La Corte d’Appello di Roma con questa sentenza definisce la figura del segretario del Collegio Arbitrale, ne delinea la funzione di ausiliario e le mansioni meramente esecutive e ne esclude il potere decisionale, in quanto nettamente distinto dai componenti del Collegio Arbitrale.
This judgment describes the figure of the secretary of the arbitral tribunal, his auxiliary functions and his executive tasks and excludes any decision making powers, which are reserved to the arbitral tribunal.
Keywords: Arbitration, Secretary of the arbitral tribunal, Auxiliary functions, Secretary’s fee
Articoli Correlati: nomina - autorizzazione parti - arbitrato - segretario collegio arbitrale - funzioni ausiliarie - compenso segretario
1. La pronuncia della Corte d'Appello di Roma - 2. Le mansioni spettanti al segretario del Collegio Arbitrale; il potere di nomina - 3. Il contratto del segretario del Collegio Arbitrale: natura e contenuto - 4. Conclusioni - NOTE
La Corte d’Appello di Roma affronta la questione del ruolo e della funzione attribuiti al segretario del Collegio Arbitrale, richiamando quanto già affermato sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente. Il giudice di appello è chiamato a pronunciarsi relativamente alla censura di nullità del lodo per violazione dell’art. 829, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., con riferimento alla composizione del Collegio Arbitrale. In particolare, parte appellante lamenta che nel corso del giudizio arbitrale il Collegio fosse di fatto formato da quattro membri, non da tre, in quanto il segretario, nominato direttamente dai tre arbitri, non si era limitato a svolgere compiti ausiliari ma aveva partecipato all’attività del Collegio, suggerendo soluzioni procedurali e di merito; a sostegno di quanto asserito, parte attrice osserva che il lodo era stato sottoscritto anche dal segretario, oltre che dai tre arbitri nominati. La Corte, nel rigettare il motivo di impugnazione, delinea le attività spettanti al segretario del Collegio Arbitrale individuandole sostanzialmente in mansioni di tipo certificativo, esecutivo ed organizzativo, ed esclude che nel caso in esame il segretario abbia svolto attività diverse ed ulteriori di tipo decisionale. La Corte precisa altresì che il segretario deve essere nominato direttamente dal Collegio Arbitrale e che non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione delle parti in causa; il segretario è figura distinta per ruolo e funzioni dagli arbitri e pertanto il vizio relativo all’incapacità di cui all’art. 829, comma 1, n. 3 c.p.c. non può essere fatto valere nei suoi confronti, ma è riferibile esclusivamente ai membri del Collegio Arbitrale.
Questa pronuncia, come si è detto, richiama e fa proprie le posizioni già espresse dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla questione del ruolo e della funzione del segretario del Collegio Arbitrale, figura del tutto sconosciuta al Codice di rito [1], ma molto frequente nella prassi [2]. È infatti riconosciuta agli arbitri la possibilità, nel corso del procedimento arbitrale, di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di funzioni ausiliarie [3]; la nomina del segretario non è tuttavia obbligatoria, ma rimessa alla valutazione soggettiva del Collegio Arbitrale. È pacifico in dottrina e in giurisprudenza che al segretario spettino compiti meramente operativi e sussidiari al funzionamento della procedura arbitrale, quali attività di tipo certificativo (redazione dei verbali), esecutivo (trasmissione delle ordinanze rese fuori udienza e di qualsiasi comunicazione da parte del Collegio alle parti), organizzativo (tenuta del fascicolo d’ufficio, estrazioni di copie, richieste di aventi diritto). Il segretario è dunque dedito a mansioni meramente esecutive, è una figura priva di rilievo esterno e di alcun potere decisionale, incapace di incidere sul contenuto del lodo arbitrale e nettamente distinta dai membri del Collegio Arbitrale [4]. Vi è poi in dottrina chi ammette che il segretario possa svolgere anche attività di tipo intellettuale, non solo meramente esecutive, quali, ad esempio, la formulazione di pareri al Collegio Arbitrale, lo svolgimento di ricerche su questioni giuridiche utili alla risoluzione della controversia, la verifica della regolarità formale del lodo; rimangono invece escluse le attività decisionali che possano interferire con l’operato del Collegio Arbitrale o dell’arbitro unico, al quale spettano funzioni non delegabili, da esercitare personalmente [5]. Per quanto riguarda la nomina, la sentenza in commento aderisce all’orientamento secondo cui il potere di nomina del segretario spetta direttamente al Collegio Arbitrale o all’arbitro unico, i quali valutano soggettivamente, di volta in volta, la necessità o, quanto meno, l’opportunità di avvalersi di un ausiliario nell’espletamento della procedura arbitrale, potendo anche decidere di provvedere direttamente alle attività ausiliarie e a [continua ..]
