switzerland still occupies a leading position in international arbitration. In addition to the frequent choice of Geneva and Zurich as seats of arbitration for commercial disputes, Switzerland also owes its success to the presence of numerous international entities and organizations that often opt for a dispute resolution mechanism located in Switzerland. Notably, the Court of Arbitration for Sport seated in Lausanne is the competent authority for numerous sport disputes. Further, parties to investment disputes not seldom decide to arbitrate their disputes in Switzerland. In this context, the Swiss Federal Tribunal, in its role as the sole court of appeal against arbitral awards, controls that the arbitral tribunals seated in Switzerland comply with principles of procedural and substantive law that are deemed to be of fundamental importance.
After a brief presentation of some statistics about the appeals before the Federal Tribunal, this article aims at summarizing some of the most recent decisions containing relevant aspects of the jurisprudence on sports and investment arbitration.
Keywords: International arbitration, Swiss Federal Supreme Court, Appeal.
1. Alcuni dati - 2. Novità legislative in materia di ricorsi al Tribunale Federale - 3. Novità nella giurisprudenza del Tribunale Federale - 3.1. Osservazioni sulla ricusazione dell’arbitro - 3.2. La sostituzione degli arbitri - 3.3. L’esaurimento dei rimedi disponibili come condizione per il ricorso davanti al Tribunale Federale - 3.4. Alcune riflessioni sulla validità della clausola di arbitrato - 4. Decisioni del Tribunale Federale - 4.2. Termini per proporre il ricorso - 4.3. Ricorso in formato elettronico - 4.4. Motivi del ricorso - 4.5. Motivi di revisione di un lodo - 4.6. Ritiro del ricorso e spese del procedimento - 5. Excursus in materia di controversie tra investitori e Stati - NOTE
Nell’ultimo decennio, il Tribunale Federale si è espresso su centinaia di ricorsi in materia di arbitrato internazionale, raggiungendo un numero medio di 36 casi all’anno [1]. L’aumento esponenziale del numero di ricorsi rispetto ai decenni precedenti è dovuto soprattutto al numero crescente di ricorsi in materia di arbitrato sportivo. Essi corrispondono oramai a circa la metà dei ricorsi annui in materia arbitrale [2], la vasta maggioranza dei quali concerne procedure condotte davanti al Tribunale Arbitrale Sportivo (TAS) con sede a Losanna. Un altro fattore che ha contribuito all’aumento del carico di lavoro della massima autorità giudiziaria elvetica è il numero di ricorsi in materia di controversie tra investitori e Stati, il quale resta tuttavia limitato a una decina di casi negli ultimi cinque anni. Benché le probabilità di successo siano rimaste costantemente ferme a una percentuale tra il 7 e l’8% [3], la tendenza al rialzo del numero di ricorsi registrata negli ultimi anni, non sembra doversi fermare in un futuro prossimo. Un’attenta e continua analisi degli sviluppi giurisprudenziali in materia rimane quindi importante, specialmente in materia di arbitrato sportivo, ove la Svizzera continua a occupare un ruolo di primo piano a livello internazionale. Lo scopo della presente analisi è di offrire una sintesi sulle novità svizzere in materia di arbitrato internazionale dell’ultimo anno, e prevalentemente sulla giurisprudenza in materia sportiva e degli investimenti [4] . Dopo un breve commento delle principali modifiche legislative in materia di ricorso contro lodi internazionali entrate in vigore nel 2021, il presente contributo si sofferma sulle sentenze che presentano delle novità nella prassi giurisdizionale. Segue un breve riassunto di alcune sentenze che ribadiscono principi ben radicati nella giurisprudenza del Tribunale Federale, che sembra opportuno ricordare, e di altre sentenze che rappresentano una tappa (spesso finale) di dispute che hanno avuto particolare eco a livello internazionale.
