Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello L´Aquila, 27 febbraio 2020


      Appello L´Aquila, 27 febbraio 2020 - (Iannaccone, presidente; De Nisco, relatore) – R.I.T. s.r.l. (avv. Mangano) – S. s.r.l. (avv. Carlino) Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 c.p.c La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e, pertanto, non può essere contestata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale. (13)