Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Tribunale Vicenza, 10 aprile 2020


      Tribunale Vicenza, 10 aprile 2020 - (Lamagna, giudice) – E.I.G. s.r.l. (avv. Lombardi) – Z. s.r.l. (avv.ti Cera e Peron) L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 c.c. nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti oppure conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non allorquando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti. (17) In tema di “nullità di protezione”, deve riconoscersi alla parte protetta, quale contraente debole, la facoltà di non avvalersi dell’invalidità della clausola e di considerarla, pertanto, valida ed efficace, sebbene non approvata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1341, comma 2, c.c. (18)