Il ricorso contro un lodo internazionale davanti al Tribunale Federale è regolato dalla Legge svizzera sul Tribunale Federale (LTF) e dalla Legge svizzera sul Diritto Internazionale Privato (LDIP). Dal gennaio 2021 diverse modifiche della LDIP sono entrate in vigore, tra cui si segnalano alcune novità inerenti ai ricorsi davanti al Tribunale Federale le quali sono brevemente presentate di seguito. Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore delle novità (1° gennaio 2021), e ciò avviene anche qualora il lodo impugnato sia stato emanato prima di tale data (art. 132 LTF, si veda anche Sentenza 4A_210/2021 del 28 settembre 2021 e rinvii giurisprudenziali). La versione emendata dell’art. 176, cpv. 1, LDIP prevede espressamente che le disposizioni sull’arbitrato internazionale si applichino ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché almeno una parte non abbia né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera, al momento della stipulazione del patto di arbitrato. La disposizione chiarisce quindi che l’elemento rilevante per determinare il carattere internazionale dell’arbitrato, e pertanto l’applicazione delle disposizioni della LDIP, è quello della localizzazione delle parti al momento della stipulazione del patto (in contrapposizione a quello delle parti partecipanti al procedimento al momento dell’avvio del procedimento). Il nuovo cpv. 4 dell’art. 178 LDIP stabilisce invece che clausole di arbitrato possono essere previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti, e che a tali clausole si applicano, per analogia, le disposizioni del capitolo 12 LDIP inerenti all’arbitrato internazionale. Resta da verificare se e in che misura la nuova disposizione avrà un impatto sulla giurisprudenza in merito alle clausole arbitrali delle federazioni sportive iscritte negli statuti. Sia il Tribunale Federale sia il governo svizzero hanno preso atto della decisione Mutu and Pechstein v. Switzerland nella quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha avuto modo di pronunciarsi su questioni inerenti alla validità del procedimento arbitrale davanti al TAS. Una di queste concerneva la validità e l’opponibilità di clausole arbitrali che non risultano da una volontà liberamente espressa dalle parti. Ciò può avvenire segnatamente in [continua ..]
Le sentenze del Tribunale Federale sono rese accessibili per mezzo della raccolta ufficiale e del sito internet del Tribunale Federale. Secondo il Regolamento del Tribunale Federale, solo le sentenze di importanza fondamentale vengono pubblicate nella raccolta ufficiale. Sono in principio ritenute di importanza fondamentale quelle sentenze che concernono una questione giuridica rilevante per l’applicazione del diritto federale, la quale non è ancora stata oggetto di una decisione, o è stata oggetto di una decisione precedente che necessita di un nuovo esame sulla base di nuovi argomenti, oppure che è stata oggetto di una decisione precedente per la quale è necessario procedere a chiarimenti. Il Tribunale Federale dispone tuttavia di un certo margine di apprezzamento nel selezionare le decisioni da pubblicare nella raccolta ufficiale e, non di rado, oltre alle sentenze che rientrano nella definizione di importanza fondamentale stricto sensu, pubblica anche decisioni contenenti una sintesi di una giurisprudenza precedente particolarmente complessa e decisioni concernenti situazioni particolari con lo scopo di illustrare quali casi possono essere sottoposti alla Tribunale Federale e come essi devono essere affrontati [7].
La sentenza 4A_318/2020 del 22 dicembre 2020, pubblicata nella raccolta ufficiale come STF 147 III 65, concerne un nuovo sviluppo della complessa procedura per violazione della normativa antidoping contro il plurimedagliato nuotatore cinese Sun Yang. Il 4 settembre 2018, Sun Yang è stato sottoposto a un controllo antidoping fuori competizione ordinato dalla Federazione Internazionale di Nuoto (FINA) e delegato alla International Doping Tests and Management (IDTM). Le circostanze in cui la IDTM ha effettuato il controllo sono al centro della disputa e le versioni presentate dalle parti divergono su alcuni punti. In sintesi, l’atleta ha inizialmente preso parte alla raccolta dei campioni richiesti, ma, in seguito, considerando segnatamente che le informazioni fornite dalla IDTM non erano sufficienti, ha rifiutato di prestare la collaborazione necessaria alla conclusione del procedimento. L’atleta ha, al contrario, richiesto la restituzione dei campioni già consegnati e del formulario di controllo precedentemente firmato, e si è assicurato che questi fossero distrutti sul posto. Le parti presenti al controllo hanno in seguito sottoscritto un nuovo documento nel quale l’atleta ha inserito i suoi commenti in merito al controllo. Con decisione del 3 gennaio 2019, la Commissione Antidoping della FINA ha considerato nullo per vizi di procedimento il controllo antidoping della IDTM. Il 14 febbraio 2019, l’Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) ha presentato un appello davanti al TAS chiedendo una sospensione dell’atleta di otto anni. Al termine di una procedura costellata da varie obiezioni sollevate dai patrocinatori dell’atleta, il tribunale arbitrale ha considerato l’atleta colpevole di violazione del regolamento antidoping della FINA e lo ha condannato a una sospensione di otto anni. Contro il lodo del TAS, l’atleta ha presentato davanti al Tribunale Federale un ricorso il 28 aprile 2020, e una domanda di revisione il 15 giugno 2020. La domanda di revisione si fondava sulla scoperta di un motivo richiedente la ricusazione di un arbitro dopo la scadenza del termine di ricorso contro il lodo arbitrale per alcuni tweet da lui pubblicati. Per poter ammettere tale domanda, il Tribunale Federale ha dovuto colmare una lacuna giuridica sulla quale non si era ancora pronunciato (cf. anche STF 142 III 521). Dopo un’attenta analisi, il Tribunale Federale ha concluso che la scoperta, dopo la [continua ..]
