Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Lodo Arbitrale Mantova, 27 aprile 2015


(Dalmotto arbitro unico) – Tizio (avv.ti Soatto, Martini) – Alfa s.r.l. (avv.ti Petracca, Montecchi)

Società – Società a responsabilità limitata – Recesso del socio – Determinazione del valore della partecipazione attribuita ad un esperto nominato dall’assemblea dei soci – Nullità

Nella società a responsabilità limitata è nulla la clausola in forza della quale il rimborso della partecipazione sociale spettante al socio recedente è determinato, in caso di disaccordo, sulla base di una relazione di un esperto nominato dall’assemblea dei soci, anziché, come disposto dall’art. 2473, comma 3, c.c., da un esperto nominato dal Tribunale. (1)

Società – Società a responsabilità limitata – Recesso convenzionale – Decurtazione percentuale del rimborso del socio rispetto al valore di mercato – Validità

Nella società a responsabilità limitata è legittima la clausola in virtù della quale, in presenza di una fattispecie di recesso convenzionale, il rimborso del socio deve avvenire con una decurtazione percentuale rispetto al valore di mercato. (2)

[Omissis] 1. Con domanda di arbitrato depositata il 30 giugno 2014, il sig. Tizio (d’ora innanzi anche «la parte attrice») ha esposto di essere receduto quale socio della società convenuta, ossia della Alfa s.r.l. (d’ora innanzi anche «la parte convenuta»). La parte attrice ha inoltre evidenziato che l’atto costitutivo di tale società prevede all’art. 7 che «I soci possono inoltre recedere volontariamente dalla società a decorrere dal 1° gennaio 2012, con le modalità di cui all’art. 2437 bis c.c. in quanto compatibili» e che «Il socio recedente ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale nei termini di cui all’art. 2473 c.c., con le seguenti modalità: il rimborso avverrà sulla base del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta sulla base di una relazione di un esperto nominato dall’assem­blea dei soci con le maggioranze previste dai presenti patti; le spese di perizia saranno sostenute dalla società e dal socio recedente in ragione di metà ciascuno; fino al 31 dicembre 2014 il rimborso avverrà con una decurtazione del 5% (cinque per cento) rispetto al valore sopra determinato». [Omissis] 7. La parte convenuta non ha ritenuto di argomentare, in nessun scritto difensivo, le ragioni dell’asserita incompetenza dell’Arbitro Unico «in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria a decidere sulla nullità della clausola statutaria, così come da pronunzia richiesta da controparte». Non si dubita, peraltro, che il ricorso all’arbitrato sia consentito allorché si intenda far valere la nullità di un contratto o di una sua clausola per contrasto con una norma inderogabile di legge, come parte attrice assume essere quella di cui all’art. 2473, 3° comma, c.c., laddove prescrive che in caso di disaccordo la determinazione del «valore di mercato» della partecipazione al capitale sociale del socio recedente al momento del recesso «è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale». È infatti opinione consolidata che l’inderogabilità della disciplina applicabile non implichi necessariamente l’indisponibilità dei diritti oggetto di controversia, che costituisce l’unico limite fissato dall’ordinamento all’arbitrabilità delle controversie. Né pare dubbio che il recesso del socio dalla società sia materia tipicamente disponibile, potendo costituire – ed anzi normalmente costituendo – oggetto di accordi tra le parti, libere sen­z’altro di accordarsi circa il valore della partecipazione da liquidare. L’eccezione di [continua..]
Fascicolo 2 - 2016