Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Il nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (di Camera Arbitrale di Milano)


La Camera Arbitrale di Milano ha emanato un nuovo Regolamento al fine di incrementare l’ef­ficienza e la celerità dell’arbitrato istituzionale. Le modifiche hanno recepito le più significative innovazioni dell’arbitrato internazionale e la prassi adottata dalla Camera Arbitrale di Milano per la soluzione dei casi gestiti negli ultimi anni.

The Arbitration Chamber of Milan has issued a new Regulation in order to increase the efficiency and speed of institutional arbitration. The changes have incorporated the most significant innovations in international arbitration and the practice adopted by the Milan Chamber of Arbitration for the solution of cases managed in recent years.

Keywords: Milan Arbitral Chamber; Rules.

Il 1° marzo 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (CAM).   La revisione giunge dopo 9 anni dall’ultimo intervento e recepisce le maggiori innovazioni dell’arbitrato internazionale e la prassi adottata dalla CAM per la soluzione dei casi gestiti negli ultimi anni. Con il precedente Regolamento, in vigore dal 2010 ad oggi, la CAM ha amministrato 1.252 casi, che hanno presentato nel tempo un livello qualitativo e una complessità sempre più rilevanti.  L’obiettivo del nuovo Regolamento è di rendere l’arbitrato istituzionale ancora più efficiente e veloce, assicurando il rispetto delle necessarie garanzie. In quest’ottica sono state condotte importanti analisi comparative sui regolamenti delle maggiori istituzioni arbitrali internazionali e sono state introdotte significative novità. Le modifiche più rilevanti riguardano i seguenti punti: a. la previsione espressa di comportamento secondo buona fede per tutti i soggetti della procedura (art. 9.1) e l’ipotesi di sanzioni per comportamenti contrari a buona fede (art. 9.3); b. la facoltà del tribunale arbitrale di tener conto della condotta delle parti e dei difensori nel ripartire i costi dell’arbitrato (art. 9.4); c. nuove previsioni in materia di arbitrato societario (art. 17) e di irregolare formazione del tribunale arbitrale (art. 23); d. nuovi e più ampi poteri del tribunale arbitrale in tema di misure cautelari o provvisorie, con efficacia sul piano negoziale (art. 26); e. il potere di proroga del termine di deposito del lodo in capo direttamente alla Segreteria (art. 36), utile a ridurre ulteriormente i tempi di risposta dell’istituzione (in precedenza, occorreva un provvedimento del Consiglio arbitrale); f. la previsione di finanziamento dei costi dell’arbitrato da parte di terzi (art. 43), ossia del cosiddetto third party funding già piuttosto diffuso nell’ar­bitrato internazionale. L’obiettivo è di rendere trasparente l’esistenza del finanziamento e l’identità del finanziatore allo scopo di evitare conflitti di interesse con gli altri soggetti dell’arbitrato, per primi gli arbitri;   g. l’introduzione dell’arbitro d’urgenza (art. 44) e della procedura che ne disciplina l’intervento, allo scopo di ottenere misure cautelari o provvisorie quando ancora il tribunale arbitrale non sia costituito. Per l’ipotesi dell’arbitro d’urgenza è prevista una Tariffa e un compenso specifico.   Rimangono nel nuovo Regolamento i pilastri fondamentali che hanno caratterizzato in questi anni l’attività della Camera Arbitrale: la libertà per le parti di nominare direttamente gli arbitri, coniugata alla verifica dell’istituzione sulla loro indipendenza e [continua..]