Nella sentenza 4A_332/2020 del 1° aprile 2021, di cui è prevista la pubblicazione, il Tribunale Federale ha apportato alcuni chiarimenti in merito alla ripetizione di fasi della procedura arbitrale nel caso di sostituzione di arbitri in corso di procedura. Nella fattispecie, dopo le udienze testimoniali e la presentazione delle memorie conclusionali, le parti convenute avevano richiesto la ricusazione di uno dei tre arbitri in ragione di contatti tra l’arbitro e la controparte. L’arbitro accusato di essere venuto meno al suo dovere di imparzialità ha respinto le obiezioni, ma ha rinunciato all’incarico e un nuovo arbitro è stato nominato al suo posto. Le parti convenute hanno richiesto che l’intero procedimento venisse ripreso ex novo. Il tribunale arbitrale, nella sua nuova composizione, ha invece deciso di non ripetere alcuna delle fasi del procedimento e ha emesso il lodo finale nel quale ha accolto le domande delle parti attrici. Le parti convenute hanno presentato ricorso davanti al Tribunale Federale allegando in particolare una composizione irregolare del tribunale arbitrale ai sensi dell’art. 190, cpv. 2, lett. a, LDIP. Nella sua decisione, il Tribunale Federale ha dapprima chiarito che il motivo di impugnazione previsto all’art. 190, cpv. 2, lett. a, LDIP concerne unicamente il tribunale arbitrale che ha emesso la decisione oggetto del ricorso. Pertanto, nel caso in cui la composizione del tribunale arbitrale sia stata modificata nel corso di procedura, soltanto la composizione finale del tribunale arbitrale, ossia quella che ha emesso il lodo, è rilevante. Il Tribunale Federale ha inseguito rilevato che la LDIP non regola la questione della ripetizione di fasi processuali nel caso di modifiche nella composizione arbitrale in corso di procedura. Pertanto, si applica la disposizione generale dell’art. 182, cpv. 2, LDIP, secondo cui la procedura è stabilita dalle parti o dal tribunale arbitrale, direttamente o con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale. Resta fermo il dovere del tribunale arbitrale di garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite. Su queste premesse, il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che una parte non può validamente muovere da un’asserita assenza di imparzialità dell’arbitro uscente e sul rifiuto della nuova composizione arbitrale di [continua ..]