Il segretario, salvo il caso in cui la sua nomina sia espressamente richiesta o autorizzata dalle parti [9], instaura direttamente e solo con il Collegio Arbitrale un rapporto contrattuale, rimanendo del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra le parti litiganti e il Collegio, ciò in piena coerenza con il potere discrezionale di nomina del segretario attribuito agli arbitri e con il ruolo meramente assistenziale svolto dal segretario stesso. La natura del rapporto contrattuale che si instaura tra Collegio e segretario è controversa: la dottrina distingue, a seconda della tipologia di prestazioni di cui è incaricato il segretario, tra mandato senza rappresentanza e contratto d’opera intellettuale. In particolare, ritiene sussistere la prima fattispecie qualora il segretario abbia solo l’incarico di compiere atti in nome proprio ma nell’interesse degli arbitri, quali i verbali di udienza arbitrale e le comunicazioni alle parti; la seconda fattispecie qualora gli arbitri affidino al segretario anche prestazioni d’opera intellettuale sulla base delle competenze giuridiche di quest’ultimo e della sua conoscenza della disciplina codicistica [10]. Anche la giurisprudenza ha ritenuto che il segretario instauri un rapporto esclusivo solo con i membri del Collegio, avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale [11]. Così, da un lato, gli arbitri sono gli unici contrattualmente obbligati nei confronti del segretario [12], dall’altro, quest’ultimo è tenuto, nello svolgimento delle sue funzioni, alla diligenza del buon padre di famiglia ovvero al differente grado di diligenza richiesta per lo svolgimento delle attività professionali ex art. 1176, comma 2, c.c., in base alla tipologia di compiti a lui affidati e alla configurazione del rapporto che instaura con gli arbitri; in caso di eventuali responsabilità del segretario trovano applicazione i principi generali di inadempimento contrattuale connessi al canone di diligenza e a quello di buona fede [13]. La dottrina ha altresì ritenuto che a rispondere direttamente nei confronti delle parti in lite per i fatti colposi e dolosi posti in essere dal segretario saranno i membri del Collegio che lo hanno incaricato. Si configura in capo agli arbitri una responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 [continua ..]
In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Roma affronta la questione del ruolo del segretario del Collegio Arbitrale, ne delinea la funzione di ausiliario e le mansioni, meramente esecutive, e ne esclude il potere decisionale, in quanto figura nettamente distinta dai componenti del Collegio Arbitrale. Si tratta di una questione già ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, in relazione alla quale la Corte si attiene pedissequamente alle posizioni prese, servendosene per la risoluzione del caso concreto, senza discostarsene né aggiungere alcunché. La figura del segretario nasce allo scopo di semplificare il più possibile il lavoro degli arbitri, quanto meno nello svolgimento delle mansioni esecutive, e di sollevare il Collegio da incombenze di carattere meramente materiale. I membri del Collegio conservano invece il potere esclusivo in ambito decisionale: se infatti la procedura arbitrale e la composizione del Collegio sono frutto di una scelta condivisa dalle parti e sono espressione della loro autonomia, la nomina del segretario deriva da mere ragioni di convenienza e da esigenze organizzative del Collegio, questioni che nulla hanno a che vedere con la risoluzione della controversia. Ne deriva che il segretario non può svolgere alcun ruolo attivo nella formulazione della decisione del Collegio, deve rimanere del tutto estraneo alla formazione del lodo e può solo occuparsi della sua redazione, della gestione dei fascicoli, dello svolgimento, talvolta, di ricerche giuridiche utili al fine della risoluzione delle liti. Peraltro la sottoscrizione del lodo da parte del segretario non può certo ritenersi indice di una qualsivoglia partecipazione attiva dello stesso alla formazione della decisione arbitrale. Al contrario, la sottoscrizione del lodo da parte del segretario risulta opportuna al solo fine di documentare la sua partecipazione alla redazione dello stesso, intesa in senso strettamente materiale, quale mera scrittura del lodo sotto la dettatura e la supervisione del Collegio Arbitrale. ne di documentare la sua partecipazione alla redazione dello stesso, intesa in senso strettamente materiale, quale mera scrittura del lodo sotto la dettatura e la supervisione del Collegio Arbitrale.