Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2021


    Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2021 (Morlini, giudice) – Fallimento G.P. s.r.l. in liquidazione (avv. Attolini) – A.A.D. s.r.l. (G.P.N.) L’opzione interpretativa tra arbitrato rituale ed irrituale è effettuata dal Giudice in base ai normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c., facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse e prediligendo, in caso di dubbio, la scelta a favore dell’arbitrato rituale, a motivo della natura eccezionale dell’art. 808 ter c.p.c. in tema di arbitrato irrituale e della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria. (11) Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto a scioglimento ai sensi dell’art. 78 l. fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell’interesse di terzi. (12) In caso di fallimento di una delle parti del contratto, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 83 bis l. fall., deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento. (13)