La sentenza 4A_612/2020 del 18 giugno 2021, di cui è prevista la pubblicazione, concerne un ricorso presentato davanti al Tribunale Federale da un biatleta olimpico plurimedagliato contro una decisione della Camera Antidoping del TAS (CAD-TAS), benché tale decisione indicasse espressamente che poteva essere oggetto di appello davanti alla Camera dell’Arbitrato d’Appello del TAS (CAA-TAS) giusta gli art. 47 ss. del Codice di arbitrato in materia sportiva (Codice TAS). Nell’ambito del suo controllo d’ufficio e libero dei presupposti processuali, il Tribunale Federale ha rilevato l’irricevibilità del ricorso. Per giungere alla sua conclusione, il Tribunale Federale non ha ritenuto necessario determinare se la decisione della CAD-TAS dovesse essere qualificata come decisione resa da un organo di un’associazione sportiva o come vero e proprio lodo arbitrale, poiché il ricorso risultava in ogni caso irricevibile. Nella prima ipotesi, la decisione resa dall’organo di un’associazione sportiva parte del procedimento (a prescindere dalla sua denominazione di organo o tribunale arbitrale) avrebbe unicamente rappresentato l’espressione di volontà dell’associazione interessata, e non una decisione giudiziaria soggetta a ricorso davanti al Tribunale Federale. In altre parole, si tratterebbe in principio di una risoluzione dell’associazione, la quale, ove il diritto svizzero si applichi, è soggetta a un’azione di contestazione ai sensi dell’art. 75 del Codice Civile svizzero (CC) davanti al tribunale statale competente o a un tribunale arbitrale inteso come autorità giudiziaria (e non semplice organo interno dell’associazione parte del procedimento). La decisione della CAD-TAS poteva essere esaminata dalla CAA-TAS, ossia un tribunale arbitrale indipendente e imparziale. Il ricorso al Tribunale Federale sarebbe stato irricevibile pure nell’ipotesi in cui la decisione della CAD-TAS dovesse qualificarsi come lodo. Nel suo ricorso, l’atleta ricorrente riteneva che la CAD-TAS avesse emesso una decisione pregiudiziale ai sensi dell’art. 190, cpv. 3, LDIP, concernente, inter alia, la questione della sua competenza. Tuttavia, secondo il ricorrente, né la CAD-TAS né la CAA-TAS erano competenti e, pertanto, la CAA-TAS non avrebbe potuto constatare l’incompetenza della CAD-TAS. Per questo motivo, [continua ..]
La recente sentenza 4A_166/2021 del 22 settembre 2021 verte sul diritto di una parte di contestare la validità di una clausola di arbitrato nel caso in cui non disponga delle risorse finanziarie necessarie per condurre un arbitrato. All’origine della disputa vi è una procedura dell’Union Cycliste Internationale (UCI) contro un atleta, nell’ambito della quale il tribunale antidoping dell’UCI ha condannato l’atleta a una sospensione di quattro anni e a una sanzione economica per violazione della normativa antidoping. L’atleta ha contestato la sanzione davanti alla camera d’appello al TAS, presentando contemporaneamente istanza di gratuito patrocinio (“Request for Legal Aid”). La International Council of Arbitration for Sport (ICAS) ha ammesso solo parzialmente l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’atleta e, pertanto, la questione dell’aiuto finanziario è divenuta oggetto di numerosi scambi di corrispondenza tra l’atleta e le istituzioni durante la procedura davanti al TAS. Nonostante la decisione originale dell’ICAS sia stata oggetto di riconsiderazione in corso di procedura, l’atleta ha continuato a lamentarsi che l’aiuto erogato non era sufficiente e che, in assenza di sostegni ulteriori, avrebbe dichiarato nullo il patto di arbitrato e ritirato il ricorso. Al termine della procedura arbitrale, il TAS, dichiarandosi competente a decidere nel merito, ha ridotto la sanzione finanziaria ma ha confermato la sospensione dell’atleta. L’atleta ha presentato ricorso davanti al Tribunale Federale, chiedendo a che il lodo del TAS fosse dichiarato nullo e il TAS incompetente a decidere sull’appello che l’atleta stesso aveva presentato. Nel suo ricorso, l’atleta ha affermato che il patto di arbitrato in favore del TAS era viziato da dolo ed errore essenziale e quindi inapplicabile. Secondo l’atleta, il tribunale antidoping dell’UCI lo aveva informato che un aiuto finanziario era disponibile per la procedura di appello al TAS, ma l’aiuto effettivamente ricevuto non era sufficiente per coprire i costi processuali. Il Tribunale Federale ha respinto tale argomentazione. Da un lato, il Tribunale Federale ha ritenuto che il riferimento generico alla possibilità di ottenere un aiuto finanziario non fosse da qualificarsi come atto doloso da parte delle istituzioni né a fondare delle [continua ..]
4.1. Decisioni arbitrali oggetto di ricorso Ai sensi degli artt. 77, cpv. 1, lit. a, LTF e 190-192 LDIP, soltanto i lodi finali, i lodi parziali, e le decisioni pregiudiziali o incidentali che permettono di dirimere in modo definitivo la disputa in merito a una questione pregiudiziale di merito o di procedura possono essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale Federale. L’elemento determinante per decidere se una decisione arbitrale rientri in una di queste categorie è il suo contenuto, non invece la denominazione utilizzata dal tribunale arbitrale. Il Tribunale Federale ha avuto modo di applicare tale giurisprudenza a diversi casi particolari. Nella sentenza 4A_416/2020 del 4 novembre 2020, una squadra calcistica ha presentato ricorso davanti al Tribunale Federale contro un “Termination Order” con il quale la presidente supplente della CAA-TAS aveva messo fine alla procedura arbitrale per il motivo che la squadra non aveva nominato un arbitro entro il termine stabilito a tal fine. Il Tribunale Federale ha ritenuto che, nella fattispecie, il “Termination Order” non rappresentava una semplice disposizione ordinatoria soggetta a modifica o revocazione in corso di procedura, bensì una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 77, cpv. 1, LTF. In effetti, la presidente supplente non si era limitata a fissare il proseguimento della procedura, bensì aveva ordinato la chiusura del procedimento. L’ordine si assimilava quindi a una decisione di inammissibilità mettente fine alla procedura per un motivo fondato su disposizioni di procedura, e ciò a prescindere dal fatto che fosse stato emesso dalla presidente supplente anziché dall’intero tribunale arbitrale (che non era peraltro ancora stato costituito). Simili considerazioni e conclusioni si ritrovano anche nella sentenza 4A_318/2021 del 3 agosto 2021. Nella sentenza 4A_198/2020 del 1° dicembre 2020, il Tribunale Federale ha invece avuto modo di tornare sugli elementi che distinguono una decisione sulla competenza del tribunale arbitrale (soggetta a ricorso immediato, si veda anche sentenza 4A_476/2020 del 5 gennaio 2021) da atti simili. Nella procedura a monte, un collaboratore del TAS, agendo in nome della formazione arbitrale, aveva inviato una lettera alle parti alla procedura nella quale indicava che l’appello alla CAA-TAS era stato presentato entro i termini e, pertanto, non era ritenuto ritirato. La [continua ..]
Anche dopo le modifiche legislative il termine per depositare ricorso presso il Tribunale federale è rimasto di 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Nella Sentenza 4A_300/2021 dell’11 novembre 2021, il Tribunale Federale ha chiarito la prassi in merito al calcolo dei termini in caso di notificazione da parte del TAS di un lodo arbitrale per posta elettronica. Secondo la prassi del Tribunale Federale, la notificazione del lodo per fax o e-mail non è atta a far decorrere il termine per il ricorso al Tribunale Federale. Questa prassi fondata sulla versione precedente dell’art. R59, cpv. 4, del Codice TAS, secondo cui il termine decorre dalla notificazione del lodo originale (“within 30 days from the notification of the original award.”) continua ad applicarsi sotto l’egida del nuovo art. R59 cpv. 4 del Codice TAS. Il Tribunale Federale ha in effetti ritenuto che il nuovo testo della disposizione (“within 30 days from the notification of the award by mail or courier.”) non fa riferimento alla posta elettronica (riferita in altre disposizioni come “electronic mail”), bensì unicamente a vettori privati. Con l’emendamento non si intendeva quindi allontanarsi dalla prassi precedente e ciò nonostante la rinuncia a un riferimento espresso al termine “originale” (“original award”). Nella Sentenza 4A_210/2021 del 28 settembre 2021, il Tribunale Federale ha invece avuto occasione di ribadire il suo orientamento in merito al calcolo del termine per presentare una domanda di revisione fondata su un’ordinanza di archiviazione da cui sarebbe emerso, secondo l’istante, che un reato avesse influito sul lodo. Facendo riferimento alla sua prassi in materia civile, il Tribunale Federale ha rilevato che il motivo di revisione invocato presuppone che la procedura penale sia stata portata a termine, ragione per cui i provvedimenti istruttori effettuati nel corso della procedura penale non sono determinanti. La domanda dell’atleta ricevuta il 15 aprile 2021 era quindi stata validamente inoltrata entro il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 190a, cpv. 2, LDIP, dalla scoperta del motivo di revisione. Giova rilevare che il Tribunale Federale ha invece ritenuto tardiva la risposta del TAS del 7 maggio 2021, poiché, ai sensi dell’art. 48, cpv. 1, LTF, per essere tempestivi gli atti scritti vanno [continua ..]
È possibile presentare ricorso davanti al Tribunale Federale in forma elettronica. Tuttavia, le comunicazioni con il Tribunale Federale devono conformarsi al Regolamento del Tribunale Federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità precedenti. Tale regolamento prevede segnatamente l’acquisto presso uno dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti di una firma elettronica qualificata per la valida sottoscrizione degli atti presentati al Tribunale Federale. Inoltre, la trasmissione delle memorie di ricorso e dei documenti deve avvenire mediante una piattaforma elettronica di distribuzione riconosciuta alla quale il ricorrente è tenuto a iscriversi [9]. Le forme prescritte dal diritto federale sono obbligatorie e altre forme di comunicazione elettronica non sono permesse poiché non contengono la firma originale delle parti. Il mancato rispetto delle disposizioni federali può avere serie conseguenze per le parti. Come ricordato nelle sentenze 4A_22/2021 del 24 marzo 2021 e 4A_444/2020 del 1° dicembre 2020, un ricorso trasmesso unicamente per posta elettronica o per fax non è ritenuto validamente depositato entro il termine fissato per trasmettere il ricorso. Giusta l’art. 48 LTF, per il rispetto di un termine è in effetti determinante, nel caso di trasmissione fisica, il giorno della consegna al Tribunale Federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (ma non a vettori privati, come ad esempio DHL, si veda anche sentenza 4A_668/2020 del 17 maggio 2021 e sentenza 4A_200/2021 del 21 luglio 2021 concernente il termine per trasmettere la risposta al ricorso) o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Nel caso di trasmissione elettronica, è invece determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
Le censure ammissibili contro un lodo arbitrale sono elencate all’art. 190, cpv. 2, LDIP. In caso di ricorsi contro una decisione pregiudiziale, si applica l’art. 190, cpv. 3, LDIP. In base all’art. 77, cpv. 3, LTF, il Tribunale Federale esamina soltanto le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Come ricordato ancora in numerose sentenze recenti, la lista dell’art. 190 LDIP è esaustiva. Ne consegue che anche la censura della violazione delle norme della CEDU non è ammissibile, e i principi che ne decorrono possono al massimo servire a concretizzare le garanzie invocate sulla base delle impugnative elencate all’art. 190 LDIP (sentenza 4A_618/2020 del 2 giugno 2021 concernente gli artt. 6 e 14 CEDU). Una violazione di una norma della CEDU non costituisce di per sé una violazione dell’ordine pubblico svizzero e spetta al ricorrente l’onere di provare che l’asserita violazione della convenzione risulti anche incompatibile con l’ordine pubblico (sentenza 4A_476/2020 del 5 gennaio 2021 in relazione all’art. 6 CEDU). Il ricorso può unicamente condurre all’annullamento del lodo. Il Tribunale Federale non può, in linea principio, giudicare nel merito della disputa (art. 77, cpv. 2, LTF e rinvio all’art. 107, cpv. 2, LTF). La disposizione non gli impedisce invece di rinviare la causa al tribunale arbitrale affinché pronunci una nuova decisione se il ricorso viene accolto, per esempio in caso di violazione del diritto di essere sentiti (cf. anche sentenza 4A_438/2020 del 15 marzo 2021). Eccezionalmente, se la controversia verte sulla competenza del tribunale arbitrale o la sua costituzione, il Tribunale Federale può esso stesso decidere sulla (in)competenza del tribunale arbitrale o sulla destituzione dell’arbitro in questione (sentenza 4A_476/2020 del 5 gennaio 2021). I seguenti paragrafi elencano i diversi motivi di ricorso e offrono alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza più recente. La costituzione irregolare del tribunale arbitrale (art. 190, cpv. 2, lett. a, LDIP). La prima censura elencata all’art. 190, cpv. 1, LDIP è anche quella sollevata meno spesso dai ricorrenti davanti al Tribunale Federale [10]. Come indicato nel paragrafo precedente, il Tribunale federale ha avuto modo di apportare alcuni chiarimenti relativi a questa censura in due sentenze di principio (sentenze 4A_318/2020 [continua ..]
La sentenza 4A_210/2021 del 28 settembre 2021 permette infine di spendere alcune parole in merito ai motivi di revisione di un lodo. In base al nuovo articolo 190a LDIP, che codifica per la giurisdizione arbitrale internazionale la prassi, basata su un’applicazione per analogia dell’art. 123 LTF sviluppata dal Tribunale federale per colmare la previgente lacuna legislativa, una parte può chiedere la revisione di un lodo in tre ipotesi. In primo luogo, una revisione è possibile se successivamente alla procedura precedente l’istante ha appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione. Sono esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo. Un altro motivo di revisione può essere dato da un procedimento penale dal quale risulta che il lodo sfavorevole all’istante è stato influenzato da un crimine o da un delitto. Non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale. Se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo. Infine, la via della revisione è aperta se, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, un motivo di ricusazione (ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c LDIP) è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e l’istante non dispone di un altro rimedio giuridico. La sentenza 4A_210/2021 del 28 settembre 2021 concerne un ennesimo capitolo della disputa tra l’atleta Alex Schwarzer e le istituzioni sportive antidoping, nel quale l’atleta ha interposto una domanda di revisione presso il Tribunale Federale del lodo del TAS con il quale era stato sanzionato a una squalifica di 8 anni e all’annullamento di risultati ottenuti negli anni precedenti. L’atleta fondava la sua richiesta sull’ordinanza di archiviazione del procedimento penale per uso illecito di sostanze dopanti al fine di migliorare le sue prestazioni atletiche da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, il quale riteneva nelle sue conclusioni che era «accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati [all’atleta] l’1 gennaio 2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi». L’atleta chiedeva quindi una revisione fondata sull’art. [continua ..]
Giusta l’art. 32, cpv. 2, LTF, il ricorso al Tribunale Federale viene stralciato dal ruolo in caso cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. Nell’ipotesi di un ritiro del ricorso, il ricorrente è considerato soccombere e le spese giudiziarie gli vengono di regola addossate in conformità all’art. 66, cpv. 1, LTF. Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie in caso di desistenza o transazione (si vedano anche ordinanze 4A_540/2020 del 29 aprile 2021; 4A_650/2020 del 4 febbraio 2021; 4A_220/2021 del 7 giugno 2021). Se lo stralcio è invece dovuto al fatto che la causa è divenuta priva di oggetto, il Tribunale Federale statuisce sulla ripartizione dei costi, con motivazione sommaria, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la disputa (in applicazione dell’art. 72 Legge di procedura civile federale per analogia, si veda anche ordinanza 4A_192/2020 del 22 febbraio 2021).
Negli ultimi anni, il Tribunale Federale ha registrato un aumento nel numero di ricorsi presentati contro lodi in materia di dispute tra investitori e Stati. Benché rappresentino una percentuale relativamente bassa del totale dei ricorsi, tali dispute spesso rappresentano casi complessi che richiedono un lavoro di analisi approfondito da parte del Tribunale Federale. Di seguito viene riportata una breve sintesi degli aspetti più interessanti di alcune dispute risolte recentemente dal Tribunale Federale. La sentenza 4A_187/2020 del 23 febbraio 2021 contiene alcuni spunti interessanti sulla situazione giuridica post-Achmea. Alla base della decisione federale vi è un ricorso presentato dalla Spagna contro il lodo reso da un tribunale arbitrale con sede a Ginevra nell’ambito di una disputa fondata sul Trattato sulla Carta dell’Energia (“TCE”). In estrema sintesi, la disputa concerneva normative che la Spagna aveva adottato nel 2007 per incentivare investimenti nel settore delle energie rinnovabili ma che aveva poi modificato alcuni anni dopo. Nel 2011, un gruppo di 26 investitori risiedenti nell’Unione Europea (“UE”) che avevano investito nel settore del fotovoltaico in Spagna ha avviato un procedimento arbitrale ad hoc secondo le regole UNCITRAL contro la Spagna, chiedendo, tra le altre cose, un risarcimento danni per violazione dell’articolo 10 cpv. 1 TCE. Il procedimento si è svolto sotto l’egida della Corte permanente di arbitrato e la sede dell’arbitrato era Ginevra. Il 13 ottobre 2014, il tribunale arbitrale ha reso una prima decisione nella quale si è dichiarato competente per conoscere del litigio, respingendo le varie obiezioni presentate dalla Spagna. Il tribunale arbitrale scartava in particolare l’obiezione secondo cui dei litigi intracomunitari tra società con sede nell’UE e uno stato membro dell’UE concernenti investimenti regolati dal TCE ed effettuati dalle prime sul territorio del secondo non potessero fare oggetto di una procedura arbitrale (la cosiddetta “eccezione intracomunitaria”). Il tribunale arbitrale ha considerato in particolare che né l’UE (quale membro del TCE) né gli stati membri avessero manifestato la volontà di escludere il meccanismo di risoluzione dei conflitti previsto nel TCE. Nell’interpretazione dell’art. 344 del Trattato sul Funzionamento [continua ..]